Ricettazione Assegno Rubato: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
Il reato di ricettazione assegno rubato rappresenta una fattispecie criminosa complessa, che coinvolge la circolazione di titoli di credito sottratti illecitamente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti su aspetti cruciali come l’individuazione del reato presupposto, il calcolo dei termini di prescrizione e la valutazione della prova. Analizziamo nel dettaglio la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Dalla Sottrazione all’Incasso Fraudolento
I fatti alla base della vicenda giudiziaria riguardano un assegno bancario spedito a mezzo posta da una società a un noto fornitore di articoli sportivi per saldare una partita di calzature. Il titolo, tuttavia, non è mai giunto al destinatario. Successivamente, è emerso che l’assegno era stato incassato dopo essere stato alterato sia nell’importo che nel nome del beneficiario. Il nuovo intestatario era una ditta individuale riconducibile all’imputato, il quale aveva presentato l’assegno per l’incasso presso il proprio istituto di credito.
Nei primi due gradi di giudizio, l’uomo veniva condannato per il reato di ricettazione, sebbene la Corte d’Appello avesse riconosciuto l’attenuante speciale della particolare tenuità del danno, rimodulando la pena.
I Motivi del Ricorso e la Risposta della Corte
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su quattro motivi principali:
1. Errata individuazione del reato presupposto: Sosteneva che il reato originario fosse la falsificazione del titolo e non il furto.
2. Maturazione della prescrizione: Affermava che il reato si fosse estinto per decorrenza dei termini prima della sentenza d’appello.
3. Carenza di prova: Lamentava un difetto probatorio circa la sua responsabilità.
4. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Riteneva ingiustificato il diniego di un’ulteriore riduzione di pena.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando ogni singola doglianza.
Ricettazione Assegno Rubato e Prescrizione: I Chiarimenti della Cassazione
Uno dei punti più rilevanti affrontati dalla Corte riguarda il calcolo della prescrizione. I giudici hanno stabilito che il termine massimo decennale non era decorso al momento della pronuncia della Corte d’Appello. È stato ribadito un principio fondamentale: la prescrizione viene interrotta dalla pronuncia della sentenza di condanna mediante la lettura del dispositivo in udienza. L’argomentazione difensiva, secondo cui nel calcolo dovesse essere incluso anche il tempo necessario per il deposito delle motivazioni, è stata definita priva di pregio. Questo chiarisce che l’atto che blocca il decorso del tempo è la decisione del giudice, non la successiva formalizzazione scritta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha smontato le argomentazioni difensive con rigore logico. In primo luogo, ha confermato che il reato presupposto della ricettazione era correttamente stato individuato nel furto dell’assegno. La successiva alterazione è parte della condotta criminosa, ma l’origine illecita del bene risiede nella sua sottrazione.
Per quanto riguarda la presunta carenza di prova, i giudici hanno definito il motivo generico e infondato. Gli elementi a carico dell’imputato erano infatti dirimenti e inequivocabili: l’assegno era stato intestato alla sua ditta e incassato sul suo conto corrente. Tali dati, emersi dalla documentazione bancaria e dalle testimonianze, costituivano una prova schiacciante della sua consapevolezza circa la provenienza illecita del titolo.
Infine, è stato respinto anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha spiegato che il riconoscimento dell’attenuante speciale per la particolare tenuità del fatto (art. 648, comma 4, c.p.) non comporta automaticamente la concessione di ulteriori sconti di pena. La valutazione delle attenuanti generiche è autonoma e, nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente escluso la presenza di profili di meritevolezza che potessero giustificare una mitigazione sanzionatoria aggiuntiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida importanti principi in materia di ricettazione assegno rubato. Ribadisce che la prova della consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta da elementi oggettivi e inconfutabili, come l’accredito di un titolo alterato sul proprio conto. Inoltre, fornisce un’interpretazione chiara delle norme sulla prescrizione, specificando che è la lettura del dispositivo in aula a interromperne il decorso. La decisione sottolinea, infine, la discrezionalità del giudice di merito nel concedere le attenuanti generiche, una scelta che deve basarsi su elementi concreti di meritevolezza non ravvisabili nel caso specifico.
Qual è il reato presupposto nella ricettazione di un assegno rubato e poi falsificato?
Secondo la Corte, il reato presupposto è il furto del titolo. La successiva falsificazione dell’importo e del beneficiario fa parte della condotta illecita, ma l’origine del bene ricettato è la sua sottrazione iniziale.
Come funziona l’interruzione della prescrizione nel processo penale?
La prescrizione del reato viene interrotta dalla pronuncia della sentenza di condanna, che si concretizza con la lettura del dispositivo in udienza. Il tempo che il giudice impiega successivamente per scrivere e depositare le motivazioni della sentenza non rientra nel calcolo del termine massimo di prescrizione.
Il riconoscimento di un’attenuante speciale obbliga il giudice a concedere anche le attenuanti generiche?
No. La Corte ha chiarito che il riconoscimento di un’attenuante speciale (in questo caso, per il danno di particolare tenuità) non implica automaticamente la concessione delle attenuanti generiche. La valutazione di queste ultime è autonoma e si basa sull’assenza di profili di meritevolezza che giustifichino un’ulteriore mitigazione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36837 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36837 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosceva l’attenuante speciale di cui all’art. 648 comma 4 cod.pen. e rinnodulava il trattamento sanzioNOMErio inflitto all’imputato;
rilevato
che il primo motivo è manifestamente infondato giacché il reato presupposto del delitto di ricettazione contestato è stato correttamente individuato già dal primo giudice nel furto del titolo speso dal prevenuto e non nel delitto di falso e in tal senso si è espressa anche la Corte territoriale a pag. 1; Il Tribunale (pag. 3) ha evidenziato che l’assegno era stato spedito a mezzo posta (unitamente ad altri due) alla società Adidas a saldo di una fornitura di calzature e mai pervenuto al destinatario, risultando invece incassato, previa alterazione dell’importo e del beneficiario, corrispondente alla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, che l’aveva presentato presso l’istituto bancario di cui era correntista;
che è destituita di fondamento l’eccezione di prescrizione asseritannente maturata prima della pronuncia d’appello; invero la Corte territoriale ha definito l’appello con la lettura del dispositivo all’udienza del 17/1/2025 allorché non era decorso il termine massimo decennale, computato a norma degli artt. 157 e 161 cod.pen., stante la consumazione del reato in epoca prossima alla data di incasso del titolo (27/3/2015); l’assunto difensivo che pretende di ricomprendere nel termine massimo di prescrizione il tempo riservato per la stesura della motivazione è privo di pregio, rilevando ai fini dell’interruzione ex art. 160 cod.pen. la pronuncia della sentenza di condanna mediante lettura del dispositivo;
che il terzo motivo, che deduce la violazione dell’art. 195 cod.proc.pen. e il conseguente difetto di prova circa la responsabilità del ricorrente, è generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con il dato dirimente dell’intestazione del titolo alla ditta del prevenuto e dell’incasso presso un istituto bancario di cui era correntista, elementi risultanti dalle acquisizioni documentali in atti, disposte con il consenso delle parti, oltre che dalle dichiarazioni del teste di P.NOME COGNOME; peraltro, è del tutto attendibile la circostanza che le informazioni in ordine alle modalità di negoziazione del titolo fossero in possesso anche della banca Fineco, su cui il titolo era stato tratto, sebbene la difesa sembri dubitarne; ritenuto che il conclusivo motivo che censura il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, non potendo trarsi alcun argomento a sostegno della richiesta dal riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 4, cod.pen., ed avendo la Corte di merito chiarito, in conformità a quanto già
argomentato dal primo giudice, l’assenza di profili di meritevolezza atti a fondare l’invocata, ulteriore, mitigazione sanzioNOMEria;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pres dente