Ricettazione Attenuata: Quando il Valore del Bene Esclude lo Sconto di Pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce sui criteri per l’applicazione della ricettazione attenuata, un’ipotesi di reato meno grave prevista dall’articolo 648 del Codice Penale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando che il valore economico del bene ricettato è un fattore determinante. Se tale valore non è “particolarmente lieve”, non è possibile beneficiare dell’attenuante. Analizziamo insieme la vicenda processuale e i principi di diritto ribaditi dai giudici.
I Fatti di Causa e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, ritenuto colpevole di aver ricevuto un assegno di provenienza illecita, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali.
Con il primo motivo, contestava la valutazione delle prove e l’attendibilità di una testimonianza chiave, chiedendo di fatto ai giudici di legittimità una nuova analisi dei fatti. Con il secondo motivo, lamentava il mancato riconoscimento della ricettazione attenuata, sostenendo che la sua condotta dovesse essere inquadrata in una fattispecie di minore gravità.
La Decisione della Corte sulla Ricettazione Attenuata
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito non è quello di rileggere gli elementi probatori o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado, soprattutto in presenza di una “doppia conforme”, ovvero di due sentenze di condanna concordanti.
Il cuore della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi del secondo motivo, quello relativo alla ricettazione attenuata.
Il Principio del Valore “non Particolarmente Lieve”
La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. I giudici hanno spiegato che la Corte d’Appello aveva correttamente negato l’attenuante basandosi sul “valore significativo” dell’importo riportato sull’assegno. La Cassazione ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata, secondo cui l’ipotesi attenuata del reato di ricettazione è applicabile solo quando il fatto è di “particolare tenuità”.
Uno degli indici principali per valutare tale tenuità è proprio il valore economico del bene. Se questo valore non risulta “particolarmente lieve”, come nel caso di specie, l’attenuante deve essere esclusa. Di conseguenza, la decisione dei giudici di merito di non concedere lo sconto di pena è stata considerata un’applicazione corretta e logica della legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, il rispetto dei limiti del giudizio di legittimità: la valutazione dell’attendibilità dei testimoni e la ricostruzione dei fatti sono di competenza esclusiva dei giudici di merito. La Cassazione non può intervenire su apprezzamenti fattuali, a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica o contraddittoria, vizio non riscontrato nel caso in esame. In secondo luogo, sul piano del diritto sostanziale, la Corte ha riaffermato l’orientamento secondo cui il riconoscimento della ricettazione attenuata è strettamente legato all’esiguità del valore del bene. Poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il rigetto dell’istanza difensiva basandosi sul valore significativo dell’assegno, la sua decisione è stata ritenuta incensurabile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la strada per ottenere il riconoscimento della ricettazione attenuata è stretta e vincolata a criteri oggettivi. Il valore economico del bene rimane l’elemento principale su cui i giudici basano la loro valutazione. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di formulare ricorsi in Cassazione che si concentrino su vizi di legittimità e non su tentativi di ridiscutere il merito dei fatti. La declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando è aspecifico, si articola esclusivamente su questioni di fatto (come la rivalutazione delle prove o dell’attendibilità dei testimoni) che esulano dai poteri della Corte, oppure quando i motivi sono manifestamente infondati.
Perché in questo caso non è stata riconosciuta la ricettazione attenuata?
La ricettazione attenuata non è stata riconosciuta perché il valore dell’assegno ricettato è stato ritenuto “significativo”. Secondo la giurisprudenza costante, l’attenuante si applica solo quando il valore del bene è “particolarmente lieve”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può effettuare una “rilettura degli elementi probatori”?
Significa che la Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non può riesaminare i fatti o le prove del processo per giungere a una diversa ricostruzione della vicenda. Questa valutazione spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36284 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
sul ricorso pioposto da:
COGNOME NOME NOME a RESCALDINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 648 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed all’attendibilità del teste Visto è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori d limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Cort Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente e la pien attendibilità delle dichiarazioni testimoniali del COGNOME (vedi pagg. 2 e 3 de sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatt non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e per insindacabili in questa sede;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 648, comma quarto, cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione è manifestamente infondato. La Corte territoriale, fondando il rigetto dell’istanza difensiva sul valore significativo dell’importo riportato nell’assegno ricettato ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza oggetto di impugnazione), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatt allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente liev (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, COGNOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.