Ricettazione attenuata: no al beneficio per la carta di credito usata per acquisti
L’applicazione della ricettazione attenuata è un tema di grande interesse pratico nel diritto penale, poiché consente una significativa riduzione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa attenuante, escludendola in un caso di ricettazione di una carta di credito poi utilizzata per effettuare acquisti. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni giuridiche alla base.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di ricettazione. L’imputato era stato trovato in possesso di una carta di credito di provenienza illecita, che aveva poi utilizzato per acquistare due telefoni cellulari. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, respingendo le richieste della difesa.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: uno di carattere procedurale e uno relativo al merito della qualificazione del reato.
I Motivi del Ricorso e l’analisi sulla ricettazione attenuata
Il ricorrente ha sollevato due questioni principali dinanzi alla Suprema Corte:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Si contestava il rigetto, da parte della Corte d’Appello, della richiesta di rinnovare la perizia sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto questo motivo inammissibile, in quanto si trattava di una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti nel giudizio precedente. La Corte ha sottolineato che un ricorso non può essere una mera ripetizione, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
2. Mancato riconoscimento della ricettazione attenuata: La difesa sosteneva che al caso dovesse applicarsi l’ipotesi attenuata del reato, prevista dall’articolo 648, secondo comma, del codice penale, per la particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, il valore economico del reato era modesto. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fornito una motivazione chiara e netta per respingere il ricorso. Riguardo al primo punto, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale del processo: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Se la Corte d’Appello ha già fornito una motivazione logica e coerente sul perché non fosse necessaria una nuova perizia, basandosi sul materiale probatorio già acquisito, la Cassazione non può che prenderne atto, a meno che non emergano vizi logici palesi, qui non riscontrati.
Sul punto cruciale della ricettazione attenuata, la Corte ha spiegato che la valutazione della ‘particolare tenuità’ non dipende solo dal valore intrinseco del bene, ma anche dal contesto e dalle modalità dell’azione. Nel caso di specie, il bene ricettato era una carta di credito. Questo strumento, per sua natura, non ha un valore economico esiguo, ma rappresenta una porta d’accesso a risorse finanziarie ben più ampie. L’utilizzo della carta per l’acquisto di ben due telefoni cellulari è stato considerato un elemento decisivo che esclude la possibilità di qualificare il fatto come di lieve entità. L’azione dimostra una certa capacità criminale e un danno potenziale significativo, incompatibili con i presupposti dell’attenuante.
Conclusioni
La decisione in esame conferma un orientamento consolidato: l’attenuante della ricettazione attenuata non è applicabile in modo automatico. La valutazione del giudice deve essere complessiva e tenere conto non solo del valore del bene ricettato, ma anche della sua natura e dell’uso che ne viene fatto. La ricettazione di una carta di credito, specialmente se seguita da acquisti di un certo rilievo, difficilmente potrà essere considerata un fatto di particolare tenuità. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di formulare ricorsi specifici e non meramente ripetitivi, e offre un’utile guida per comprendere i confini applicativi dell’articolo 648, comma 2, del codice penale.
È possibile ottenere la ricettazione attenuata se il bene è una carta di credito?
No, secondo la Corte, la natura del bene (una carta di credito) e il suo utilizzo per acquistare due telefoni cellulari sono elementi che escludono la particolare tenuità del fatto richiesta per l’applicazione dell’attenuante.
Perché il motivo di ricorso sulla perizia psichiatrica è stato respinto?
È stato ritenuto inammissibile perché era una semplice ripetizione di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre una critica argomentata specifica contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, confermando di fatto la decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40916 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40916 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttori dibattimentale proposta con i motivi di gravame in ordine alla rinnovazione della perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere del ricorrente è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la Corte d’appello con motivazione congrua e priva di illogicità facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ha ritenuto sufficiente ed esaustivo il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado per poter riesaminare la situazione processuale del ricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata della fattispecie di ricettazione ex art. 648, comma 2, cod. pen. è manifestamente infondato poiché fondato su i medesimi motivi dedotti in appello correttamente disattesi dai giudici del merito i quali ne hanno correttamente escluso la ricorrenza tenuto conto della tipologia del bene di provenienza delittuosa (si tratta di una carta di credito) e dell’utilizzo fatto dello stesso dal ricorrente 8per acquistare ben due telefoni cellulari) non può inquadrarsi nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen.;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
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Il Consiglier Estensore
Il Pre idente