Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18111 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore NOME COGNOME che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello ha confermato la condanna dell’imputata alla pena di giustizia per il reato di ricettazione di una autovettura.
Presentando ricorso per cassazione la difesa dell’imputata ha formulato quattro motivi con cui ha dedotto:
(i) travisamento della prova, difetto di motivazione (art.606, lett. e c.p.p.) nonché inosservanza della legge penale (art. 606, lett. c, nonché art. 192 e 500 c.p.p.): il reat è insussistente per carenza dell’elemento soggettivo, giacché l’imputata non era a conoscenza dell’origine furtiva della vettura consegnatale dopo la riparazione;
(ii) inosservanza della legge penale (art. 606, lett. e, c.p.p., nonché art. 43, 648 e 648 bis c.p.): il reato va, al più, riqualificato in ricettazione poiché manca il dolo specifico di riciclaggio, non essendovi la volontà di occultare l’origine illecita del mez ma solo quella di poter usufruire di una diversa vettura;
(iii) mancanza di motivazione (art.606, lett. e, c.p.p.) nonché inosservanza della legge penale (art. 606, lett. c, c.p.p. nonché art. 648 bis c.p.): il fatto va riqualific
furto, in quanto, ritenuta la consapevolezza dell’origine furtiva della vettura in cap all’imputata, non può presumersi che ella si sia dissociata dalla partecipazione al furto del mezzo stesso;
(iv) mancanza di motivazione (art.606, lett. e, c.p.p.) e inosservanza della legge penale (art. 606, lett. c, c.p.p. nonché art. 648 bis c.p.): la Corte d’appello non motivato sulla richiesta di applicazione della ipotesi `attenuata’ di ricettazione (art.6 bis comma 3 c.p.)
(v) inosservanza della legge penale (art. 648 e 62 n. 4 c.p.): la Corte ha indebitamente escluso la applicazione dell’attenuante prevista dall’art.62 n. 4 c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché fondato su motivi non consentiti, manifestamente infondati ed aspecifici.
In linea generale, occorre ribadire che non è consentito riproporre in sede di legittimità, i temi attinenti al merito della vicenda che ha prodotto l’illecito, perché c contrario alla struttura del processuale penale, che assegna a questa Corte mere questioni di legittimità ovvero, in relazione a vizi della motivazione, le sole questio che rientrino negli stretti schemi della mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta infondatezza.
Tanto più che il ricorso, a fronte di una ‘doppia conforme’ sulla affermazione di responsabilità, ripropone gli stessi motivi già presentati e discussi in grado d’appello disattendendo un orientamento costante di questa Corte, unanime nell’affermare che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso” (Sez. Il, sent. 42046/2019, Rv. 277710-01).
In sostanza, l’intero ricorso, denunciando travisamento delle prove sotto differenti profili, carenze di motivazione ed errori nell’applicazione della legge penale, si risolv nella proposizione di letture alternative dei fatti, piuttosto che nella formulazione di v di legittimità. Ma ciò non è consentito, giacché confligge con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte per cui fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, foss’anche logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice d legittimità stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a l disposizione, se ne abbiano fornito una corretta Interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta
di COGNOME
determinate
conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, COGNOME, Rv, 203428).
La motivazione della sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati in relazione a tutti i profili dedotti con il ricorso per Cassazione, che conviene qui, con sintesi propria della motivazione semplificata, ripercorrere:
(i) a pg. 3 e pg.4 della motivazione, la Corte dà ampia contezza delle ragioni della inattendibilità della versione difensiva, basata sull’incolpevole ‘scambio di vettura’ sulla base dei parametri, del tutto logici e congruenti, della geriericità del raccon della COGNOME, inidoneo a fornire qualsivoglia riscontro, della intrinseca incredibilità de stesso, della imprecisione e strumentalità della deposizione del teste COGNOME;
(ii) l’assunto difensivo è basato sull’erronea premessa che il movente del reato (la volontà di utilizzare una vettura differente dalla propria) possa essere confuso con il dolo specifico del reato stesso (costituito, come ricordato nella sentenza -pg.4- dalla coscienza e volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza illecita dei beni, condizione mentale rivelata dalla apposizione delle targhe della ‘vecchia’ vettura dell’imputata sul veicolo rubato al COGNOME);
(iii) l’argomento utilizzato nel motivo è manifestamente infondato oltre che illogico poiché, giungendo a ipotizzare la partecipazione nel reato presupposto per la semplice conoscenza dell’origine furtiva del veicolo utilizzato dall’imputata, giunge a negare in radice la ricettazione, che sempre presuppone la consapevolezza dell’origine ex delicto del bene ricevuto;
(iv) il motivo è manifestamente infondato in relazione ad entrambi i profili ivi sollevati.
Quanto alla natura dell’aggravante, che si dice non indicala, la questione è inammissibile in questa sede, giacché non sollevata in appello, ove si dà atto, per contro che la aggravante riconosciuta dal primo giudice è quella dell’esposizione alla pubblica fede: trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631).
Il secondo profilo va invece escluso alla luce dell’orientamento consolidato, anche di recente ribadito (Sez. 2, n. 46211 del 03/10/2023 NOME Ben Borni Rv. 285438 – 01), secondo cui in tema di riciclaggio, la circostanza attenuante di cui all’art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto, computato l’aumento per le aggravanti
E
ritenute sussistenti, anche all’esito di un giudizio effettuato incidenter tantum e indipendentemente dall’eventuale bilanciamento ex art. 69 cod. iDen., sia inferiore a cinque anni di reclusione;
(v) il motivo è meramente ripetitivo ed aspecifico, non confrontandosi con la doppia pronuncia sul punto dei giudici di merito. Non va dimenticato che il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, dalla determinazione della pena all’applicazione e comparazione delle circostanze, al riconoscimento della continuazione, appartiene al dominio del giudice di merito, la cui discrezionalità in materia è insildacabile in questa sede a condizione che si esprima in una motivazione esistente, non contraddittoria e non manifestamente illogica. Ebbene, ritiene questa Corte che la pur sintetica valutazione espressa sul punto, con riferimento al valore della vettura riciclata (diverse migliaia di euro), sia all’evidenza immune da critiche di logicità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 5 marzo 2024
Il Corsigliere relatore
COGNOME
La Presidente