Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10199 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto con rideterminazione della pena udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sente della Corte di Appello di Napoli del 1/06/2023, che aveva confermato la senten di primo grado nella parte in cui NOME era stato condannato per il re riciclaggio: in base al capo di imputazione, NOMENOME NOME aver ricevuto due ass aveva compiuto sugli stessi operazioni volte ad ostacolare la provenie delittuosa, falsificando i titoli nella parte in cui veniva indicato il benefici aveva inserito il suo nominativo previa abrasione dell’originario nomina apposto sui titoli.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta l’erronea qualificazione giuridica dei contestati, dovendosi riqualificare la fattispecie in quella prevista dall’art. pen., in quanto la semplice alterazione del beneficiario dell’assegno conseguente incasso eseguito dal falso intestatario comportavano l’inquadramen della condotta nella ipotesi della ricettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato, per cui deve essere pronunciata sentenza annullamento senza rinvio per essere i reati, riqualificati in ricettazione cont estinti per prescrizione.
1.1 Infatti, deve essere ribadito che “configura un’ipotesi di ricettazi non di riciclaggio, la condotta di chi versi sul proprio conto corrente o lib deposito assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generali beneficiario con le proprie, senza manomettere gli elementi identifica dell’istituto bancario emittente né i numeri di serie dei titoli, giacché, in non risulta concretamente occultata l’origine illegale degli stessi” (Sez.6, n del 22/03/2018, Lombardo, Rv. 274725; vedi anche Sez.2, n. 30597 del 20/04/2023 Rizzardini, n.m.)
Dalla descrizione del fatto, come accertato dai giudici del merito, non eme che l’imputato ebbe a falsificare il numero di serie degli assegni oppure gli el identificativi dell’istituto bancario emittente (elementi certamente ido ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa degli assegni circola NOME versò sul suo conto), bensì si limitò a sostituire alle generalità dei be le proprie al fine di poter incassare i titoli, mediante il versamento sul propr corrente; tale condotta è assimilabile quella del possessore in malafede presenti documenti falsi con le generalità del titolare effettivo degli assegni fine di poterli incassare, poiché in entrambe le situazioni viene falsificata l’ide beneficiario, al fine di poter riscuotere il titolo.
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A ben vedere si tratta di condotta equivalente a quella che la giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, ha mantenuto nell’orizzonte del delitto di ricettazione.
Di conseguenza, qualificati i fatti come reato continuato di ricettazione, il termine massimo di prescrizione, pur tenendo conto della sospensione disposta all’udienza del 9 marzo 2016, è decorso, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato -qualificato come ricettazione- è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, 13/02/2024
Il consigliere estensore
Il Pre idente