Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44816 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44816 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Monza il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 21 dicembre 2022 dalla Corte di Appello di Milano lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Monza il 6 novembre 2020 con cui COGNOME NOME è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione di un assegno circolare provento di furto. Si addebita all’imputato di avere versato sul proprio conto corrente un assegno circolare emesso nel 2009 e oggetto di furto.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato deducendo:
2.1 violazione degli articoli 192 e 533 cod. proc.pen. in quanto l’affermazione di responsabilità dell’imputato si fonda su travisamenti delle risultanze dibattimentali e sulla pretesa sussistenza dell’elemento psicologico del reato di ricettazione e del profitto. La Corte di appello ha desunto la consapevolezza dell’imputato in merito alla provenienza illecita del titolo dalle asserite discrasie del suo narrato, sicché lo ha ritenu colpevole perché non credibile; inoltre ha reso una motivazione quasi interamente per
relationem evitando di confrontarsi con le censure dedotte con i motivi di appello e, in particolare, non ha considerato la prova documentale fornita dall’imputato in ordine all’operazione immobiliare nell’ambito della quale gli sarebbe stato consegnato l’assegno incriminato, ritenendo in maniera molto superficiale non credibile la versione dei fatti dallo stesso offerta, sebbene comprovata dalla produzione documentale offerta.
Il ricorrente, inoltre, osserva che nessun profitto è stato ottenuto dall’imputato e ciò comporta la manifesta illogicità della sentenza che ha sostenuto che l’intento dell’imputato era quello di occultare il proprio effettivo stato di insolvenza.
2.2 Violazione degli articoli 49 e 648 cod.pen. e vizio di motivazione in quanto la Corte ha confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente nonostante la evidente inidoneità della condotta realizzata a conseguire il profitto del reato di ricettazione per la inesigibilità dell’assegno scaduto da anni e non più negoziabile.
2.3 Violazione degli artt. 56 e 648 cod.pen. poiché la corte non ha risposto allo specifico motivo di appello con cui è stata invocata la riqualificazione della condotta ascritta all’imputato come tentativo di ricettazione.
2.4 Violazione degli artt. 157 e 161 cod.pen. poiché il tempus commissi delicti è stato indicato erroneamente in data anteriore prossima al 21 Aprile 2016, data in cui l’imputato ha posto all’incasso l’assegno, mentre avrebbe dovuto essere individuato nel momento della ricezione del bene di provenienza illecita che a dire dell’imputato risale al 2009
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
I primi motivi di ricorso sono inammissibili in quanto deducono vizi della motivazione e violazioni di legge ma invocano una diversa valutazione del compendio probatorio rispetto alla ricostruzione offerta dai giudici di merito, e risultano generici poic reiterano le censure sollevate con il gravame, cui la Corte ha reso congrua risposta.
Per quanto concerne il travisamento in cui, in ipotesi, sarebbe incorsa la Corte di Appello nel ritenere che l’imputato avrebbe potuto mostrare ovvero cedere l’assegno ai creditori, trattasi di considerazione errata espressa in sentenza, che non inficia la tenuta complessiva del ragionamento operato dai giudici di merito, in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, la ricezione, che ne è l’elemento materiale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da reato e, quindi, vi rientra anche il possesso per “mero titolo di compiacenza”. Quanto al profitto, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa, né si esige che l’agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira, poiché l’incriminazione in esame tende ad impedire che soggetti diversi da coloro che hanno commesso un delitto appaiano interessati alle cose provenienti da esso, al fine di trarne un vantaggio anche temporaneo.
Ciò per evitare la dispersione delle cose di provenienza delittuosa e la conseguente difficoltà di recupero, che rappresentano maggiori pregiudizi per la vittima del reato” (Sez. 1, n. 8245/1987, Rv. 176392-01).
Quanto all’elemento soggettivo giova ricordare che, a dispetto di quanto sostenuto in ricorso, “ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemen soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente” (Sez. 2, n. 53017/2016, Rv. 268713-01); inoltre, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il delitto di ricettazione contempla anche la possibilità del dol eventuale, che ricorre quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza (Sez. 2, n. 25439/2017, Rv. 270179-01).
Coerentemente ai principi enunciati, i giudici di merito hanno ritenuto integrato l’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, atteso che l’imputato era pacificamente animato dal fine di trarre un profitto personale, sicché a nulla rileva l’effett impossibilità di incassare l’importo indicato sul titolo, in ragione della circostanza per c l’assegno, non trasferibile, era scaduto.
Con motivazione altrettanto logica, adeguata e conforme a diritto, ha correttamente ritenuto sussistente la consapevolezza dell’illecita provenienza del titolo posto all’incasso, valorizzando le inattendibili versioni fornite dall’imputato in merito alla provenienza de titolo che sono rimaste del tutto prive di conferma probatoria.
1.2. Manifestamente infondati i motivi di ricorso con cui si deduce violazione dell’art. 49 cod.pen..
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della configurabilità del reato impossibile, l’inidoneità dell’azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l’attuazione del proposito criminoso” (Sez. 5, n. 9254/2015, Rv. 263058 -01).
Inoltre in relazione ad una vicenda simile è stato precisato che integra il delitto ricettazione l’acquisto o la ricezione di una carta elettronica di pagamento o prelievo contanti (c.d. “pagobancomat”) provento di furto, nella consapevolezza della sua illecita provenienza, a nulla rilevando, trattandosi di reato a dolo specifico, l’effetti conseguimento del profitto per l’impossibilità di operare sul conto. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato impossibile in una fattispecie cui l’imputato non aveva avuto conoscenza del codice identificativo personale per l’accesso ai servizi bancari – c.d. “pin” -, bloccato dal titolare, non potendosi escluder “ex ante” la circostanza che questi confidasse di poterne fare uso in qualche modo, così da ricavarne un vantaggio patrimoniale). (Sez. 2 – , Sentenza n. 35239 del 08/07/2021 Ud. (dep. 23/09/2021 ) Rv. 281962 – 01 )
Conformemente al principio enunciato, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto di non poter escludere la punibilità della condotta ex art.
49 cod. pen., in quanto è stato accertato che l’imputato aveva la disponibilità di un titolo di credito che ha tentato di porre all’incasso, peraltro presso uno sportello automatico, ed il cui importo avrebbe potuto essere contabilizzato.
1.3. Quanto all’invocata riqualificazione della condotta in tentativo, giova ricordare che il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando, al fine di configurare differenti ipotesi d ricettazione in relazione allo stesso bene, la condotta successiva alla ricezione volta al conseguimento di un ingiusto profitto, che non rappresenta un elemento costitutivo del reato” (Sez. 2, n. 29561/2020, Rv. 279969-01)
1.4 Infondato è l’ultimo motivo di ricorso, che denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. Il ricorrente, infatti, invoca la retrodatazione della data di consumazione del reato al 2009, valorizzando le dichiarazioni dell’imputato, che la corte ha ritenuto non credibili e prive di qualsiasi appiglio probatorio, con motivazione non manifestamente illogica.
E’ vero, tuttavia, che in assenza di elementi di fatto utili a collocare nel tempo la condotta illecita, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, il tempo di consumazione del reato di ricettazione deve essere individuato a ridosso della data di sottrazione del bene ricettato, che nel caso di specie risale al 2009.
Sotto questo profilo la doglianza è fondata, ma deve comunque rilevarsi che, anche volendo considerare come data di consumazione del reato il 25 giugno 2009, cioè il giorno successivo al furto dell’assegno, il termine di prescrizione del reato non sarebbe a tutt’oggi maturato, in ragione della recidiva reiterata contestata all’imputato.
Ed infatti la pena edittale massima di 8 anni di reclusione per il delitto di ricettazion deve essere aumentata per effetto della recidiva reiterata di 2/3 e poi, ex art. 161 cod.pen. di altri 2/3, così pervenendo ad un totale di 22 anni e 7 mesi che, considerato come data di decorrenza il 25/6/2009, non sono ancora trascorsi.
Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
La Presidente