Ricettazione Attenuata: la Cassazione conferma l’inammissibilità del ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di ricettazione attenuata, fornendo chiarimenti cruciali su due aspetti fondamentali: il calcolo della prescrizione e i criteri per la riqualificazione del reato. La decisione sottolinea il rigore con cui vengono valutati i motivi di ricorso, soprattutto quando risultano manifestamente infondati.
I Fatti di Causa
Due soggetti avevano presentato ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello che li condannava per il reato di ricettazione. I ricorsi, sebbene distinti, erano sostanzialmente identici e sono stati trattati congiuntamente dalla Suprema Corte. Le difese sollevavano principalmente due questioni: la presunta estinzione del reato per prescrizione e la richiesta di riqualificare il fatto nel reato meno grave di acquisto di cose di sospetta provenienza, previsto dall’art. 712 del codice penale.
L’Analisi della Corte sulla Ricettazione Attenuata e la Prescrizione
Il primo motivo di ricorso si basava su un’errata interpretazione del calcolo dei termini di prescrizione per l’ipotesi di ricettazione attenuata. I ricorrenti sostenevano che, essendo contestata la forma attenuata del reato, i termini di prescrizione dovessero essere calcolati sulla base della pena ridotta.
La Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, definendola manifestamente infondata. I giudici hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: l’ipotesi attenuata prevista dal quarto comma dell’art. 648 c.p. non è un’autonoma figura di reato, ma una semplice circostanza attenuante speciale. Di conseguenza, ai fini del calcolo della prescrizione, si deve fare riferimento alla pena massima prevista per l’ipotesi base del reato di ricettazione (primo comma). Poiché tale limite non era ancora trascorso, il motivo di ricorso è stato respinto.
La Riqualificazione del Reato
Il secondo motivo di ricorso contestava la mancata riqualificazione del reato in acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.). Anche questa doglianza è stata giudicata manifestamente infondata. La Corte ha evidenziato come la motivazione della sentenza d’appello fosse solida e ben argomentata. Gli stessi imputati avevano ammesso di aver acquistato la merce presso un campo nomadi, un contesto che di per sé avrebbe dovuto generare sospetto. Inoltre, non erano stati in grado di indicare nemmeno il prezzo pagato, un ulteriore elemento che deponeva a favore della consapevolezza, o almeno del forte dubbio, circa la provenienza illecita dei beni.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Per quanto riguarda la prescrizione, la decisione si fonda sulla natura giuridica della ricettazione attenuata, che è una circostanza del reato e non un reato a sé stante. Pertanto, il calcolo dei termini prescrizionali deve basarsi sulla cornice edittale del reato principale. Per quanto concerne la riqualificazione, la Corte ha sottolineato che le modalità di acquisto descritte dagli stessi imputati (luogo e incapacità di indicare il prezzo) erano sufficienti a fondare quelle ragioni di sospetto che avrebbero dovuto indurli a desistere dall’acquisto, integrando così pienamente gli elementi del reato di ricettazione piuttosto che quello di acquisto incauto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due importanti principi. In primo luogo, la distinzione tra reato autonomo e circostanza attenuante è decisiva per il calcolo della prescrizione. In secondo luogo, le circostanze concrete dell’acquisto, come il luogo e l’incertezza sul prezzo, sono elementi chiave per distinguere la ricettazione dall’acquisto di cose di sospetta provenienza. La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della palese infondatezza delle loro argomentazioni.
Come si calcola la prescrizione per il reato di ricettazione attenuata?
La prescrizione si calcola sulla base della pena massima prevista per il reato di ricettazione nella sua forma base (art. 648, comma 1, c.p.), poiché l’ipotesi attenuata è considerata una circostanza attenuante speciale e non una figura di reato autonoma.
Perché la Corte ha negato la riqualificazione del reato in acquisto di cose di sospetta provenienza?
La Corte ha ritenuto infondata la richiesta perché le modalità di acquisto (effettuato in un campo nomadi e senza che gli acquirenti sapessero indicare il prezzo pagato) erano tali da generare un forte sospetto sulla provenienza illecita della merce, elementi sufficienti a integrare il reato di ricettazione.
Quali sono le conseguenze della presentazione di un ricorso manifestamente infondato?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con motivi palesemente privi di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32816 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32816 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, distinti ma perfettamente sovrapponibili e, pertanto, trattabili congiuntamente;
considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione della ricettazione, è manifestamente poiché l’ipotesi attenuata prevista dal quarto comma dell’art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, debba aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 – 01) e che il limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base non risulti ancora spirato;
rilevato che il secondo motivo di ricorso, formulato in maniera quanto meno incerta (il vizio di motivazione – peraltro non specificamente identificato – viene dedotto in relazione alle lettere b) e d) dell’art. 606, cod. proc. pen., anziché lett e), nel contestare la mancata riqualificazione del reato in quello di cui all’art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione che incentra sulle modalità di acquisto riferite dagli stessi imputati (presso il campo nomadi di Avellino, per un prezzo che gli imputati non sono stati nemmeno in grado di indicare) le ragioni di sospetto che avrebbero dovuto indurre i due correi a desistere dall’acquisto di mercanzia di dubbia origine;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.