Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46847 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 05/03/1998
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione degl artt. 624 e 648 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione giuridica fatto nel reato di furto, è manifestamente infondato ed aspecifico per meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatt dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici;
rilevato che la Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanz istruttorie, ha esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le rag penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazi considerazione dell’assenza di elementi probatori indicativi del suo coinvolgime nella commissione del reato presupposto di furto (si veda, in particolare, pa della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazion degli artt. 62-bis, 133 e 648 cod. pen. nonché difetto di motivazione in rela al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione, determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento dell circostanze attenuanti generiche, è aspecifico e non consentito;
che la Corte territoriale, fondando il rigetto dell’istanza di riconosci dell’ipotesi di ricettazione attenuata sul valore significativo del fur provenienza delittuosa (vedi pag. 2 della sentenza oggetto di impugnazione), fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la te del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particola lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 28334001; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, COGNOME, non massimata);
che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del man riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli al mitigazione della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Il Colle condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legit secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un con riferimento all’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590), che la graduazione della pena, peraltro ridotta dal giudice di appell considerazione della giovane età dell’imputato e dell’assenza di precede condanne per delitti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., avvenuto nella specie (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3) e che, second consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessar
una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pe sia inferiore alla misura media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Papa, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata).;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
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