Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44711 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44711 Anno 2024
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOMECOGNOME nato a Palermo il 11/12/1988
avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 17 gennaio 2022 dal Tribunale di Palermo nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 648 cod. pen. e 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché vizio di motivazione riguardo alla valutazione degli
elementi di prova posti a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità. Sarebbe, inoltre, antinomica la doppia imputazione, dal momento che la natura di res derelictae, normativamente prevista per i rifiuti, sarebbe incompatibile con la consapevole condotta di acquisto o ricezione sanzionata dall’art. 648 cod. pen. (e, infatti, il rottame di autoveicolo sarebbe stato rinvenuto su un marciapiede in mezzo a un cumulo di rifiuti).
2.2. Violazione di legge e carenza della motivazione in riferimento alla qualificazione del fatto come ricettazione e non ai sensi dell’art. 712 cod. pen.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per quanto attiene alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., trattandosi di vettura inservibile e di dubbio valore economico.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., non ostandovi il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello omesso di valorizzare l’atteggiamento dell’imputato ante e post delictum.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi puntualmente reiterativi di quelli già sottoposti all’attenzione della Corte distrettuale e disattes con una corretta motivazione, con cui l’imputato omette di misurarsi.
3.1. Il primo motivo, sotto l’abito di una deduzione in punto di diritto, postula in realtà una diversa ricostruzione della vicenda storica, alternativa a quella ragionevolmente fatta propria dai giudici di appello (cfr., pp. 2-3, in merito alla provenienza furtiva della vettura, reputando implausibile la versione del casuale ritrovamento in discarica) e, pertanto, incensurabile in questa sede.
3.2. La sentenza impugnata motiva · congruamente anche in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo, al limite in forma di dolo eventuale, date le accennate circostanze di rinvenimento del bene (coerentemente con la giurisprudenza di legittimità: cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323; Sez. 5, n. 13213 del 22/02/2024, Castello, Rv. 286221; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179), nonché all’esclusione della particolare tenuità del fatto, in considerazione del danno arrecato alla persona offesa e alla abitualità del comportamento, visti i tre precedenti specifici (p. 3).
3.3. La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione solo quando la valutazione del danno patrimoniale – al contrario che nel caso di specie – sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto; altrimenti, il medesimo elemento favorevole sarebbe considerato due volte (Sez. 2, n. 51255
del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285693; Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 266673; Sez. 2, n. 49071 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 253906)
Coerentemente con tale principio di diritto, i giudici di merito hanno ritenuto la circostanza generale assorbita in quella speciale. Le doglianze del ricorrente sono, dunque, manifestamente infondate.
3.4. Le attenuanti generiche sono state correttamente escluse in difetto di elementi positivamente valutabili. La difesa allega in questa sede, in pratica, la sola giustificazione del possesso, ritenuta, con buoni argomenti, apologetica e mendace dai giudici di merito.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 novembre 2024
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