Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26343 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26343 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/11/1983
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso e la memoria dell’Avv. NOME
COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. NOME COGNOME
Ricorso trattato con contraddittorio cartolare
RITENUTO IN FATTO
Njoroge NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 18/12/2023, con cui è stata riformata in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato l’imputato in odine al delitto di ricettazione ex art. 648, comma 4, cod. pen.
La difesa affida il ricorso a due motivi, corredati anche da successiva memoria, i quali saranno enunciati, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo si denuncia l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità per il delitto di ricettazione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 132 – 133 e il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.
Con requisitoria del 26 giugno 2025, il P.G. presso questa Corte ha concluso per l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e per l’accoglimento del secondo, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio.
Con memoria del 7 luglio 2025, la difesa nel replicare alla requisitoria del P.G., ha insistito per l’accoglimento del ricorso, condividendo, in ipotesi, le conclusioni del P.G. riguardo al secondo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Il primo motivo non è fondato.
Dalla lettura delle sentenze di merito risulta che l’imputato venne sorpreso all’interno dell’auto di provenienza furtiva che presentava segni di effrazione ed il finestrino lato conducente infranto, seduto sul sedile posteriore. Si precisa che l’auto non era in movimento, ma sostava seppur parcheggiata in maniera irregolare, aveva il blocchetto di accensione danneggiato e gli interni dell’abitacolo in disordine.
I giudici di merito hanno ritenuto che la presenza dell’imputato all’interno del veicolo sia sufficiente a dimostrare che l’imputato ha acquistato o comunque in precedenza ricevuto la disponibilità materiale del bene, a nulla valendo che fosse sprovvisto delle chiavi, tenuto conto che l’accertata forzatura del blocchetto di accensione consentiva la messa in moto del veicolo.
Hanno, poi, ricavato il dolo dalle condizioni esteriori del mezzo, chiaramente vocative della provenienza furtiva.
Tanto premesso, il tema oggetto di scrutinio attiene alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, in quanto evidenti sono gli indici fattuali da cui l’imputato poteva rappresentarsi la provenienza delittuosa del bene, essendo principio consolidato in tema di ricettazione quello in base al quale il dolo può ricorrere anche nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa accettata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324 – 01).
Posto che è precluso alla Corte di legittimità sostituire la propria valutazione a quella espressa dai giudici di merito, si tratta di stabilire se gli elementi di fatto descritti dal giudice del merito siano evocativi di una relazione che consenta di affermare l’esistenza di un dominio, anche di fatto, vantato dall’imputato sul bene.
Ritiene il Collegio che a tale interrogativo vada`Crisposta positiva.
Invero permanere all’interno di un’auto rubata che non risulta in circolazione ma in sosta, in quanto parcheggiata, seppur irregolarmente, sulla pubblica via, è elemento gravemente indiziario a dare conto, in assenza di circostanze di segno contrario, dell’instaurarsi di una relazione di fatto tra il soggetto agente e la res idonea ad integrare la condotta di ricettazione. Del resto, è proprio l’assenza di giustificazioni fornite dall’imputato che non consente di ritenere quella relazione priva della ricorrenza di elementi personali attestanti un legame col bene.
Né, sul tema, si rivela confacente l’indirizzo ermeneutico citato dalla difesa nel ricorso che fa riferimento alla diversa ipotesi di colui che viene sorpreso a bordo di un’autovettura in circolazione e trasportato come passeggero. In tal caso, infatti, gli elementi esteriori della relazione di fatto tra il bene e il ricettatore appuntano su altro soggetto, ossia il conducente, mentre nel caso in esame l’imputato non può definirsi un “trasportato”, né si può sostenere che si fosse al cospetto di un arresto temporaneo del mezzo, condotto da altri. Nessun elemento dell’istruttoria depone in tal senso. Da qui l’infondatezza del motivo di ricorso.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata risulta corredata da congrua motivazione in ordine alla dosimetria della pena e allo scostamento dal minimo edittale, in quanto il riferimento ai molteplici precedenti penali, anche specifici, annoverati dall’imputato (per come precisato anche dal primo giudice che aveva escluso l’ipotesi lieve), è elemento sufficiente a corredare, sul piano del rispetto dell’onere di motivazione, la misura della pena inflitta, se si considera che il fatto, proprio in ragione delle plurime condanne annoverate, dà conto di una spiccata pericolosità sociale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente