Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24026 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24026 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/10/1989
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 – 01), secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario;
che, peraltro, la Corte ha correttamente individuato il delitto presupposto nel reato di cui all’art. 624 cod. pen., non avendo alcuna rilevanza penale l’eventuale coinvolgimento dell’imputata nella falsificazione del titolo di credito ricettato, trattandosi di reato depenalizzato antecedentemente al tempus commissi deliciti della ricettazione sub iudice;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 sulla consapevole ricezione dell’assegno provento di furto in ragione della materiale disponibilità, della natura del bene ricettato, dell’avvenuta falsificazione a nome dell’imputata e dell’omessa indicazione della legittima provenienza);
considerato che il secondo motivo di ricorso, in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. non è consentito, in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione, che ha esplicitato in modo congruo la valutazione del motivo di appello, in assenza di incongruità o irragionevolezza, sicché è si deve ritenere inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 39716 del
12/07/2018, COGNOME Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del
27/04/2017, COGNOME Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014,
COGNOME, Rv. 259142-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.