Ricettazione attenuata: il rigetto implicito e i doveri del giudice
Quando un giudice d’appello non risponde esplicitamente a una richiesta della difesa, la sentenza è sempre nulla? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, torna a fare chiarezza sul concetto di rigetto implicito, in particolare nel contesto della ricettazione attenuata. Questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere i limiti dell’obbligo di motivazione e come la valutazione complessiva dei fatti possa assorbire le singole doglianze.
Il caso in esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato condannato per ricettazione. L’unico motivo di contestazione sollevato davanti alla Suprema Corte riguardava la cosiddetta “omessa motivazione”. In pratica, la difesa lamentava che i giudici d’appello non avessero speso una sola parola per giustificare il mancato accoglimento della richiesta di riqualificare il reato nella sua forma più lieve, la ricettazione attenuata prevista dall’art. 648, secondo comma, del codice penale. Tale attenuante si applica quando il fatto è di “particolare tenuità”, un concetto che tiene conto sia del valore economico del bene che di altri indici.
La decisione della Cassazione sulla ricettazione attenuata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso “manifestamente infondato” e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno chiarito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il giudice d’appello non è obbligato a confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva. Ciò che conta è che la sentenza, nel suo complesso, esponga in modo logico e coerente le ragioni della decisione, dimostrando di aver considerato tutti gli elementi decisivi.
Il principio del rigetto implicito
Il cuore della decisione risiede nel concetto di “rigetto implicito”. Secondo la Corte, le deduzioni difensive che sono logicamente incompatibili con la decisione finale devono considerarsi implicitamente respinte, anche se non sono state espressamente menzionate. Non si può censurare una sentenza per il suo silenzio su un punto specifico se la risposta a quel punto emerge chiaramente dalla motivazione complessiva. Affinché il vizio di motivazione sia escluso, è sufficiente che la ricostruzione dei fatti operata dal giudice non lasci spazio a valide alternative e conduca inevitabilmente alla reiezione della tesi difensiva.
Le motivazioni
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che i giudici di merito, pur non avendo discusso esplicitamente la richiesta di ricettazione attenuata, avevano comunque fornito una motivazione che la escludeva nei fatti. In particolare, nella parte relativa alla determinazione della pena, la sentenza impugnata aveva sottolineato la gravità del fatto, evidenziando due elementi specifici: l’elevato numero di capi contraffatti oggetto del reato e la personalità negativa del ricorrente. Questa valutazione, considerata coerente e priva di illogicità, comporta, secondo la Cassazione, un rigetto implicito della richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto. Se il fatto è giudicato grave, non può, per logica conseguenza, essere considerato di particolare tenuità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante principio di economia processuale e di logica giuridica. Non ogni silenzio del giudice equivale a un vizio di motivazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un motivo di ricorso basato sull’omessa motivazione ha scarse possibilità di successo se la questione sollevata è implicitamente contraddetta dal resto della sentenza. Per il cittadino, la decisione conferma che la valutazione del giudice si basa su una visione d’insieme del fatto e della personalità dell’imputato, e che la gravità complessiva di una condotta può essere sufficiente a escludere l’applicazione di benefici o attenuanti, anche senza una discussione esplicita.
Il giudice d’appello deve rispondere punto per punto a tutte le richieste della difesa?
No, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le singole deduzioni. È sufficiente che la sua motivazione complessiva spieghi in modo logico e adeguato le ragioni della decisione, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.
Quando si può considerare una richiesta difensiva “rigettata implicitamente”?
Una richiesta si considera implicitamente rigettata quando, pur non essendo stata espressamente confutata, risulta logicamente incompatibile con la decisione adottata e con la motivazione complessivamente considerata dalla sentenza.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la ricettazione attenuata in questo caso?
La Corte ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito sulla gravità del fatto fosse sufficiente a escludere l’attenuante. Tale gravità è stata desunta dall’elevato numero di capi contraffatti e dalla negativa personalità del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25116 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto cont nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 comma secondo cod. pe manifestamente infondato, Deve essere, in proposito, ribadito che il giudic appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione glo delle risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni d convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensiv che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili co la decisione adottata; in sede di legittimità, non è, infatti, censurabile la per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, qua questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essen sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, co lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei f conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e se lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Si Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500);
rilevato che, nel caso di specie, la Corte di merito, pur non affrontan espressamente la richiesta di riconoscimento dell’ipotesi di ricettazione atte ha evidenziato la gravità del fatto in considerazione dell’elevato numero di contraffatti e della negativa personalità del ricorrente (si veda, in particol 3 della sentenza impugnata in tema di determinazione del trattament sanzionatorio), tale valutazione di fatto, coerente con le risultanze istru priva di illogicità manifeste, comporta l’implicito rigetto della doglianza rela riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 648 comma quarto cod. pen. manifesta infondatezza dell’eccepita carenza di motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
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