Ricettazione e prescrizione: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di Ricettazione rappresenta una fattispecie complessa del diritto penale, spesso al centro di dibattiti giuridici riguardanti l’applicazione delle attenuanti e il calcolo dei termini di estinzione del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su alcuni punti fondamentali relativi alla procedibilità dei motivi di ricorso e alla natura delle circostanze attenuanti.
La questione della catena devolutiva
Nel caso analizzato, il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per la Ricettazione di particolare tenuità. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato un vizio procedurale insuperabile: la questione non era stata sollevata durante il giudizio di appello.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non è consentito proporre per la prima volta in sede di legittimità (ovvero davanti alla Cassazione) questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame nel grado precedente. Questo principio serve a evitare che il giudice di legittimità debba annullare un provvedimento per un difetto di motivazione su un punto che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito.
Ricettazione e calcolo della prescrizione
Un altro aspetto cruciale riguarda la prescrizione. La difesa sosteneva che, se fosse stata riconosciuta l’attenuante, il reato sarebbe risultato prescritto. La Cassazione ha però ribadito un principio tecnico essenziale: l’ipotesi attenuata della Ricettazione non costituisce una figura autonoma di reato, ma una semplice circostanza attenuante speciale.
Ai fini del calcolo del tempo necessario alla prescrizione, la legge impone di guardare alla pena stabilita per il reato base, senza considerare le diminuzioni dovute alle attenuanti. Di conseguenza, anche se l’attenuante fosse stata riconosciuta, i termini di prescrizione non sarebbero variati, rendendo il motivo di ricorso infondato nel merito.
Specificità dei motivi di ricorso
Infine, la Corte ha censurato la genericità del ricorso. Quando un imputato si limita a riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni già discusse e respinte nei gradi di merito, senza contestare analiticamente i passaggi logico-giuridici della sentenza impugnata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla violazione del principio di devoluzione, sottolineando come l’imputato non possa riservarsi di sollevare eccezioni solo nell’ultimo grado di giudizio. Inoltre, richiamando i propri precedenti, ha confermato che la natura di circostanza attenuante (e non di reato autonomo) della fattispecie di lieve entità impedisce che questa influisca sul termine prescrizionale ai sensi dell’art. 157 del codice penale. La mancanza di elementi nuovi o di critiche specifiche alla motivazione della Corte d’Appello ha reso il ricorso privo della necessaria consistenza giuridica.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce l’importanza di una strategia difensiva completa sin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni compiute in appello non possono essere sanate davanti alla Suprema Corte. La corretta qualificazione della Ricettazione come reato unitario, pur in presenza di attenuanti, rimane un pilastro per la certezza del diritto in materia di prescrizione.
Si può chiedere un’attenuante in Cassazione se non è stata chiesta in Appello?
No, non è consentito proporre per la prima volta in sede di legittimità questioni che non sono state oggetto dei motivi di appello, per evitare che il giudice si pronunci su punti mai discussi prima.
L’attenuante della ricettazione riduce i tempi di prescrizione?
No, l’ipotesi attenuata prevista dall’articolo 648 del codice penale non costituisce un reato autonomo e non incide sul calcolo del termine prescrizionale, che resta basato sulla pena edittale principale.
Cosa comporta un ricorso in Cassazione giudicato generico?
Un ricorso generico che ripropone argomenti già respinti senza contestare specificamente la sentenza viene dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41637 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41637 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura la vi legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al qua dell’art. 648 cod. pen. e, previo riconoscimento di tale circostanza, l’intervenut del reato per decorso del termine, sono manifestamente infondati in quanto il rico dell’attenuante speciale non risulta essere stato dedotto come motivo di appello c interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientam giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbi oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in tale sede sia provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato inte sottratto alla cognizione del giudice di appello;
che, in ogni caso, in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata prevista dal sec dell’art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatri circostanza attenuante speciale, pertanto, ai fini dell’applicazione della pres aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492) e nella specie il reato non era prescritto all sentenza impugnata;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta motivazione della sentenza gravata, in cui il giudice avrebbe omesso di valut doglianze esposte nell’atto di appello, è privo di specificità perché fondato su a ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di corretti argomenti giuridici (si veda, in proposito, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente