Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18409 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Orta Nova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE di APPELLO di BARI
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 04/04/2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 09/04/2018 dal Tribunale di Foggia, con la quale l’imputata appellante NOME era stata condannata alla pena di due anni, tre mesi e euro tremila di multa per il reato di ricettazione di un assegno bancario.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale della imputata, eccependo:
la violazione di legge (artt. 533, 535, 192 cod. proc. peli.) per non essere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la commissione del reato ossia la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, da escludersi alla stregua RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto acquisite (in particolare, il versamento dell’assegno sul proprio conto corrente);
l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., attesa l’assenza di utilità e di danno per la persona offesa nonché per la minima offensivil:à del reato;
la violazione di legge (artt. 521, 522, 178 lett. c, cod. proc. pen.) per difett di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, con conseguente compressione del diritto di difesa;
l’erronea applicazione della legge penale (artt. 133, 99, 152, 69, 62 bis cod. pen.) in ordine al trattamento sanzionatorio, per l’automatica applicazione della recidiva, atteso l’unico e datato precedente penale, per il bilanciamento fra le circostanze di segno opposto in termini di equivalenza anziché di prevalenza RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, per l’omesso riconoscimento dell’attenuante speciale di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen.
il vizio di motivazione in ordine ai rilievi difensivi formulati nell’atto di appel
3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e, in ogni caso, reiterativi e privi della specificità necessaria ex a 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Circa l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio, con argomentazioni immuni da censure sul piano logico e coerenti con le acquisizioni processuali, la Corte di appello ha evidenziato gli elementi idonei a sostenere il dolo della ricettazione (la mancanza giustificazione della provenienza e del possesso di un assegno munito di clausola di non trasferibilità per l’elevata somma di oltre trentaduemila euro) e i criteri di determinazione della pena, commisurata alla gravità del fatto e all’importo dell’assegno ricettato, h una valutazione complessiva che ha escluso l’applicazione della attenuante speciale di cui all’art. 648, quarto comma cod. pen. (ai fini dell’applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuta, deve ritenersi, infatti, che nel caso di ricettazione di assegni circolari e bancari già compilati, il danno cagionato dal reato non è come sostiene la ricorrente – solo quello del valore cartaceo dei relativi moduli, ma è quello rappresentato dall’importo recato dai titoli – Sez. 2, n. 9280 del 14/05/1991, COGNOME, Rv. 187935).
La recidiva è stata riconosciuta a causa della reiterazione allarmante di condotte delittuose contro il patrimonio e RAGIONE_SOCIALE modalità della ricettazione, con specifico riferimento al valore del titolo, sottolineandosi la continuità con il passato criminale e la maggiore pericolosità manifestata (dall’esame del certificato penale si evince che l’imputata – a differenza di quanto sostenuto in ricorso – è compromessa da due precedenti per truffa, nell’irrilevanza a tal fine che trattasi di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod, proc. pen.).
Le stesse considerazioni hanno determinato il rigetto della richiesta assolutoria ex art. 131 bis cod. pen.
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Del tutto generica la censura relativa al difetto di corrispondenza fra contestazione e sentenza, riproposta senza pertinenti riferimenti alla fattispecie concreta.
Il motivo relativo al bilanciamento fra circostanze di segno opposto, infine, non è stato devoluto in appello e la sua proposizione per la prima volta in cassazione è preclusa.
All’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presiden e