Ricettazione Assegno Rubato: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivazioni Specifiche nel Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in un caso che coinvolge i reati di truffa e ricettazione assegno rubato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato, sottolineando come le contestazioni generiche e non specifiche rispetto alla sentenza impugnata non possano trovare accoglimento in sede di legittimità. Analizziamo i dettagli della vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti del Caso: Pagamento con un Assegno di Ignota Provenienza
Il caso ha origine da una transazione commerciale in cui un individuo ha acquistato della merce pagandola con un assegno bancario. Successivamente, è emerso che tale assegno era provento di furto. L’acquirente, dopo aver apposto la propria firma sul titolo, lo aveva consegnato come corrispettivo. Condannato in primo grado e in appello per i reati di truffa e ricettazione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la sua colpevolezza e il trattamento sanzionatorio.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, ritenendoli tutti infondati o inammissibili per ragioni procedurali e di merito.
Primo Motivo: La Genericità della Censura sulla Colpevolezza
Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo al giudizio di colpevolezza. Sosteneva che non vi fosse prova della sua consapevolezza circa la provenienza illecita dell’assegno e che mancasse l’artificio necessario per configurare il reato di truffa.
La Corte ha definito questo motivo ‘generico’, poiché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva chiaramente evidenziato una circostanza cruciale: l’imputato aveva firmato e utilizzato un assegno tratto su un conto di cui non era titolare. Tale comportamento, secondo i giudici di merito, rendeva implausibile l’ignoranza sulla natura furtiva del titolo. Inoltre, l’imputato non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa e credibile per giustificare il possesso e l’uso dell’assegno.
Secondo Motivo sulla Ricettazione assegno rubato: La Sanzione e le Attenuanti
La seconda censura riguardava il trattamento sanzionatorio, il riconoscimento della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e speciali. Anche in questo caso, la Cassazione ha respinto le argomentazioni, qualificandole in parte come una mera ripetizione di motivi già respinti in appello e in parte come manifestamente infondate. In particolare, la Corte ha notato che la recidiva non era stata effettivamente applicata nella sentenza impugnata, rendendo la relativa doglianza priva di oggetto.
Terzo Motivo: L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Infine, il ricorrente contestava il diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha giudicato anche questa censura manifestamente infondata. La decisione della Corte territoriale di non applicare tale istituto era stata correttamente motivata sulla base di due elementi: l’entità non trascurabile del danno economico causato e la gravità complessiva della condotta, che aveva integrato ben due distinti reati.
Le Motivazioni della Decisione
Il principio giuridico che emerge con forza da questa ordinanza è che il ricorso per Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito. È necessario che il ricorrente articoli critiche puntuali e logiche contro la struttura motivazionale della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato generico proprio perché ha eluso un confronto diretto con il nucleo del ragionamento della Corte d’Appello: come poteva l’imputato non sapere che l’assegno era illecito se lo ha firmato pur non essendone il titolare? La mancata risposta a questo quesito e l’assenza di una ricostruzione alternativa hanno reso le doglianze inefficaci. La decisione conferma inoltre che la valutazione sulla gravità del fatto, ai fini della concessione delle attenuanti o dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è una prerogativa del giudice di merito che, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame costituisce un monito sulla necessità di un approccio rigoroso e dettagliato nella redazione dei ricorsi per Cassazione. La genericità e la ripetitività delle argomentazioni sono vizi che conducono inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per avere una possibilità di successo, è fondamentale che il ricorso smonti pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le specifiche contraddizioni o le erronee applicazioni della legge. Questo caso di ricettazione assegno rubato dimostra che la plausibilità dei fatti e la coerenza logica della motivazione rimangono i pilastri su cui si fonda ogni decisione giudiziaria.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato ‘generico’?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando non si confronta specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre doglianze astratte o già esaminate senza attaccare il nucleo centrale della motivazione del giudice precedente.
Utilizzare un assegno rubato per pagare della merce configura solo il reato di ricettazione?
No. Secondo la valutazione del giudice nel caso di specie, la condotta ha integrato due reati distinti: la ricettazione, per aver ricevuto e utilizzato un bene di provenienza delittuosa, e la truffa, per aver ingannato il venditore con l’artificio della consegna di un titolo di pagamento non valido per ottenere un ingiusto profitto.
Quando può essere negata l’applicazione della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
L’applicazione di tale beneficio può essere negata quando il giudice, valutando il caso concreto, ritiene che il danno causato non sia esiguo e che la condotta complessiva sia grave, ad esempio perché ha portato alla commissione di più reati, come in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10647 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10647 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BELMONTE MEZZAGNO il 01/02/1961
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per i delitti di truffa e ricettazione poiché non vi è prova della consapevolezza da parte dell’imputato della provenienza delittuosa dell’assegno e non vi è l’artifizio necessario per integrare la truffa, è generico poichè non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello a pag. 2, dove si evidenzia che l’imputato a pagamento della merce ricevuta ha consegnato, dopo averlo sottoscritto, un assegno provento di furto, sicchè non poteva ignorare di non essere il titolare del conto su cui era spiccato, e che non ha ritenuto di fornire un’alternativa ricostruzione della vicenda;
che la seconda articolata censura relativa al trattamento sanzionatorio , alla riconosciuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche e dell’attenuante speciale del fatto di particolare tenuità in relazione alla ricettazione è in parte reiterativa dei motivi di appello che sono stati respinti con argomentazioni congrue e corrette in punto di diritto e in parte manifestamente infondata poiché la recidiva non è stata applicata e conseguentemente non è stata oggetto dei motivi di appello;
che la terza censura relativa al diniego dell’art.131 bis cod.pen. è manifestamente infondata poiché la Corte ha correttamente valorizzato l’entità non esigua del danno cagionato e la gravità della condotta che ha dato luogo alla commissione di due reati ;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.