Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23742 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME natcx il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna confermava la condanna della ricorrente per il reato di ricettazione di un assegno provento di furto.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni ric che sarebbero incerte, non attendibili e non confortate da elementi esterni al dichi
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconosci della circostanza attenuante prevista dall’art. 648, comma 4, cod. proc. pen., tenut dell’esiguo valore economico del “documento- assegno”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si r nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività non com perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazion legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può ef alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degl raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero t devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienz altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Nel caso in esame la Corte di appello confermava la capacità dimostrativa d dichiarazioni ricognitive con motivazione accurata e persuasiva.
Veniva infatti rilevato che nel corso del dibattimento la persona offesa ricono con un grado di certezza del 99% (affermazione contenuta in entrambe le sentenze merito) la persona che le aveva fornito l’assegno; le incertezze venivano giustific il tempo trascorso tra la dichiarazione ricognitiva ed il tempo della commissione del l’attendibilità della identificazione veniva confermata dal fatto che il codice fisca dalla persona che aveva consegnato l’assegno corrispondeva a quello dell’imputata, c si evinceva dal verbale di udienza del 17 gennaio 2020.
La motivazione non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il collegio riafferma che non è configurabile la circostanza attenuante del patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 264115; Sez. 2, n. 09/10/1992 Ud., dep. 1993, COGNOME, Rv. 192644 – 01).
Peraltro la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, escludeva non solo c bene ricettato fosse di esiguo valore, ma anche la tenuità della condotta di rice
contestata, ritenendola complessivamente grave e sicuramente ostativa al riconoscime dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma 4 cod. pen..
E’ infatti consolidato il principio secondo cui in tema di ricettazione, il valor è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’a speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso “non” è esiguo, deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economic bene ricettato, “può” verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di appre della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbietti (l’entità del profitto) e a quello soggettivo delta capacità a delinquere dell’ag altre: Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01).
Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali non versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determi equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2024
L’estensore
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Il Presidente