Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49389 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49389 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 12 giugno 2023 la Corte di appello di Messina, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Patti in data 26 aprile 2022, ha condannato NOME COGNOME per il delitto di ricettazione di un fucile a canne mozze, accertato in data 16 maggio 2013.
La Corte di appello ha dichiarato infondati i motivi di impugnazione nel merito, relativi alla carenza di prova in quanto non sarebbe stato dimostrato che le varie armi rinvenute, nascoste vicino all’abitazione dell’imputato, fossero a lui appartenenti. Ha respinto anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, stanti i suoi precedenti penali e la mancanza di elementi valutabili favorevolmente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per travisamento della prova, quanto alla dichiarazione di colpevolezza, perché gli elementi indiziari raccolti sono insufficienti a dimostrare la sua responsabilità.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge processuale, da cui è derivata la inutilizzabilità del verbale di perquisizione.
Nel verbale gli operanti affermano che sul terreno vi era la presenza di animali che l’imputato asseriva essere suoi, ma egli non ha mai reso simili dichiarazioni e, se le ha rese, esse sono inutilizzabili perché pronunciate in assenza del difensore e senza i previi avvertimenti di legge. Da tale inutilizzabilità discende la inutilizzabilità del verbale stesso.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione all’omessa concessione delle attenuanti generiche, negate dal giudice di appello solo a causa dei suoi precedenti penali, ma di fatto senza una motivazione. Tale decisione ha comportato anche l’irrogazione di una pena eccessiva, non proporzionata al fatto.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge, con riferimento all’art. 164 cod.pen., e il vizio di motivazione, per avere i giudici negato la sospensione condizionale senza alcuna motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e aspecificità.
3.1. Nel primo motivo il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello nel merito, come riportati nella stessa sentenza impugnata, senza confrontarsi con essa, che li ha esaminati e li ha ritenuti infondati, con motivazione adeguata e non illogica. La Corte di appello, infatti, ha ritenuto sufficienti, per ritenere accertata la appartenenza all’imputato delle armi rinvenute, gli indizi costituiti dal loro occultamento in un terreno prossimo all’abitazione del ricorrente, essendo le altre abitazioni molto distanti, sul quale pascolavano degli animali ritenuti appartenere al medesimo soggetto, che è un allevatore e non risultava tenere altri animali in altri luoghi. A fronte di tal motivazione, il ricorrente non ha offerto alcun elemento ulteriore, essendo palesemente irrilevante l’affermazione che la casa sarebbe abitata anche da altre persone, in quanto suoi stretti familiari (la madre e il nonno).
E un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Esula, infatti, dai poteri di questa Corte la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ed il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell’iter argomentativo di tale giudice, accertando se questi abbia dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la sentenza. Questo motivo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto l’eventuale inserimento, nel verbale di perquisizione, di dichiarazioni spontanee rese dall’indagato rende, al massimo, inutilizzabili queste ultime, ma non inutilizzabile l’intero verbale, che legittimamente descrive l’attività svolta dagli operatori di polizia. Peraltro questo motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato l’atto da valutare.
3.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati, perché la sentenza impugnata motiva in modo sufficiente, benché sintetico, le ragioni del diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, facendo riferimento ai molti precedenti penali dell’imputato, anche per delitti, ed aggiungendo che, oltre a questo elemento, che già legittima una valutazione di pericolosità e inclinazione a delinquere del soggetto, mancano del tutto elementi positivi valutabili in suo favore, che potrebbero giustificare la concessione del beneficio richiesto. La ragione del diniego della sospensione condizionale, poi, è resa evidente dal richiamo alle condanne già riportate, che impediscono la sua
concessione. Inoltre questo quarto motivo è inammissibile perché non risulta che la mancata concessione della sospensione condizionale da parte del giudice di primo grado sia stata oggetto di appello: l’omessa devoluzione di una questione impedisce al giudice di appello di pronunciarsi su di essa, secondo il disposto dell’art. 597 cod.proc.pen., e la medesima questione non può essere sollevata davanti alla Corte di cassazione, se non devoluta al giudice di appello, ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, cod.proc.pen. (vedi Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv.284768; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745)
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente