Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7270 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7270 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza del 13/05/2025 del Tribunale di Cassino visti gli atti del procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Formia il DATA_NASCITA visti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 maggio 2025 con cui il Tribunale di Cassino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per intervenuta prescrizione del reato di ricettazione attenuata, così qualificato il fatto di cui al capo di imputazione.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 157 e 648 cod. pen. conseguente all’erronea declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione attenuata.
¨ stato, in proposito, rimarcato che il termine ordinario di prescrizione previsto per la fattispecie di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. Ł pari a 10 anni e non ad anni 6 come erroneamente affermato dal giudice di merito. Tale affermazione troverebbe fondamento nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattispecie di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. ha natura di circostanza attenuante con conseguente necessità di fare riferimento ai fini del calcolo dei termini di prescrizione alla pena prevista dall’art. 648, comma primo, cod. pen.
Il ricorrente ha, quindi, affermato che il termine massimo di prescrizione non si era ancora perfezionato al momento della sentenza in quanto il reato si prescriverà solo in data 10 marzo 2028.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
L’unico motivo di ricorso Ł dedotto in carenza di interesseatteso l’intervenuto decorso del tempo necessario a prescrivere il reato di ricettazione in data anteriore alla pronuncia della sentenza da parte del Tribunale di Cassino.
Deve essere, preliminarmente, evidenziato che il ricorrente ha correttamente eccepito
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l’erronea applicazione da parte del giudice di merito degli articoli 157 e 648 cod. pen. laddove il decidente ha indicato in 7 anni e 6 mesi il termine massimo di prescrizione previsto per il reato di ricettazione.
Il Collegio intende, in proposito, ribadire il principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione attenuata, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell’art. 648 cod. pen. in quanto la fattispecie attenuata prevista dal secondo comma dell’articolo citato non costituisce autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale (vedi Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 – 01; Sez. 2, n. 44681 del 13/09/2022, Pontecorvo, non massimata)
Tanto premesso, deve rilevarsi che il termine massimo di prescrizione del reato contestato al COGNOME, determinato in anni dieci e mesi dieci – avuto riguardo ai periodi di sospensione correttamente individuati dal Tribunale – risultava già spirato al momento della deliberazione della sentenza da parte del giudice di merito.
Giova, in via preliminare, ribadire che il delitto di ricettazione ha natura di reato istantaneo e si consuma nel momento in cui l’agente riceve la cosa di provenienza illecita, restando del tutto irrilevanti, ai fini della individuazione del tempus commissi delicti, sia il successivo rinvenimento del bene nella sua disponibilità sia l’accertamento della detenzione (Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019, Bonsanto, Rv. 276057 – 01; Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, COGNOME, Rv. 279969 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 31309 del 12/09/2025, NOME, non massimata).
Nel caso in esame, la condotta di ricezione contestata al COGNOME risulta perfezionata in epoca sconosciuta. In tale evenienza, deve trovare, quindi, applicazione il principio del favor rei , in forza del quale – in assenza di prova certa in ordine alla data di consumazione – il momento di realizzazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. deve essere collocato nella fase immediatamente prossima alla commissione del reato presupposto, vale a dire il furto del ciclomotore ai danni della persona offesa NOME COGNOME, avvenuto nel maggio 2014 e successivamente denunciato il 23 agosto 2017.
In tal senso, questa Corte ha costantemente affermato che l’onere di dimostrare con precisione l’epoca del fatto incombe sull’accusa e non sull’imputato; ne consegue che, qualora difetti una prova certa circa la data di consumazione, deve essere dichiarata, in applicazione del favor rei , l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, COGNOME, Rv. 259983 – 01; Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 26147 del 23/04/2025, COGNOME, non massimata).
Nel caso di specie, pertanto, assumendo quale dies a quo il mese di maggio 2014 – con termine ordinario di prescrizione pari ad anni otto – e tenuto conto sia dell’aumento massimo per effetto degli atti interruttivi (anni due) sia dei periodi di sospensione complessivamente pari a mesi dieci, il termine finale di prescrizione deve essere individuato nel marzo 2025. Ne deriva che l’estinzione del reato risulta maturata in epoca anteriore alla pronuncia di primo grado del 13 maggio 2025.
L’accertamento dell’intervenuta prescrizione del reato di ricettazione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata comporta, quale effetto processuale immediato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Questa Corte ha, infatti, chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va apprezzata in prospettiva utilitaristica e, quindi nella finalità di conseguire un esito piø favorevole rispetto a quello oggetto di doglianza (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, COGNOME, Rv. 269199 –
01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Migliore, Rv. 282542 – 01; da ultimo Sez. 4, n. 26834 del 36/06/2025, COGNOME, non massimata). Ne consegue che non Ł sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, un mero ed astratto interesse alla correttezza teorica della decisione censurata, quando esso sia privo di incidenza sulla concreta posizione processuale oggetto di impugnazione.
Tali caratteristiche difettano nel caso di specie, poichØ la parte pubblica ricorrente non conseguirebbe alcuna utilità dall’emenda dell’eccepito errore di diritto in cui Ł incorso il Tribunale e dal conseguente annullamento della sentenza impugnata stante l’accertato decorso del termine massimo di prescrizione in un momento comunque anteriore alla pronuncia di primo grado.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME