Ricettazione attenuante: Quando il Valore del Bene Non è l’Unico Criterio
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui criteri per il riconoscimento della ricettazione attenuante. In un caso riguardante un’autovettura di provenienza furtiva, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: la valutazione non può limitarsi al solo valore economico del bene, ma deve estendersi a un’analisi più ampia. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: La Scoperta nel Garage
Il procedimento penale ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di ricettazione, ai sensi dell’art. 648 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per aver ricevuto un’autovettura rubata, successivamente rinvenuta dalle forze dell’ordine all’interno del suo garage. Un dettaglio rilevante emerso durante le indagini era che la targa del veicolo risultava parzialmente coperta al momento del ritrovamento.
La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata confermata anche dalla Corte d’Appello.
I Motivi del Ricorso: La Difesa Punta sulle Attenuanti
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per la ricettazione (art. 648, comma 4, c.p.). Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato le pessime condizioni e il modesto valore del veicolo, elementi che avrebbero dovuto giustificare l’applicazione della ricettazione attenuante.
2. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), che, a dire della difesa, avrebbero dovuto essere concesse in virtù del comportamento processuale positivo tenuto dall’imputato.
La Decisione della Cassazione sulla Ricettazione Attenuante
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando entrambi i motivi manifestamente infondati. I giudici supremi hanno osservato che le doglianze presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e correttamente respinte in appello. Un ricorso, per essere ammissibile, deve presentare una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse questioni.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha fornito una motivazione chiara e dettagliata per rigettare le argomentazioni della difesa, basandosi su principi di diritto consolidati.
Sulla Ricettazione Attenuante (art. 648, co. 4, c.p.)
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente motivato il diniego dell’attenuante speciale. La valutazione non si era fermata al solo valore del bene (quantificato in duemila euro), ma aveva incluso anche altri elementi desunti dall’analisi dei parametri di cui all’art. 133 c.p. (gravità del reato). La Cassazione ha richiamato una propria precedente sentenza (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022), secondo cui un valore di duemila euro è già di per sé sufficiente a escludere l’operatività dell’attenuante. Questo conferma che il concetto di “particolare tenuità” non è legato a una mera soglia economica, ma a una valutazione complessiva della gravità del fatto.
Sulle Attenuanti Generiche (art. 62-bis c.p.)
Anche per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio consolidato. Il giudice di merito, nel motivare il diniego, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Di conseguenza, tutti gli altri elementi non menzionati si intendono implicitamente disattesi o superati dalla valutazione complessiva.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma due importanti principi. Primo, ai fini del riconoscimento della ricettazione attenuante, il valore economico del bene è solo uno dei tanti fattori da considerare; la valutazione del giudice deve essere globale e tenere conto di tutti gli indici di gravità del reato. Secondo, un ricorso per cassazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve contenere critiche nuove e specifiche alla sentenza impugnata, e non può limitarsi a riproporre argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito.
Per ottenere la circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità (art. 648, comma 4, c.p.), è sufficiente dimostrare il modesto valore del bene?
No. Secondo la Corte, il modesto valore del bene è solo uno degli elementi da considerare. La valutazione deve essere complessiva e tenere conto di tutti i parametri di gravità del reato indicati dall’art. 133 c.p. Un valore di duemila euro, ad esempio, è stato ritenuto di per sé sufficiente a escludere tale attenuante.
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se si limita a ripetere i motivi già presentati in appello?
Sì. La Corte ha definito tale pratica una “pedissequa reiterazione” di motivi già dedotti e puntualmente disattesi. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche argomentate e specifiche contro la sentenza impugnata, non semplicemente riproporre le stesse questioni.
Nel negare le attenuanti generiche, il giudice è obbligato a esaminare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, poiché gli altri si considerano implicitamente superati dalla sua valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18793 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18793 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4211/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in Albania il 04/05/1972
avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte d’appello di Brescia
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 9 febbraio 2023 del Tribunale di Bergamo con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Pengili in relazione al contestato reato di ricettazione di un’autovettura di provenienza furtiva (art. 648 cod. pen.), accertato in data 20 marzo 2018.
Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo:
violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. non avendo la Corte territoriale tenuto conto che il veicolo in contestazione era in pessime condizioni e di modesto valore ed essendo del tutto irrilevante il fatto che il veicolo all’atto del rinvenimento (nel garage dell’imputato) da parte dei Carabinieri presentava la targa parzialmente coperta;
violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero comunque potuto essere riconosciute all’imputato a causa del positivo comportamento processuale tenuto dallo stesso.
Considerato che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. In ogni caso la Corte territoriale, per spiegare le ragioni del mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti risulta avere reso una motivazione congrua e rispettosa dei principi di diritto che regolano la materia, richiamando, con riguardo alla circostanza di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. non solo il valore del bene oggetto di ricettazione (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che il valore di duemila euro del bene ricettato sia di per sØ sufficiente ad escludere l’operatività della attenuante de qua , in linea con quanto affermato, ex multis , da Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01) ma anche altri elementi emergenti dall’analisi dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. ed altrettanto Ł a dirsi con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME