Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35614 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35614 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Sant’Agata De’ Goti il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 21 settembre 2021 del Tribunale di Benevento con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un assegno bancario di provenienza delittuosa, reato accertato in data 24 luglio 2017.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. avendo errato la Corte di appello nel ritenere che la prova richiesta dalla difesa non Ł una prova sopravvenuta in quanto non era questa la questione sottoposta alla Corte quanto il fatto che si trattava per contro di una prova decisiva;
2.Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in quanto non sussisterebbero elementi per affermare la penale responsabilità dell’imputato essendosi lo stesso limitato ad incassare un assegno bancario ricevuto da persona rimasta ignota, titolo del quale l’imputato non poteva accorgersi della provenienza delittuosa;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per avere omesso la Corte di appello di valutare eventuali cause di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen. con riguardo alla valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio, nonchØ al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche ed alla applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso Ł inammissibile per assoluta genericità, non
– Relatore –
Ord. n. sez. 14354/2025
avendo la difesa neppure indicato nel ricorso quale sarebbe la prova integrativa richiesta e non ammessa;
Considerato poi che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta sono manifestamente infondati e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perchØ tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) spiegando, di fatto anche se implicitamente, i motivi per i quali non ricorrevano le ragioni per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato altresì che anche il quarto motivo di ricorso, in tutte le sue connotazioni Ł manifestamente infondato avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni per le quali il fatto di ricettazione contestato all’imputato non può ritenersi di particolare tenuità valutato il danno complessivamente cagionato alla persona offesa e per le quali non possono riconoscersi all’imputato le circostanze attenuanti generiche per assenza di qualsivoglia motivo di resipiscenza;
che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale «la “particolare tenuità”, nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato e il valore economico della “res”» (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154 – 01);
che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, infine, anche il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice Ł adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 5 della sentenza impugnata ove viene esclusa ogni forma di mitigazione in ragione della gravità del fatto complessivamente considerato, dal quale si desume l’esistenza di collegamenti del ricorrente con ambienti criminali e del non modico ammontare dell’assegno oggetto di ricettazione).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME