Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43314 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), nato a Bovolone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte d’appello di Venezia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 648, quarto comma, cod. pen., e per non avere, di conseguenza, la Corte d’appello di Bologna dichiarato la prescrizione del reato di ricettazione ascritto al ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato;
che, infatti, deve osservarsi come tale motivo risulta fondato su un profilo di censura puntualmente e correttamente disatteso dalla Corte di merito (si veda, in particolare, la pag. 5 dell’impugnata sentenza), dovendosi, altresì, lo stesso motivo considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nello specifico, la Corte territoriale, col motivare l’impossibilità d configurare la suddetta circostanza attenuante in virtù del ritenuto «ragionevole valore» del bene oggetto di ricettazione, attesa la sua «natura» (un autoveicolo),
ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità delinquere dell’agente» (ex plurimis: Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01);
che, in ogni caso, come è stato correttamente affermato dai giudici di appello (si veda la già richiamata pag. 5 della sentenza impugnata), quella prevista dal quarto comma dell’art. 648 cod. pen. configura una circostanza attenuante e non un’autonoma fattispecie di reato, e come tale è irrilevante ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato ex art. 157 cod. pen., dovendosi avere riguardo, ai fini di tale calcolo, alla pena stabilita dal primo comma del suddetto articolo 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 269492-01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254307-01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, COGNOME, Rv. 241450-01), con la conseguenza che, anche senza considerare la recidiva, il termine “massimo” di prescrizione del reato è di dieci anni, sicché il reato ascritto all’imputato, che è stato accertato il 28/02/2015 e che ha a oggetto un autoveicolo che era stata rubato il 27/02/2015, non è neppure oggi prescritto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.