Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36164 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36164 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto de ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Brescia, a parziale riforma del sentenza del Tribunale di Mantova, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e NOME per il reato di detenzione per la vendita di cellulari e confe profumo con marchi contraffatti per essere il reato estinto per intervenuta prescriz confermando la ricettazione dei prodotti contraffatti e procedendo alla rideterminazione pena
Presentando ricorso unitario in Cassazione, i due imputati, a mezzo della difesa, artico due motivi.
Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazi in quanto la Corte d’appello non si è confrontata con la specifica doglianza formulata nel d’appello dove si contestava l’utilizzabilità della dichiarazione resa dalla teste COGNOME seppure non nominata ausiliaria di polizia giudiziaria e non dotata di competenze tecniche, reso testimonianza in ordine alla falsità degli apparecchi cellulari.
Con il secondo motivo di ricorso si critica, sotto il prisma della violazione di norma giu di vizio motivazionale il mancato inquadramento dell’episodio nell’ipotesi attenuata dell’ comma dell’articolo 648 c.p.. La Corte, pur riconoscendo la particolare tenuità del danno negato l’ipotesi minore di ricettazione invertendo l’ordine logico fra le due circostanze att e precludendo così agli imputati la possibilità di accedere al beneficio previsto dall’artic bis c.p., invocato nelle conclusioni d’appello.
Sia il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che il difensore degli imputati h inviato per PEC memorie conclusionali con cui chiedono rispettivamente il rigett raccoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati unitariamente dai due imputati sono inammissibili per generic manifesta infondatezza dei motivi sui quali si fondano.
Sotto il primo profilo, va considerato che si è in presenza, al netto della estinzio prescrizione di parte dell’imputazione, di una c.d. “doppia conforme” in punto di affermazi della penale responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto, con la conseguenza c due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a q di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri n valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedisseq riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipo pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., c lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni r Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendos stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la ti funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).
Generico e manifestamente infondato, a fronte di una motivazione che spiega adeguatamente assetto giuridico e la relativa applicazione al caso concreto, è innanzi tut primo motivo di ricorso che si scontra con la circostanza, evidenziata a pg.5 dell’impugn provvedimento, che la COGNOME, responsabile del centro ove sono stati effettuati accertamenti tecnici che hanno portato alla verifica della non autenticità dei dispo elettronici, ebbe a riferire di avere personalmente assistito alla attività tecnica cond personale dipendente , partecipando ad essa direttamente ed avendo contezza immediata dei risultati della stessa.
Gli stessi vizi affliggono il secondo motivo di ricorso che, oltre ad essere ripetitivo, e generico, confligge concettualmente con la giurisprudenza della Corte (e di questa stess Sezione, in particolare). Si lamenta, infatti, nel ricorso la contraddittorietà del ragion giudiziale che ha portato al rigetto della riqualificazione del fatto nell’ipotesi di minor pur avendo la Corte proceduto alla concessione della circostanza attenuante di cui all’art.62 c. p..
Al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Bresci colloca nel seno dell’orientamento espresso da una recente sentenza (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, ImpRAGIONE_SOCIALE, Rv. 277963 – 01) ove si è affermato che in tema di ricettazione la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62, n. 4 c.p., può riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell’attenuante di particolare tenuità di cui all’art. 648, comma secondo, c.p., sotto il profilo della comp soggettiva del fatto. Nel caso concreto, come evidenziato in sentenza (pg.6), sono state riten ostative all’accoglinnento dell’istanza di riqualificazione le plurime condanne in capo imputati, anche per reati contro il patrimonio, in quanto idonee a segnalare la persona negativa degli stessi. Con tali considerazioni della sentenza, il ricorso nemmeno si confron peccando conseguentemente di aspecificità.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la con dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa del ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deci o in Roma, 31 maggio 2024