Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1012 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1012 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
UP – 30/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOLA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreNOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguete statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17/01/ 2025, ha parzialmente riformato, riducendo il trattamento sanzionatorio, ma confermando la affermazione di responsabilità, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola con sentenza del 10/03/2023 nei confronti di COGNOME NOME per i delitti allo stesso ascritti in rubrica ai capi a) e b) (artt. 707 e 648 cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME, proponendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. in assenza di qualsiasi considerazione quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del delitto ascritto ai sensi dell’art. 648 cod. pen., in assenza di qualsiasi prova in ordine alla conoscenza della provenienza furtiva dell’auto.
2.2.Violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen., atteso l’esiguo grado di offensività della condotta, in mancanza di qualsiasi dichiarazione di abitualità a carico del ricorrente.
2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione perchØ carente e manifestamente illogica in ordine all’applicazione della recidiva; le ragioni in relazione alle quali si dovrebbe ritenere sussistente la recidiva non si ricavano dal provvedimento impugnato, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo ai precedenti penali.
2.4.Vizio della motivazione perchØ omessa in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza; la motivazione Ł di mero stile senza alcun approfondimento effettivo sul punto devoluto.
2.5.Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma quanto al trattamento sanzionatorio, attesa la sua eccessività, in assenza di valida giustificazione quanto al distacco dal minimo edittale, superato con motivazione non idonea, essendo stato superato il minimo edittale in modo vistoso e non consentito.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato per le ragioni che seguono.
2.Il primo motivo di ricorso non Ł consentito perchØ fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove il rinvenimento nella disponibilità del ricorrente del bene di illecita provenienza viene considerato prova del reato di ricettazione in assenza di valida giustificazione in ordine alla provenienza del bene, con particolare riferimento alla affermazione di averla ricevuta in prestito dalla persona offesa COGNOME, affermaione smentita e ritenuta in modo logico ed agomentao non risolutiva e credibile nel complesso della argomentazione della Corte di appello; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Rv. 252285-01), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 27510001, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01) tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione. Nel valutare l’insieme degli elementi di prova emersi dalla istruttoria dibattimentale i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez.2, n. 53017 del 22/11/2016, Allotta, Rv. 268713-01).
3.Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen., non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità perchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata ove l’applicazione della causa di non punibilità viene esclusa sulla base delle modalità del fatto, dei precedenti penali del ricorrente e della non occasionalità della condotta, oltre che in considerazione del possesso di un piede di porco all’interno della vettura provento di furto).
4.Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’applicazione della recidiva, il quarto motivo di ricorso, che denuncia la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione posta alla base del diniego di applicazione dell’art. 62bis cod. pen, nonchØ il quinto motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e quello di motivazione in tutte le sue
forme in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, sono tutti complessivamente infondati, atteso che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciø, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825-01).
5.Si deve, inoltre, osservare che, quanto alla recidiva, il giudice di merito ha correttamente, anche se sinteticamente motivato, atteso che ha riscontrato che la condotta ascritta e ritenuta pienamente provata costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, proprio sulla base dei numerosi precedenti penali evocati e ritenuti significativi in tal senso (Sez.6, n. 56972 del 20/06/2018,COGNOME, Rv. 274782-01; Sez.2, n. 39743 del 17/09/2015, COGNOME, Rv. 264533-01, Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, COGNOME, Rv. 272803-01).
6.In conclusione si deve osservare come l’onere argomentativo del giudice sia stato adeguatamente assolto in relazione a tutti e tre i profili innanzi illustrati relativi al trattamento sanzionatorio (si vedano, in particolare pagg. 5-6 della sentenza impugnata con riferimento ai numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ostativi all’esclusione della recidiva, alla mancanza di intento collaborativo e di segnali di resipiscenza nel ricorrente tali da giustificare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e, infine, alla riduzione al minimo edittale nel computo della pena, per cui la censura sul punto si caratterizza anche per aspecificità, si veda in tal senso pag. 6 della motivazione).
7.Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 30/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME