Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42847 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’8 marzo 2024, confermava la sentenza di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato riten responsabile del reato previsto dall’art. 648 cod. pen., per avere acquis ricevuto un assegno risultato falso.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputa lamentando la violazione dell’art.601 comma 3 cod. proc. pen. in quanto per notifica del decreto di citazione in appello non era stato rispettato il termin giorni previsto dalla norma.
1.2 n difensore rileva che poiché l’assegno era stato ritenuto falso in qu clonato, vista la depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata, clausola di sussidiarietà andava esclusa la configurabilità del delitto di ricet dovendosi ritenere che il ricorrente avesse quantomeno concorso nell falsificazione
1.3 n difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà o manifest illogicità della motivazione della Corte di appello sulla richiesta della conces delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte, sentenza del 27 giugno 2024 (R.G. n. 35543/23, ric. Nafi, di cui è n l’informazione provvisoria), hanno precisato che la disciplina dell’art. 601 co 3 cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1 lett. g), d.lgs. 10 ottob n. 150, che individua in 40 giorni il termine a comparire nel giudizio di appe applicabile agli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024
E’ stata quindi confermata la tesi sostenuta da Sez.2, n. 7990 del 31/01/20 Monaco, Rv. 286003 – 01, secondo cui “la nuova disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 15 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo ter a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte do il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall’art. 11, comma 7, d dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste u stretta correlazione tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenz per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024 e l’entrata in vigore d disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga citate disposizioni); poiché l’atto di appello è stato depositato prima del
sopra indicata, il motivo di ricorso deve essere rigettato, essendo stato ris il termine di venti giorni tra la notifica del decreto di citazione in appello dell’udienza.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che “la ricettazione assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsifica conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atte nella ricettazione la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del r elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per l’eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell’art. 2 pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclu riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione d cosa” (Sez.2, n. 32775 del 30/06/2021, COGNOME, Rv. 281859); quanto all’eccezio secondo cui l’imputato avrebbe posto in essere la falsificazione e non sare quindi punibile, la stessa era stata sollevata in appello in maniera tota generica, non essendo stato indicato in alcun modo quando e come tale falsificazione sarebbe avvenuta, per cui nessun onere motivazionale aveva la Cor di appello sul punto.
1.3 Deve infine ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al gi un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione previs dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tant fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolez detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì d dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di esclude giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al cont proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affer l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elem che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trat sanzionatorio; nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato alcun elemen tale proposito (se non l’incensuratezza, in contrasto con il comma 3 dell’art bis cod. pen.) limitandosi a richiamare massime giurisprudenziali, co conseguente genericità del motivo.
2.11 ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha pr deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/10/2024