Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19172 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 15 gennaio 2024, rigettava l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME, confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di due orologi.
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di COGNOME, eccependo l’erroneità della affermazione secondo cui la provenienza illecita dell’orologio Bulgari sarebbe provata dalla mancanza di contrassegni che ne consentano l’identificazione; inoltre, affermare l’illecita provenienza di un oggetto sulla scorta del differenziale tra il prezzo concordato e quello di listino relativo un orologio nuovo risultava operazione censurabile sotto il profilo logico, nonché contrastante con il notorio; analoghe considerazioni valevano per l’orologio Rolex; il tribunale aveva inoltre dimostrato una consapevole ignoranza rispetto alle modalità di circolazione di orologi cd. di secondo polso, in cui non viene rilasciato alcun atto di vendita né di fatturazione, costituendo garanzia della liceità della provenienza esclusivamente la cessione contemporanea della scatola e della garanzia; ulteriore conferma della liceità della provenienza del Rolex era il mancato inserimento nella cd. blacklist, nella quale vengono inseriti tutti gli orologi di provenienza illecita
Il difensore rileva, infine, che si era cercato di inserire nel procedimento penale i principio del procedimento di prevenzione con una inversione dell’onere probatorio, imponendo al proposto di fornire la dimostrazione di come aveva acquisito, e con quale provvista, il possesso del bene.
CONSIDERATO IN DIRITTO
111 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve infatti ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nel nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores i iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui
all’art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile: in particolare, il Tribunale ha evidenziato che COGNOME è stato trovato nel possesso di beni di lusso, d, valore ampiamente superiore alle sue possibilità economiche, di cui non ha saputo giustificare la provenienza, né documentazione relativa all’acquisto; correttamente è stato quindi ritenuto sussistente il fumus del reato di ricettazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 27/03/2024