Ricettazione: Quando le Attenuanti non si Sommano e il Ricorso è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso e sulla corretta applicazione delle ricettazione attenuanti. La decisione sottolinea come la mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti in appello renda il ricorso inammissibile e ribadisce un principio fondamentale: l’attenuante specifica del danno di lieve entità assorbe quella comune, evitando una doppia valutazione favorevole. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Processo: un Ricorso contro la Condanna per Ricettazione
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un uomo condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione. L’imputato era stato trovato in possesso di moduli di fattura di provenienza illecita. La difesa ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, sollevando due principali motivi di contestazione.
Le Doglianze del Ricorrente: Motivazione e Attenuanti nel Mirino
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti cruciali:
1. Vizio di motivazione: La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione, in particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato.
2. Violazione di legge sul trattamento sanzionatorio: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche e, soprattutto, l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Ricettazione e le relative attenuanti: la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi procedurali e sostanziali ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, basando la propria decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, riguardo al vizio di motivazione, i giudici hanno rilevato che il ricorso era meramente riproduttivo di censure già discusse e ritenute infondate nel giudizio d’appello. La Corte d’Appello aveva fornito argomenti logici e coerenti con l’orientamento giurisprudenziale per dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione. Di conseguenza, la riproposizione di tali argomenti in Cassazione senza introdurre nuovi profili di criticità rende il motivo di ricorso privo di specificità e, quindi, inammissibile.
In secondo luogo, sul tema delle attenuanti, la Corte ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità non è sindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, non risulta arbitraria o illogica. La Corte ha specificato che per negare le attenuanti non è necessario analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente un riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi apprezzabili.
Il punto giuridicamente più rilevante riguarda il rapporto tra l’attenuante comune per danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) e quella speciale prevista per la ricettazione (art. 648, quarto comma, cod. pen.). La Cassazione ha confermato il proprio orientamento consolidato: l’attenuante speciale assorbe quella comune. Se la lieve entità del danno è già stata valutata per qualificare il fatto come un’ipotesi attenuata di ricettazione, lo stesso elemento non può essere utilizzato una seconda volta per concedere un’ulteriore diminuzione di pena. Si applicherebbe altrimenti un trattamento di favore ingiustificato, violando il principio che vieta di valutare due volte lo stesso elemento favorevole.
Le Conclusioni: Principi Consolidati e Limiti del Ricorso
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma di due principi fondamentali del nostro sistema penale. Da un lato, ribadisce la necessità che il ricorso per cassazione presenti motivi specifici e non si limiti a ripetere le argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Dall’altro, consolida l’interpretazione giurisprudenziale sul principio di specialità nell’applicazione delle circostanze attenuanti, impedendo duplicazioni di benefici basati sul medesimo presupposto fattuale. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa decisione serve come monito sulla corretta redazione dei ricorsi e sulla prevedibilità delle decisioni in materia di trattamento sanzionatorio.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi di ricorso già respinti in Appello?
No, se il motivo di ricorso è una mera riproduzione di argomenti già esaminati e respinti dal giudice del gravame con motivazioni logiche e corrette, esso è considerato privo di specificità e viene dichiarato inammissibile.
Nel reato di ricettazione, l’attenuante del danno di speciale tenuità può essere concessa due volte?
No. Secondo la Corte, l’attenuante specifica prevista per la ricettazione di particolare tenuità (art. 648, quarto comma, c.p.) assorbe l’attenuante comune per il danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.). Lo stesso elemento favorevole non può essere considerato due volte per una doppia riduzione della pena.
Il giudice deve considerare ogni singolo elemento a favore dell’imputato quando nega le attenuanti generiche?
No, non è necessario. Per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento in modo congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, all’assenza di elementi positivi meritevoli di valutazione, senza dover analizzare ogni singolo aspetto dedotto dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43350 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sul possesso ingiustificato dei moduli di fattura da parte del prevenuto, che neppure aveva fornito elementi, oltre a quello della contiguità temporale, da cui potesse dedursi la commissione del delitto presupposto di furto);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non è consentito in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico;
che, secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agl elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6 sull’assenza di elementi positivamente apprezzabili);
che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l’esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all’ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte (Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693 01), come già evidenziato a pagina 6);
Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data M ottobre 2024
La Cons. est. GLYPH
Il Presidente