Ricettazione attenuata: i limiti del valore economico e del vizio di mente
La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui presupposti necessari per la configurabilità della ricettazione attenuata, fornendo importanti chiarimenti sul rapporto tra il valore del bene e le condizioni psichiche dell’autore del reato.
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’appello che confermava la responsabilità penale per il reato di ricettazione di un veicolo. La difesa ha tentato di ottenere una riduzione della pena puntando su due pilastri: l’infermità mentale e la particolare tenuità del fatto.
Il valore del bene nella ricettazione attenuata
Uno dei punti cardine della decisione riguarda l’applicazione dell’articolo 648, quarto comma, del codice penale. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la ricettazione attenuata non possa essere riconosciuta quando l’oggetto del reato ha un valore economico non esiguo.
Nel caso di specie, il veicolo sottratto presentava un valore di mercato significativo. Questo elemento oggettivo agisce come un ostacolo insuperabile per la concessione del beneficio, indipendentemente dalle altre circostanze del reato. La valutazione della tenuità deve infatti basarsi su parametri oggettivi e soggettivi, dove il valore del bene ricopre un ruolo determinante.
Capacità di intendere e vizio di mente
Un altro aspetto cruciale analizzato dai giudici riguarda l’imputabilità. Il ricorrente sosteneva la sussistenza di un vizio totale di mente, che avrebbe dovuto escludere la punibilità. Tuttavia, le risultanze della perizia psichiatrica hanno smentito tale tesi.
La Corte ha evidenziato come la capacità di intendere e di volere fosse solo parzialmente compressa. In ambito penale, la distinzione tra vizio totale e vizio parziale è netta: solo il primo esclude totalmente la responsabilità, mentre il secondo può comportare esclusivamente una riduzione della pena, già valutata dai giudici di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La Cassazione ha ribadito che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame dei fatti, ma deve limitarsi a verificare la coerenza logica della sentenza impugnata.
I giudici di appello hanno motivato correttamente l’esclusione delle attenuanti, sottolineando la congruità della pena inflitta in primo grado. L’inammissibilità del ricorso deriva anche dalla riproposizione di censure già ampiamente discusse e risolte nei gradi precedenti, senza l’apporto di nuovi elementi di diritto.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che il valore del bene è un criterio selettivo fondamentale per la ricettazione attenuata. Chi riceve beni di valore rilevante non può beneficiare della riduzione della pena prevista per i casi di lieve entità.
Inoltre, la decisione sottolinea l’importanza di perizie psichiatriche rigorose: la semplice riduzione delle capacità cognitive non equivale all’impunità, ma richiede un’analisi dettagliata del grado di consapevolezza del soggetto al momento della commissione dell’illecito.
Quando il valore di un bene impedisce la ricettazione attenuata?
L’attenuante è esclusa quando il valore economico del bene ricevuto non è esiguo, come nel caso di un veicolo di valore non trascurabile.
Qual è la differenza tra vizio totale e parziale di mente?
Il vizio totale esclude l’imputabilità e la punibilità, mentre il vizio parziale comporta solo una riduzione della pena mantenendo la responsabilità penale.
Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la conferma della sentenza precedente e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11667 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11667 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXX;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento del vizio di totale di mente dell’imputato, non Ł formulato in termini consentiti dalla legge dinanzi a questa Corte, perchØ, contestando un’errata valutazione delle risultanze processuali, esso risulta privo di effettiva specificità e meramente apparente, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, sulla base di una valutazione incensurabile in questa sede, confermando la decisione del giudice di primo grado, ha evidenziato come dalla perizia psichiatrica sia emersa una capacità di intendere e di volere solo parzialmente compressa, ma non del tutto assente, al momento della realizzazione del fatto;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, oltre all’oggettivo valore non esiguo del veicolo (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01), che Ł di per sØ elemento ostativo alla configurabilità dell’ipotesi di ricettazione attenuata, i giudici di appello, sottolineando la congruità della pena determinata dal giudice di primo grado, hanno implicitamente ritenuto che nel caso di specie non potesse procedersi ad una ulteriore diminuzione della stessa attraverso il riconoscimento della suddetta attenuante;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 17/03/2026
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.