Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10885 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10885 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dell’analogo motivo di appello (il primo) presentato alla Corte di merito; in tale ipotesi, il motivo è inevitabilment ripetitivo, aspecifico e, in definitiva, soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
osservato che, in ogni caso, la Corte ha risposto congruamente alla doglianza, evidenziando (pg. 7) la inattendibilità della versione difensiva, in particolare con riferimento alla assenza di prova documentale del doppio passaggio di proprietà in cui sarebbe consistita la permuta della vettura ricettata con una Mercedes Serie A di proprietà del COGNOME, e la non corrispondenza tra i soggetti interessati al doppio passaggio di proprietà; ciò, unitamente alle circostanze (pure evidenziate a pg. 8) della mancata intestazione del veicolo a COGNOME, della mancata immatricolazione dello stesso in Italia, e del rinvenimento di due distinte carte di circolazione di origine bulgara, costituiscono un sufficiente mosaico probatorio della responsabilità dell’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 marzo 2026.