Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44815 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44815 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Monza il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/01/2023 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATI -0
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 gennaio 2023 con la quale la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa, in data 25 gennaio 2021, con la quale il Tribunale di Monza, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell’art. 178 cod. proc. pen. e la nullità a regime intermedio conseguente alla mancata notifica del decreto di citazione del giudizio di appello della parte civile costituita NOME COGNOME.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 192, 546 cod. proc. pen. e 648 cod. pen.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’imputato sarebbe pienamente consapevole della provenienza delittuosa dell’assegno in questione senza tenere conto che la persona offesa NOME COGNOME ha denunciato il furto di tale assegno solo il giorno successivo all’emissione del titolo da parte del ricorrente e quindi a più di un anno dalla precedente denuncia avente ad oggetto gli altri 9 assegni del medesimo carnet.
I giudici di appello avrebbero fondato la decisione su un’inaccettabile inversione dell’onere della prova, affermando che l’imputato non avrebbe assolto all’onere di allegare gli elementi idonei ad offrire una spiegazione alternativa all’illecito possesso, senza tenere conto della carenza probatoria in ordine alla consapevolezza della provenienza delittuosa dell’assegno.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 192, 546 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. e motivazione apparente in ordine alla mancata riqualificazione nel reato di ricettazione attenuata.
I giudici di appello non avrebbero tenuto conto del fatto che l’assegno sarebbe privo di valore in quanto emesso da soggetto diverso dal traente così da renderne impossibile l’incasso ed avrebbe ignorato gli elementi dedotti dal ricorrente che avrebbero permesso il riconoscimento dell’ipotesi attenuata (necessità economiche dell’imputato, unicità della condotta).
Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 131-bis cod. pen. ed 1 d.l.gs. 150/202 conseguente al mancato riconoscimento della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto.
Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale avrebbe fondato la decisione esclusivamente sulla base dei precedenti penali dell’imputato senza indicare gli indici di maggiore capacità a delinquere e pericolosità del COGNOME.
Il difensore del ricorrente, in data 7 settembre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di ricorso è dedotto in carenza di interesse.
Le Sezioni Unite penali hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, NOME, Rv. 269199 – 01). Tali caratteristiche mancano nel caso in esame, visto che l’imputato non otterrebbe alcun vantaggio dalla citazione della parte civile COGNOME.
3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estra ai poteri della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove.
La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha sottolineato che il ricorrente, il COGNOME ha apposto la firma sull’assegno sottratto al COGNOME nonostante fosse pienamente consapevole di non essere il titolare del conto corrente di appoggio, circostanza che i giudici di appello hanno ritenuto idonea a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 648 cod. pen. (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perc insindacabili in questa sede.
Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei
fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, se confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
4. Il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta l’apparenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. è manifestamente infondato.
Deve, preliminarmente, premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alla statuizione oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01).
Deve essere ribadito, inoltre, che la normativa vigente si limita ad imporre al giudice di esplicitare i criteri adottati a fondamento della decisione, non implicando, invece, la necessità di una riscrittura “originale” degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della affermazione di responsabilità, in particola modo quando i rilievi difensivi già sollevati nel giudizio di primo grado sono stati affrontati dal primo giudice (vedi Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056 – 01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, COGNOME, Rv. 278611 – 01; Sez. 2, n. 24276 del 12/04/2022, Grasso, non massimata).
L’obbligo motivazionale che grava il giudice dell’appello risponde, infatti, all’esigenza di assicurare la chiara intelligibilità dell’iter logico-argomentativ che ha condotto il giudicante ad assumere la decisione adottata, al fine di evitare il rischio di provvedimenti di natura meramente apparente, come tali solo nominalmente riferibili ad un giudice terzo.
Nel caso di specie la motivazione è caratterizzata da un vaglio effettivo degli elementi ritenuti decisivi per l’esclusione dell’ipotesi attenuata di ricettazione, senza il ricorso a formule stereotipate. La carenza motivazionale apoditticamente affermata dal ricorrente non è ravvisabile in quanto la sentenza impugnata fornisce la dimostrazione che i giudici dell’appello hanno preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni della sentenza di primo grado e le hanno meditate, valutate e ritenute coerenti con le risultanze processuali
Il Tribunale, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie richiamata per relationem dai giudici di appello, ha adeguatamente argomentato in ordine al mancato inquadramento della condotta dell’imputato come di lieve entità, alla luce della complessiva valutazione del fatto e dell’evidente gravità della condotta in esame in considerazione della significativa pericolosità della circolazione di titoli di credito di provenienza delittuosa i quanto agevolatrice della commissione di ulteriori reati (vedi pag. 7 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata).
I giudici di merito hanno, quindi, correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui la particolare tenuità, che attenua il delitto di ricettazione, v desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell’azione, sia alla personalità dell’imputato, sia al valore economico del bene ricettato, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154 – 01) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva.
Il quarto motivo di ricorso con il quale viene eccepita la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere del tutto generico, non è consentito perché non proposto con l’atto di appello.
Alla luce di quanto disposto dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062; da ultimo Sez. 2, n. 32233 del 16/10/2020, COGNOME, non massimata).
Non vi è dubbio che le questioni concernenti l’applicazione di una causa di non punibilità costituiscono oggetto di autonoma considerazione in quanto possono essere affrontate dal decidente solo dopo la risoluzione di quelle concernenti la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, e prima di quelle inerenti alla determinazione della pena, posto che l’accertamento dell’esistenza di una causa di non punibilità renderebbe inutile ogni valutazione in punto di pena.
La questione invocata dal ricorrente deve essere, pertanto, considerata a tutti gli effetti questione nuova non devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado in quanto non ricompresa nei motivi contenuti nell’originario atto di appello (vedi in proposito Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, COGNOME, Rv. 278255-01 «Nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del
fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell’impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l’atto di appello originario»).
Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, va evidenziato che i giudici di appello, pur senza affrontare ex officio l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., hanno evidenziato, nella parte di motivazione inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la personalità criminale e la mancanza di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena, elementi incompatibili con una valutazione del fatto in termini di tenuità e minima offensività della condotta.
Il quinto motivo del ricorso è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai numerosi precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che, come nel caso di specie, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 14 settembre 2023