Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20051 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20051 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il 10/02/1990 avverso l’ordinanza del 01/10/2024 del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udita la difesa del ricorrente nella persona dell’avvocato NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 1 ottobre 2024 il Tribunale di Caltanissetta – costituito ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen. – ha annullato l’ordinanza cautelare emessa nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al capo n.1 (art. 416 bis cod.pen.), confermandola per i restanti capi (in tema di armi e ricettazione, aggravati ex art. 416 bis.1 cod.pen., per aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l’attività delle famiglie mafiose di Pietraperzia e Barrafranca).
L’intera vicenda Ł stata ricostruita tramite intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, videoregistrazioni, microspie e tramite una perquisizione personale e locale effettuata a carico di COGNOME padre dell’odierno ricorrente.
Le indagini erano finalizzate a verificare l’attuale operatività della famiglia mafiosa di Pietraperzia, che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe come principale punto di riferimento sul territorio i componenti della famiglia COGNOME, il cui compito sarebbe finalizzato alla custodia di armi, poste a disposizione dell’organismo mafioso .
Nell’ordinanza ricorsa viene riportata una sintesi schematica della scansione temporale dei fatti piø rilevanti che hanno portato alla formulazione delle provvisorie contestazioni, di seguito riportata:
in data 28.10.’23 Ł stata effettuata una perquisizione presso l’abitazione di Bonfirraro Liborio con esiti parzialmente positivi con riferimento al ritrovamento di alcuni munizioni e parti di armi;
in data 1.11.’23 veniva effettuato dagli indagati il dissotterramento di alcuni sacchi contenti le armi (con l’aiuto di COGNOME NOME) e lo spostamento degli stessi nell’area boschiva adiacente alla proprietà di COGNOME;
in data 22.1.2024 veniva escusso a sommarie informazioni NOMECOGNOME
nella notte tra il 22 ed il 23 gennaio 2024 avveniva lo spostamento di quattro sacchi contenenti un arsenale, dal bosco confinante con il terreno di COGNOME Liborio al terreno di tale COGNOME (estraneo ai fatti), attività che ha visto coinvolti, oltre ai componenti della famiglia COGNOME (tra i quali figura anche NOME) anche di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
– il 25.01.2024 si verifica il sequestro;
in data 28.1.2024 COGNOME NOME scopre che l’arsenale era stato sottratto.
Quanto a COGNOME NOME si assume che costui, con l’ausilio di COGNOME NOME Domenico, di COGNOME e di COGNOME Giovanni, avrebbe dissotterrato le armi, nella notte tra il 22 ed il 23 gennaio 2024, per poi caricarle in una macchina e dirigersi a pochissimi metri dal punto in cui, il 25.01.2024, verrà rinvenuto l’arsenale, per come ricostruito grazie all’utilizzo di una fotocamera con illuminatore notturno.
Il contenuto dei quattro sacchi rinvenuti dalla P.G. Ł descritto a pp. 13 e 14 dell’ordinanza impugnata, nelle quali sono descritte le singole armi, con relative munizioni.
Nel valutare le plurime doglianze introdotte dalla difesa, il Tribunale ritiene assente la gravità indiziaria per il delitto di partecipazione alla associazione mafiosa ma, come si Ł anticipato, conferma la misura per i restanti capi di provvisoria imputazione.
Si ritiene priva di qualsiasi fondamento la questione preliminare posta dalla difesa con riferimento all’utilizzabilità delle videoriprese in atti: non si può qualificare come domicilio privato il
giardino sottostante l’abitazione di COGNOME. Stando all’orientamento costante della Suprema Corte, la nozione di domicilio va definita con criteri particolarmente rigorosi, confinando la configurabilità dello stesso ai soli casi in cui sia possibile riconoscere, in capo al soggetto, un’aspettativa legittima di intimità e riservatezza, da escludersi tutte le volte in cui si tratti di luoghi che, pur rientrando nel piø ampio concetto di privata dimora, sono liberamente visibili dall’esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti. Nel caso di specie, nella porzione di giardino immortalata dalle videocamere, non sussisterebbe quell’aspettativa di riservatezza di cui sopra, considerata l’assenza di coperture, recinzioni o particolare vegetazione atte ad impedire la visione dall’esterno della proprietà. Anche in merito alle telecamere notturne, si segnala la loro essenzialità, considerato che gli indagati hanno posto in essere le condotte illecite proprio in orario notturno, arrivando financo a spegnere le luci dell’abitazione per evitare di essere osservati.
In riferimento al possesso delle armi sussistono, secondo il Tribunale, i gravi indizi di colpevolezza anche in riferimento alla aggravante contestata.Si ritiene evidente che il prevenuto abbia voluto aiutare il padre soprattutto come esponente della consorteria che storicamente opera in Pietraperzia. Secondo le Sezioni Unite n. 8545 del 2019, l’aggravante in parole ha natura soggettiva, inerendo i motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. La consapevolezza dell’odierno ricorrente della riconducibilità delle armi alla consorteria mafiosa sarebbe desumibile dall’analisi di alcune conversazioni intrattenute con il padre e con il suocero.
Quanto alle esigenze cautelari, non si ritengono sussistenti elementi sufficienti a superare la duplice presunzione relativa, non avendo la difesa dell’indagato allegato specifici elementi contrari. Ricorrerebbero, piuttosto, numerosi elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, ossia: la personalità negativa del prevenuto, in relazione alla gravità del fatto e comunque la condotta complessivamente tenuta per come emergente dalle intercettazioni.
La custodia cautelare in carcere viene ritenuta l’unica misura adeguata, proporzionata sia alla gravità dei fatti che alla sanzione che, in caso di condanna, potrà essere irrogata al ricorrente. Tale misura sarebbe anche l’unica idonea a recidere i rapporti che il prevenuto intrattiene con esponenti di pericolose consorterie criminali.
Infine, gli arresti domiciliari non sarebbero adeguati in relazione al particolare modus operandi accertato, dato che gli indagati hanno operato in luoghi di proprietà o nella loro disponibilità, e vista anche la loro dimestichezza nel creare botole o contenitori artigianali.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore COGNOME NOME. Il ricorso Ł affidato a cinque motivi.
4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento ai capi n.3 e n.4 trattandosi di trattandosi di ipotesi contravvenzionali.
L’ordinanza del GIP applica la misura cautelare per tutti i reati ascritti senza fare alcuna distinzione rispetto alle due ipotesi contravvenzionali rubricate ai capi n. 3 e 4. L’ordinanza impugnata non rileva d’ufficio la violazione. Secondo la difesa, quindi, nei confronti del COGNOME vige la misura cautelare anche per i due capi di cui sopra.
4.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al capo di ricettazione nonchØ su altri punti della decisione.
La difesa lamenta una mancata motivazione da parte del Tribunale del riesame con riferimento al reato di ricettazione, addebitato in seguito alla ricezione ed all’occultamento di due fucili provenienti dal delitto di furto. Tale reato si ritiene commesso in luogo imprecisato nella provincia di Enna in data antecedente e prossima al marzo del 2019. La tesi accusatoria si fonderebbe su tre teoremi: le armi sono state ricevute prima ed entro il mese di marzo del 2019; le armi sono state detenute certamente dalla fine del mese di ottobre del 2023 al 25 gennaio 2024, data del sequestro da parte della p.g; le armi sono di pertinenza della compagine mafiosa territoriale.
Ad opinione della difesa, sarebbe provato esclusivamente il secondo teorema, non essendoci prove a conferma degli altri due. L’ordinanza non spiegherebbe sulla base di quali circostanze sia da ritenere accertato che la disponibilità di armi sia da ricondurre necessariamente alle dinamiche della famiglia mafiosa.
Si sostiene, inoltre, che il compendio indiziario raccolto non spieghi quali indizi di colpevolezza emergano a carico del ricorrente per il reato di ricettazione commesso in epoca anteriore e prossima al marzo del 2019. Non sarebbe chiara quale condotta concorsuale abbia posto in essere il prevenuto rispetto al reato di ricettazione, che Ł un reato istantaneo. La consegna delle armi a NOME COGNOME, padre dell’odierno ricorrente, si presume avvenuta in epoca anteriore al marzo del 2019 in virtø della sua affiliazione alla famiglia mafiosa di Pietraperzia, cui si sostiene appartengano. Considerato ciò, il fatto che nei confronti di NOME COGNOME e della madre siano stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416 bis, dovrebbe refluire, secondo la difesa, sulla asserita sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla ipotetica esistenza di un qualsivoglia contributo materiale o morale da collocare nell’istante in cui queste armi sarebbero state ricevute da NOME al fine di occultarle. Si lamenta l’assenza fisica nella motivazione di un vaglio critico della ricostruzione accusatoria che renda legittima la decisione adottata.
4.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso di persona nel reato in luogo del favoreggiamento.
La difesa lamenta la mancata considerazione, da parte del Tribunale del riesame, del rapporto di filiazione esistente tra COGNOME e l’odierno ricorrente, circostanza che avrebbe potuto incidere su una diversa qualificazione della condotta addebitata a quest’ultimo.
Considerato che, per quanto sovraesposto, il reato di ricettazione sarebbe stato commesso
prima del mese di marzo del 2019 dal solo COGNOME, allora le condotte poste in essere dal ricorrente potrebbero essere tutte sussunte nell’alveo dell’art. 378 cod. pen. . Conseguentemente, dovrebbe potersi applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod.pen. .
A sostengo di tale tesi difensiva, viene ricordato che l’odierno ricorrente ha saputo dell’esistenza di investigazioni a carico del padre, che ha subito una perquisizione nella propria abitazione, durante la quale furono rinvenute alcune munizioni e parti di arma. Tutti i colloqui successivi alla perquisizione, registrati in ambito familiare, dimostrerebbero le preoccupazioni derivanti dalla consapevolezza delle attività investigative e la volontà di aiutare colui il quale aveva un potere di fatto esclusivo sulle armi. Sostanzialmente, COGNOME NOME si sarebbe limitato ad aiutare il padre ad eludere le investigazioni della A.G. spostandole personalmente prima il 2 novembre, poi nella notte tra il 22 ed il 23 gennaio.
L’odierno ricorrente sarebbe uscito di scena dopo il 25 gennaio 2024, ovvero quando si Ł scoperta la sparizione delle armi, non avendo aiutato il padre a cercare quanto gli era stato sottratto, e ciò a riprova della volontà di aiutare il familiare ad eludere le investigazioni.
L’ordinanza impugnata, ad opinione della difesa, avrebbe omesso illogicamente di considerare le circostanze in punto di fatto e di diritto sovra citate.
4.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del finalismo mafioso.
Si ricorda preliminarmente che tutti i reati ascritti all’indagato si ritengono commessi dall’intento cosciente e volontario di agevolare l’attività dell’organizzazione mafiosa, e ciò nonostante si siano ritenuti insufficienti gli indizi di colpevolezza attorno alla partecipazione al sodalizio criminale da parte dell’odierno ricorrente.
Secondo la difesa, il Tribunale sarebbe pervenuto ad una illogica conclusione a mente della quale COGNOME NOME, soltanto per avere concorso nella detenzione e nel trasporto delle armi, avrebbe manifestato implicitamente un’ulteriore volontà agevolatrice nei confronti della associazione mafiosa, volontà della quale non ci sarebbe traccia in atti. NØ tale manifestazione di volontà potrebbe trarsi dal fatto che il padre sia stato condannato in passato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, considerato che la permanenza del reato Ł cessata nel 2014 e non ci sarebbero ulteriori elementi sintomatici della perduranza del vincolo associativo.
4.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari e adeguatezza della misura.
Secondo la difesa, dopo il 25 gennaio 2024 sarebbe cessata qualunque condotta del ricorrente da cui poter desumere l’attualità delle esigenze cautelari sotto il profilo della pericolosità specifica e della concreta possibilità che questi possa porre in essere comportamenti ed attività illecite analoghe a quelle per cui si procede. Le intercettazioni a carico del ricorrente sono continuate anche dopo il sequestro di armi, e da nessuna di queste sarebbe emersa l’intenzione di detenere personalmente altre armi. Si lamenta una insufficiente motivazione del Tribunale sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso Ł fondato limitatamente al capo n.10, con cui Ł stato contestato il delitto di ricettazione.
In riferimento a tale capo va rilevato che, effettivamente, l’attività svolta da COGNOME NOME si Ł concretizzata nel periodo intercorso tra novembre del 2023 e gennaio del 2024, attraverso il recupero e lo spostamento dei sacchi contenenti le armi, in precedenza occultati dal padre NOME
Se da un lato ciò comporta – con assoluta evidenza – il concorso nella temporanea detenzione delle armi e nel trasporto delle medesime, non altrettanto può dirsi in rapporto alla ricettazione (reato che ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa), posto che la condotta posta a monte Ł ascrivibile esclusivamente al COGNOME. Si tratta di un aspetto che va dunque rivalutato dal Tribunale, previo annullamento con rinvio della decisione impugnata.
Nel resto il ricorso Ł infondato.
Va premesso che per i capi 3 e 4 non Ł stato emesso il titolo cautelare e pertanto nessun
provvedimento doveva essere adottato dal Tribunale, con inammissibilità del primo motivo di ricorso. Inoltre, la condotta dell’attuale ricorrente non può essere qualificata – come ipotizzato dalla difesa – esclusivamente in termini di favoreggiamento (aiuto prestato al padre NOME ad eludere le investigazioni), atteso che quantomeno nei momenti del recupero e dello spostamento delle armi (ampiamente documentati dalle captazioni) il COGNOME NOME ha avuto quella «signoria di fatto» sulle armi in cui si sostanzia la rilevanza penale della condotta. Da ciò la infondatezza del terzo motivo di ricorso.
Quanto alla ricorrenza della gravità indiziaria in rapporto alla circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, il ricorso Ł inammissibile perchØ versato in fatto senza adeguato confronto con i contenuti argomentativi della decisione.
Il Tribunale ha ampiamente analizzato i profili di contesto, che ineriscono al rapporto organico con la cosca da parte di COGNOME ed ha valorizzato, quanto alla consapevolezza soggettiva da parte di COGNOME NOME, la risposta data ad NOME NOME che chiedeva una arma lunga (.. non sono le nostre..), da costui riferita alla moglie. Si tratta di un indicatore preciso e univoco di tale consapevolezza, con cui la difesa finisce con il non confrontarsi.
Anche in riferimento al punto delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura il ricorso Ł infondato.
A fronte della doppia presunzione relativa (di sussistenza del pericolo e di adeguatezza della
misura carceraria) derivante dalla citata aggravante, la difesa non ha allegato elementi concreti, in grado di contrastarne la efficacia. Del resto il Tribunale ha motivato anche in modo specifico e logico circa la estrema gravità della condotta (proprio in ragione della consapevolezza della inerenza dell’arsenale alle finalità del sodalizio mafioso), il che sostiene ulteriormente la conclusione cui Ł pervenuto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 13/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME