Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14536 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14536 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Lavello il 16/3/1967
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 9/12/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art.
cod.proc.pen. come novellato dal D. Lgs n. 150/2022;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole del delitto di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva, condannandolo- ritenuta la fattispecie attenuata- alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 il vizio di motivazione in relazione alle citazioni virgolettate riportate in sente difensore segnala che la Corte territoriale a pag. 3 ha riportato citazioni asseritamente rife alla p.o. COGNOME e al coimputato COGNOME e lamenta che il COGNOME in primo grado era irreperibile e non ha reso dichiarazioni per i fatti a giudizio mentre le espressioni attri alla p.o. non corrispondono al contenuto delle trascrizioni con conseguente integrazione del vizio denunziato, stante la mancanza e contraddittorietà della motivazione:
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al diniego d rinnovazione istruttoria.
Il difensore assume che la sentenza impugnata ha negato la riapertura dell’istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la testimonianza resa dalla p.o. COGNOME nell’ambito d altro procedimento, avente ad oggetto anche la ricettazione dell’assegno per cui si procede in questa sede, con motivazione erronea, senza tener conto che nel diverso processo definito in primo grado dal Tribunale di Pisa risultano contestati i delitti ex art. 640 e 648 cod.pen. confronti del ricorrente e del COGNOME e il nuovo esame della p.o. risultava necessario pe dimostrare la buona fede dell’imputato;
2.3 la violazione di legge in relazione al requisito del dolo specifico, avendo la Corte merito desunto la consapevolezza dell’imputato in ordine alla provenienza delittuosa del titolo da mere presunzioni senza considerare la marginalità della posizione del ricorrente rispetto alla trattativa intercorsa tra il Campanale e il COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è generico. La difesa deduce il travisamento della prova, avendo la sentenza d’appello riportato il contenuto dichiarativo di atti attribuiti alla p.o. COGNOME coimputato COGNOME separatamente giudicato, che non stati posti dal primo giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità e non fanno parte del compendio processuale. Il ricorrente, tuttavia, omette sia di allegare quantomeno le dichiarazio dibattimentali della p.o. offesa COGNOME che di illustrare la decisività delle circosta asseritamente travisate dai giudici territoriali. Infatti, deve rilevarsi con riferimento a che le dichiarazioni virgolettate riportate alle pagg. 3-4 appaiono contenutisticament sovrapponibili al riassunto della deposizione della p.o. effettuata dal primo giudice a pag. laddove viene evidenziato che l’assegno in imputazione fu consegnato al Campanale,
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unitamente ad altri due, in occasione di un incontro avvenuto in un bar di Ponsacco nel corso del quale il COGNOME presentò il COGNOME come colui che gli sarebbe subentrato nell’operazione di acquisto dei due autoveicoli aziendali, precisando che nella circostanza l p.o. restituì al COGNOME gli assegni da costui in precedenza rilasciati e gli furono consegn tre assegni personalmente compilati dal COGNOME.
E’ bensì vero, inoltre, che i giudici d’appello a pag. 4 hanno testualmente riporta dichiarazioni del COGNOME senza indicare l’atto di riferimento e che le stesse son attendibilmente estranee al processo, atteso che la posizione di detto imputato risulta stralciata in primo grado e oggetto di separato giudizio, tuttavia la difesa anche in tal caso omesso di indicare le ragioni per cui la citazione censurata riveste carattere di decisività ai fini delle statuizioni conclusive, posto che le circostanze relative al subentro del Re nell’operazione commerciale intrapresa dal COGNOME risultano oggetto anche delle dichiarazioni del Campanale sopra richiamate.
1.11 secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito, oltre a rimarcare l’incompletezza dei dati relativi al diverso processo definito dal Tribunale di Pisa, al qua difesa aveva collegato la richiesta di nuovo esame della p.o., ha disatteso l’istanza rinnovazione sull’assunto della completezza ed esaustività del compendio probatorio acquisito. La circostanza che la vicenda abbia originato un ulteriore processo a carico dell’imputato e del COGNOME per l’ipotesi di truffa commessa mediante la spendita di più assegni di provenienza delittuosa, uno dei quali oggetto di contestazione nell’odierno procedimento, può fondare un’eccezione di parziale bis in idem da far valere in quella sede ma non costituisce evenienza che imponga la rinnovazione di una prova già assunta in contradditorio, in assenza di profili di novità sopravvenuti, che la difesa non ha in alcun mo rappresentato, limitandosi a segnalare il maggior dettaglio della testimonianza resa dalla p.o. nella diversa sede giudiziaria.
Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato. Invero, la valutazione in punto di dolo effettuata dalla Corte di merito a pag. 4, che poggia sull’assenza di qualsivog spiegazione diversa e alternativa circa il possesso del titolo in contestazione, è aderente al costante giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ricettazione deve ritener sussistente la consapevolezza dell’illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata (Sez. 2, n. 3452 del 13/06/2019, COGNOME, Rv. 276428-01; n. 22120 del 07/02/2013, Rv. 255929-01).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 14 marzo 2025
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