Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1816 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1816 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 14 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 27 novembre 2020, nei confronti di NOME in relazione ad una serie di episodi di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell’affermazi di penale responsabilità dell’imputato, oltre a contenere censure in punto di fatto sindacabili, dunque, in sede di legittimità, risulta manifestamente infondato, avendo i giu merito, a pagina 3 della sentenza impugnata, evidenziato come in ciascuno degli episodi non v fosse dubbio circa la colpevolezza del prevenuto, sulla base dei filmati di videosorvegli acquisiti;
Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato presupposto della ricettazione, risulta meramente riprodutti una questione già adeguatamente vagliata e valutata dal secondo giudice con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si veda pagina 3 della sentenza imp in cui la Corte di appello ha sottolineato come non vi sia la necessità che il reato presuppos accertato giudizialmente, bensì che emerga con tutta evidenza la sua esistenza, ciò c indubbiamente è accaduto nel caso di specie, trattandosi di banconote impregnate con inchiostr indelebile);
Osservato che l’ultimo motivo di ricorso, che censura una violazione di legge nel mancat riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen., è manifestament infondato, in quanto il giudice di merito ha correttamente motivato il diniego in ragione del delle banconote ricettate, elemento di per sé sufficiente ad escludere la particolare tenui fatto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
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