Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4952 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4952 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. per mancanza del reato presupposto poiché soggetto a depenalizzazione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (sul punto, si veda pag. 6 della sentenza impugnata);
che, sebbene la contraffazione di un assegno bancario, a seguito dell’abrogazione del reato di falso originariamente punito dall’art. 485 cod. pen. e alla riformulazione dell’art. 491 cod. pen., non è più previsto dalla legge come reato (si veda, in particolare Sez. U., n. 40256 del 19/07/2018, Felughi, Rv. 273936-01), nel caso di specie il reato presupposto della ricettazione non è da rinvenirsi nella contraffazione dell’assegno bancario, condotta tra l’altro realizzata
dall’imputata in epoca logicamente successiva alla sua ricezione, ma nel furto dello stesso, compiuto da soggetti sconosciuti, i quali lo hanno poi trasferito all’odierna ricorrente, sicché la questione relativa all’abolitio criminis della condotta di falsificazione di un assegno non trasferibile non assume alcun rilievo ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 648 cod. pen. (in tal senso, si veda Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 31/01/2020, Slavov, Rv. 278225-01, secondo cui «nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori»;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026