Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34544 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Tricesimo il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 30/6/2023 della Corte di Appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che dalla difesa dell’imputato è stata richiesta la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
letta la memoria difensiva datata 10 giugno 2024 a firma dell’AVV_NOTAIO nell’interesse della parte civile NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte a firma dell’AVV_NOTAIO nell’interesse della parte civile NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa come da allegata nota;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 30 giugno 2023 la Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 16 luglio 2019 – per la parte che in questa sede interessa – ha affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione all’art. 648 cod. pen. (così riqualificato il reato di c all’art. 648-bis cod. pen. originariamente contestato) condannandolo a pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della parte civile NOME NOME COGNOME al quale ha anche liquidato una somma a titolo di provvisionale.
In estrema sintesi, si contestava in origine al COGNOME di avere, nella qualità di legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE” di avere compiuto in relazione a un’autovettura Audi del valore commerciale di 138.000 euro, nonostante il fatto che fosse a conoscenza della presenza di un vincolo cautelare gravante sul veicolo, operazioni tali da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della stessa in particolare acquistando il veicolo da NOME COGNOME, dapprima rivendendolo immediatamente alla concessionaria “RAGIONE_SOCIALE” di NOME COGNOME e, infine, facendolo di nuovo riacquistare alla “RAGIONE_SOCIALE“.
I fatti sono contestati come avvenuti nell’arco temporale tra il 13 aprile 2015 ed il giorno 10 ottobre 2015.
Il Tribunale di Udine aveva assolto il COGNOME e tutti gli altri soggetti imputa nel medesimo procedimento con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione dell’obbligo di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza e conseguente nullità di questa a norma degli artt. 521-522 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Sulla premessa che il reato presupposto (in origine rubricato anche come violazione dell’art. 646 cod. pen.), asseritannente consumato da NOME COGNOME
ai danni di NOME NOME COGNOME è stato riqualificato come truffa dalla Corte di appello e che, come detto, anche il reato di riciclaggio contestato al COGNOME è stato riqualificato come ricettazione, rileva la difesa del ricorrente la particolarità del vicenda in esame in quanto l’imputazione originaria faceva esclusivo riferimento alla attività di occultamento del bene senza alcun riferimento al profitto che l’imputato avrebbe conseguito, con la conseguenza che nessun elemento costitutivo del reato di ricettazione risulta presente nell’imputazione.
2.2. Violazione di legge penale – art. 648 cod. pen. – per avere la Corte territoriale erroneamente individuato l’autovettura Audi quale cosa di provenienza delittuosa là dove il profitto del reato di truffa attribuito allo COGNOME rappresentato dal denaro impiegato dal COGNOME per l’acquisto del veicolo con riferimento all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Osserva la difesa del ricorrente che nel ricostruire la vicenda relativa all’acquisto dell’autovettura Audi e nell’inferire la natura truffaldina e no appropriativa del reato in tesi commesso dallo COGNOME, la Corte territoriale si è manifestamente discostata dall’impostazione accusatoria trasfusa nel capo di imputazione che faceva carico a quell’imputato di non aver restituito l’autoveicolo nonostante la formale diffida in tal senso ricevuta. Tale configurazione del fatto materiale trovava il suo corrispondente normativo nella contestazione dell’articolo 646 cod. pen. come originariamente rubricato.
Nel momento in cui, invece, è intervenuta a riqualificazione del fatto come truffa è venuta meno la contestazione del fatto che lo COGNOME si sarebbe appropriato del veicolo in quanto il profitto della truffa è costituito dal prezzo vendita dell’automobile e non dall’automobile stessa.
2.3. Violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata – illogicità manifesta della motivazione risultante dal testo della sentenza e travisamento della prova con riferimento all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello non si sarebbe attenuta ai principi giurisprudenziali secondo i quali in caso di riforma di sentenza assolutoria di primo grado si rende necessaria l’adozione di una “motivazione rafforzata”. Nel caso di specie la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per le quali il ragionamento condotto dal Tribunale, soprattutto in tema di conoscenza da parte dell’imputato della origine delittuosa del bene, non era corretto.
Sempre secondo la difesa del ricorrente, la sentenza impugnata conterrebbe, poi, una errata trasposizione dei piani cronologici circa il momento in cui il COGNOME avrebbe approfittato per compiere le operazioni contestate di una breve
“finestra cronologica” antecedente al 7 maggio 2015, ciò in quanto alla data del 13 aprile 2015 il veicolo era già stato sgravato dal vincolo di indisponibilità e quindi era liberamente commerciabile.
Né sarebbero incidenti sulla consapevolezza della illiceità della condotta la mancata cancellazione materiale dal libretto di circolazione del precedente sequestro, trattandosi di una mera formalità che non ostacolava la commerciabilità del bene, così come il successivo riacquisto dell’autovettura che il COGNOME, qualora avesse avuto piena contezza della situazione, si sarebbe ben guardato dal riacquistare dalla RAGIONE_SOCIALE non essendovi obbligato.
Non sarebbero, infine, rilevanti per l’affermazione della penale responsabilità dell’odierno ricorrente le circostanze che l’acquisto dell’autovettura è avvenuto non con integrale pagamento del prezzo ma, in parte, con la permuta di altro veicolo e che il corrispettivo sia stato incassato direttamente dal mandatario COGNOME il quale avrebbe avuto l’obbligo giuridico di trasferirlo al mandante.
In ogni caso, conclude parte ricorrente, i fatti successivi al 13 aprile 2015 (data dell’originario acquisto del veicolo) che avrebbero potuto avere rilevanza ai fini della contestazione del reato di riciclaggio sono divenuti del tutto irrilevanti n momento in cui la condotta è stata riqualificata come ricettazione.
In data 10 giugno 2024 il difensore della parte civile NOME COGNOME ha depositato telematicamente una memoria difensiva nella quale ha osservato che:
il AVV_NOTAIO è un soggetto debole non solamente in ragione dell’età;
l’imputato COGNOME è il soggetto che ha tratto vantaggi patrimoniali consistenti ed ha consentito allo COGNOME di conseguire in denaro contante il profitto relativo alle truffe atteso che l’intestazione dell’autovettura Audi a s stesso è avvenuta nella piena coscienza delle illiceità penali commesse ai danni del COGNOME e che il COGNOME si è dichiarato disponibile a dar seguito ad ogni anomala e sospetta richiesta dello COGNOME;
il primo dei motivi di ricorso è infondato essendo legittima la riqualificazione del fatto operata dalla Corte di appello che non ha determinato alcuna violazione del diritto di difesa;
il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto l’imputato aveva un quadro chiaro dell’illecito penale fin dal momento della sua consumazione;
anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello rinnovato integralmente l’istruttoria dibattimentale e compiutamente argomentato la responsabilità dello COGNOME anche se non ha potuto condannarlo a seguito della maturata prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prima di affrontare l’esame dei motivi di ricorso è doveroso riassumere i punti salienti della vicenda così come emergenti dalla sentenza impugnata.
NOME COGNOME, imprenditore in difficolta economiche che gestiva la società “RAGIONE_SOCIALE” aveva conosciuto NOME COGNOME, dichiaratosi imprenditore di successo con conoscenze importanti sia in Italia che all’estero e che si era detto disponibile a risolvere le difficoltà economiche della RAGIONE_SOCIALE attraverso un finanziamento di 400/500 mila euro.
A seguito di un rapporto fiduciario che si era consolidato nel tempo ed in attesa di fargli ottenere il finanziamento promesso (ma mai eseguito) lo COGNOME aveva convinto il COGNOME non solo a fargli dei prestiti in denaro di rilevati importi ma anche di anticipare il corrispettivo per gli acquisti di un’autovettura Range Rover che lo stesso aveva poi fatto intestare direttamente alla propria moglie nonché di un’autovettura Audi Avant R6 del valore economico di 138.500 euro. Quest’ultima autovettura veniva formalmente intestata al COGNOME, ancorché lasciata in uso allo COGNOME, il quale, peraltro, si faceva rilasciare dallo stesso COGNOME un mandato irrevocabile a vendere il veicolo stipulato innanzi ad un notaio nonché una scrittura nella quale il COGNOME dichiarava che il vero proprietario del veicolo era lo COGNOME.
Il COGNOME per l’acquisto del veicolo si rivolgeva all’azienda RAGIONE_SOCIALE amministrata dall’odierno ricorrente COGNOME con il quale intratteneva da tempo rapporti di conoscenza e poiché quest’ultimo non commerciava direttamente veicoli di marca Audi lo stesso si procurava il veicolo dalla società RAGIONE_SOCIALE
Gli elementi della complessiva operazione truffaldina posta in essere dallo COGNOME ai danni del AVV_NOTAIO risultano ben descritti nelle pagine da 15 a 35 della sentenza impugnata.
Una volta emersa la truffa realizzata dallo COGNOME ai danni del AVV_NOTAIO e sottoposti all’RAGIONE_SOCIALErità Giudiziaria gli elementi a comprova della stessa, seguivano le seguenti vicende:
il 9 gennaio 2015 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine disponeva il sequestro preventivo dell’autovettura Audi, sequestro che veniva confermato dal Tribunale del riesame il 20 febbraio 2025;
il 6 marzo 2015 a seguito della presentazione da parte dello COGNOME della documentazione di cui si è detto il sequestro veniva revocato ma l’esecuzione del relativo provvedimento veniva sospesa in data 20 marzo 2015 a seguito
dell’accertamento del procacciamento truffaldino dei documenti presentati dallo stesso;
l’annotazione del sequestro preventivo non veniva però cancellata dalla documentazione riguardante il veicolo;
il 13 aprile 2015, approfittando del provvedimento di dissequestro, l’autovettura veniva venduta dallo COGNOME al COGNOME che pagava il corrispettivo in parte in denaro ed in parte con la permuta di altro veicolo che veniva intestato alla figlia dello COGNOME;
il 15 aprile 2015 il COGNOME rivendeva l’Audi alla società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME;
il 7 maggio 2015 il Tribunale del riesame di Udine annullava il provvedimento di dissequestro del Pubblico Ministero e disponeva un nuovo sequestro preventivo del veicolo ed il 20 maggio 2015 veniva trascritto sui documenti dell’autoveicolo il nuovo vincolo reale gravante sullo stesso;
nel mentre il 14 maggio 2015 la RAGIONE_SOCIALE aveva trascritto l’acquisto del veicolo dalla RAGIONE_SOCIALE;
il 23 luglio 2015 il Tribunale del riesame di Udine, ritenendo la buona fede dell’ultimo acquirente disponeva la restituzione del veicolo alla RAGIONE_SOCIALE;
il 10 ottobre 2015 RAGIONE_SOCIALE restituiva il veicolo alla RAGIONE_SOCIALE ottenendo il rimborso del prezzo pagato;
il 12 ottobre 2015 la RAGIONE_SOCIALE cedeva l’autovettura alla società RAGIONE_SOCIALE
infine, il 7 gennaio 2016 veniva disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine un nuovo sequestro preventivo del veicolo.
Fin qui i fatti non contestati che si è ritenuto di dover riassumere al fine d avere un completo inquadramento della vicenda.
Ritiene l’odierno Collegio che il primo motivo di ricorso nel quale si contesta la violazione dell’obbligo di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza non è fondato.
Questa Corte di legittimità ha già avuto modo reiteratamente di chiarire che «Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell’ipotesi di riqualificazione dell’originaria imputazione di riciclaggio ricettazione, atteso che il reato di ricettazione si pone quale condotta antecedente “di base” rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione, pertanto, l’imputato è in condizione di esplicare tutte le prerogative difensive»
(Sez. 2, n. 29785 del 29/09/2020, Rv. 279816; Sez. 2, n. 11459 del 10/03/2015, Rv. 263306; Sez. 5, n. 17048 del 21/02/2001, Rv. 219667).
Infatti, «la nozione di “fatto” di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. v intesa quale accadimento di ordine naturale, nelle sue connotazioni oggettive e soggettive; ne consegue che, per aversi “mutamento del fatto”, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, che non consenta di rinvenire, tra il fatto contestato e quello accertato, un nucleo comune identificativo della condotta, riscontrandosi invece un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell’accusa a fronte del quale si verifica un reale pregiudizio dei d della difesa» (Sez. 2, n. 45993 del 16/10/2007, Rv. 239320).
Parte ricorrente risulta avere partecipato al processo ed essere stata posta a conoscenza di tutti gli elementi e le modalità che l’hanno portata alla ricezione dell’autovettura oggetto dell’imputazione. Del resto, l’azione di ricezione dell’autovettura, anche se non esplicitata nel capo di imputazione, era comunque condotta che costituiva l’antecedente logico e cronologico anche del reato di riciclaggio e in entrambi i casi di tratta di delitti contro il patrimonio. Anch tempus commissi delicti è rimasto sostanzialmente invariato.
Il tutto con la conseguenza che non è rinvenibile nel caso in esame alcuna trasformazione radicale del fatto tale da comportare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen.
Non fondato è, poi, anche il secondo motivo di ricorso nel quale parte ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe erroneamente individuato l’autovettura Audi quale bene di provenienza delittuosa là dove il profitto del reato di truffa attribuito allo COGNOME sarebbe rappresentato dal denaro impiegato dal COGNOME per l’acquisto del veicolo.
Ritiene l’odierno Collegio non condivisibile detto assunto difensivo.
Nella non contestata ricostruzione dei fatti sopra riportata si è evidenziato come il COGNOME, vittima dei raggiri dello Zanardi, versò alla concessionaria il corrispettivo per l’acquisto del veicolo, che l’autovettura venne a lui formalmente intestata e che lo Zanardi ne ottenne la libera disponibilità sia d’uso, sia d successiva disponibilità economica, avendo indotto la persona offesa a rilasciargli un mandato irrevocabile a vendere il veicolo nonché una scrittura nella quale il COGNOME dichiarava che il vero proprietario del veicolo era lo Zanardi.
Il prodotto del reato è quindi consistito non nella ricezione da parte dello COGNOME del denaro per l’acquisto del veicolo ma nell’ottenimento della libera
disponibilità d’uso e, per quel che più conta, economica dell’autovettura Audi in una situazione certamente assimilabile al diritto reale di proprietà sulla stessa (diritto oltretutto richiamato nella scrittura privata pure ottenuta con gli artifi cui si è detto).
E’ quindi l’autovettura Audi il bene di provenienza delittuosa oggetto del reato di ricettazione addebitato all’odierno ricorrente.
Non fondato in tutte le sue prospettazioni è altresì il terzo motivo di ricorso.
La Corte di appello dopo avere ricostruito l’articolata vicenda ha, innanzitutto, spiegato in modo congruo e logico le ragioni per le quali ha ritenuto di non concordare con le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della propria pronuncia assolutoria, replicando puntualmente alle relative motivazioni.
La motivazione della sentenza impugnata risulta quindi valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, si è adeguatamente confrontata con le ragioni del provvedimento riformato ed è risultata giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata dal Tribunale.
Quanto agli ulteriori rilievi difensivi indicati nel terzo motivo di ricorso, la Co di appello con motivazione congrua e logica ha bene evidenziato gli elementi che consentono di configurare in capo al COGNOME l’elemento soggettivo del ritenuto reato di ricettazione.
Come è noto «Il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando, al fine di configurare differenti ipotesi di ricettazione in relazione allo stesso bene, l condotta successiva alla ricezione volta al conseguimento di un ingiusto profitto, che non rappresenta un elemento costitutivo del reato» (Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Rv. 279969).
Il momento consumativo del reato nel caso in esame è quello in cui, il 13 aprile 2015, approfittando del provvedimento di dissequestro, l’autovettura veniva venduta dallo COGNOME al COGNOME.
La Corte di appello ha ritenuto di fondare in capo all’odierno ricorrente l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen. sulla base del fatto che il COGNOME non poteva ignorare il fatto che l’autovettura era oggetto di un procedimento penale per truffa ai danni dello COGNOME ciò in quanto:
a) nel momento in cui l’imputato acquistava l’autovettura era ancora trascritto l’originario sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine in data 9 gennaio 2015;
il legale del COGNOME aveva provveduto ad inviare al COGNOME una lettera con la quale lo informava delle condotte truffaldine poste in essere dallo COGNOME ai danni della persona offesa che gli intimava di non compiere atti pregiudizievoli per la stessa persona offesa in relazione all’autovettura Audi de qua;
il COGNOME ben sapeva che l’autovettura era intestata al COGNOME e non al venditore COGNOME ma che quest’ultimo operava in forza di un mandato irrevocabile a vendere a lui rilasciato dalla persona offesa.
In ordine a quest’ultimo profilo la Corte di appello ha motivatamente, quanto logicamente, affermato – in risposta alla questione di diritto circa il mandato a vendere riproposta in questa sede – che anche le modalità dell’operazione di vendita appaiono rilevanti in relazione alla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato atteso che «… se COGNOME poteva pensare che la somma pagata in contanti allo COGNOME sarebbe potuta transitare definitivamente in capo al AVV_NOTAIO , non altrettanto poteva ritenere nel momento in cui parte del prezzo veniva pagato con la Range Rover, che doveva essere intestata alla figlia dello COGNOME, pagamento che era chiaramente in contrasto con la qualifica formale del coimputato, che era quella di mandatario e non di proprietario del bene. Né può ritenersi che in senso contrario possa avere operato l’atto di riconoscimento fiduciario sottoscritto dal COGNOME, in quanto l’autovettura era comunque formalmente intestata al AVV_NOTAIO e nessun concessionario ragionevole e prudente avrebbe rischiato di acquistare un bene pagando parte del prezzo ad un soggetto non legittimato».
Già gli elementi fin qui riportati appaiono decisivi e sufficienti a ritenere ch la valutazione effettuata dalla Corte di appello non è certo illogica né si pone in contrasto con le risultanze processuali.
La stessa Corte territoriale ha, poi, aggiunto altri elementi verificatis successivamente – tra i quali la rivendita immediata del veicolo da parte del COGNOME -che si possono ragionevolmente definire “di generico conforto” alla sussistenza in capo all’odierno ricorrente dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione ma che, se sarebbero stati rilevanti nell’ottica della eventuale valutazione della sussistenza del reato di riciclaggio, non possono essere considerati tali in relazione al reato di ricettazione che, come detto, è un reato a consumazione istantanea in relazione al quale tali elementi costituiscono un mero post factum.
In punto di diritto deve solo ricordarsi che l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità
della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (in tal senso v. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324).
Per il resto va ribadito che la sentenza impugnata risulta al riguardo congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente e che le deduzioni difensive non appaiono idonee a configurare alcun rilevante vizio nella motivazione della Corte di appello, motivazione che non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Tuttavia, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probator del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
A ciò si aggiunga, per solo dovere di completezza, che, come ha già avuto modo di precisare in tempi remoti questa Corte Suprema, «ai fini dell’accertamento dell’elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell’anima interni al soggetto, essi non sono dall’interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta. … Ne deriva che i singoli elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca l’azione, inerenti al fatt storico oggetto del giudizio, impongono una loro analisi la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto, costituiscono appannaggio del giudizio di merito, non di quello della legittimità che può solo verificare la inesistenza di vizi logici, correttezza e la compiutezza della motivazione, l’assenza di errori sul piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo ri-apprezzamento del merito” (Sez. 1, n. 12726 del 28/09/1988, dep. 1989, Rv. 182105).
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civil NOME COGNOME, la cui liquidazione, tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l’importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 26 giugno 2024.