Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37869 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a POLLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
dato atto che il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, senza l’intervento delle parti che hanno concluso per iscritto;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo i rigetti dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10 gennaio 2024, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato d –GUP presso il Tribunale di Asti in data 04/11/2021 a carico di NOMENOME NOME
e NOME COGNOME, assolvendoli dai reati di truffa e di minaccia, che componevano l’originaria imputazione, e confermato la loro responsabilità penale, rideterminando la pena loro rispettivamente inflitta di un anno, dieci mesi di reclusione ed C 600,00 di multa ciascuno, così ridotta per il rito, per avere in concorso ricettato una pistola marca Browning calibro TARGA_VEICOLO con matricola n. NUMERO_DOCUMENTO, provento di furto ai danni di NOME COGNOME e per avere poi portato in · luogo pubblico e detenuto la predetta arma, celandola presso l’unità abitativa dove l’avevano trasportata.
La ricostruzione si basava sulla querela di NOME COGNOME e sugli esiti delle attività svolte dai militari della RAGIONE_SOCIALE intervenuti a seguito di sua segnalazione.
COGNOME aveva riferito che in data 10/05/2017 si era recato in Castagnole Monferrato, località Rivi, per vedere un immobile ad uso abitativo da prendere in locazione propostogli da NOME COGNOME, che risultava ancora occupato da NOME COGNOME; vi era torNOME nei giorni successivi per effettuare dei lavori mentre ancora vi si trovavano cose dello COGNOME; quindi il 26/05/2017 si era recato presso l’ufficio di COGNOME e, alla presenza di COGNOME e di un’altra persona, gli aveva chiesto di fare qualcosa per sistemare l’impianto idraulico dell’appartamento che non era funzionante. COGNOME gli aveva chiesto se aveva trovato un’arma sopra il boiler del bagno e, quando COGNOME aveva detto di no, COGNOME e COGNOME si erano messi a ridere e lo COGNOME aveva estratto una pistola cromata, agitandola per aria e scherzando finchè non gli era caduto il caricatore e COGNOME, spaventato, si era allontaNOME dall’ufficio.
Il giorno dopo, mentre COGNOME stava pulendo il bagno con una scopa da ragnatela, era caduta una pistola dal boiler, segnando la vasca da bagno; spaventatosi, aveva pulito la pistola e l’aveva nascosta nell’appartamento di fronte al suo che era aperto. Poi aveva deciso di disdire l’accordo con COGNOME perché l’appartamento era privo di luce e acqua; la comunicazione di questa decisione in uno con la richiesta di restituzione dell’anticipo aveva provocato la reazione di COGNOME che aveva alzato la voce e lo aveva invitato ad andarsene.
Mentre NOME stava riprendendo le sue cose nell’appartamento, COGNOME e COGNOME si erano presentati senza chiedere permesso e COGNOME, allarmato, aveva chiamato i RAGIONE_SOCIALE. Aveva segnalato a costoro dove si trovava la pistola che era stata così sequestrata ed individuata come la pistola marca Browning calibro TARGA_VEICOLO con matricola n. NUMERO_DOCUMENTO, provento di furto ai danni di NOME COGNOME.
L’appartamento che era stato proposto in locazione da COGNOME a COGNOME era in realtà di NOME COGNOME.
Sia il giudice di primo grado sia il giudice di secondo grado hanno ritenuto attendibile la persona offesa. Tuttavia, la Corte di appello non ha ravvisat gli
elementi di un artificio o di un raggiro nella proposta di locazione di COGNOME, perché egli non si era presentato come proprietario dell’immobile ed essendo costui incaricato della gestione di quegli immobili dal COGNOME; né ha ravvisato gli estremi della minaccia nella condotta di COGNOME e COGNOME.
Riteneva provate le condotte di ricettazione dell’arma nonché quelle di detenzione e porto, ritenendo che le dichiarazioni di COGNOME, sebbene caratterizzate da profili di peculiarità, non potevano considerarsi calunniose alla luce delle ragionevoli giustificazioni rispetto al suo ritardo nella denuncia del rinvenimento della pistola e dell’intervenuta archiviazione del procedimento a suo carico scaturito dalla denuncia a suo carico avanzata da COGNOME.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso con separati atti sia il difensore di NOME COGNOME sia il difensore di NOME COGNOME.
2.1 Il difensore di COGNOME ha articolato due motivi.
2.1.1 Con primo motivo denuncia vizio di cui all’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. per violazione di norme processuali previste a pena di nullità ex art.546 cod. proc. pen. La Corte di appello di Torino non ha indicato la data di deliberazione e dall’atto risulta solo l’apposizione della data di deposito in Cancelleria.
2.1.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1 lett.e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell’attendibilità di COGNOME NOME e della mancata derubricazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. nell’illecito di cu all’art. 712 cod. pen.
La decisione sarebbe contraddittoria GLYPH perché esclude circostanze specificamente riferite dal COGNOME, come l’atteggiamento minaccioso e intimidatorio degli imputati e come il comportamento frodatorio dello COGNOME, così disattendo la sua ricostruzione e poi giustifica le incongruità del suo racconto relativo al rinvenimento della pistola, nonchè al ritardo e ai motivi della denuncia, omettendo di valutare gli elementi che dimostrano il suo interesse a sviare i sospetti da sé e sottrarsi agli obblighi derivanti da un contratto d locazione che non aveva più voluto onorare; il giudice di merito aveva peraltro omesso di valutare gli elementi documentali inerenti i danni che aveva provocato il COGNOME sull’immobile e che costituivano il movente della sua denuncia e si era limitato ad affermare che la circostanza era sfornita di prova.
La Corte di appello non aveva poi preso in esame la richiesta di valutare la derubricazione della condotta ai sensi dell’art. 712 cod. pen., in ragione della quale la condotta contestata sarebbe prescritta.
2.2 II difensore di NOME COGNOME ha articolato due motivi di censura.
2.2.1 Con il primo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione e violazione di legge penale, nonché per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, risultante dal testo della sentenza e dagli atti del processo in relazione all’accertamento ed alla sussistenza della prova della penale responsabilità del ricorrente con riferimento ad entrambi i reati (art. 606, lettere b, c ed e, cod. proc. pen.).
La Corte di appello avrebbe privilegiato la versione dei fatti di COGNOME in modo del tutto illogico e contraddittorio oltre che avulso dal contenuto del fascicolo processuale e affidato a considerazioni congetturali. Non avrebbe peraltro vagliato i motivi di doglianza proposti dalla difesa e non avrebbe espresso il proprio convincimento svolgendo un adeguato confronto con i motivi di appello.
2.2.2 Con il secondo motivo ha censurato il vizio di nullità della sentenza per violazione di legge e per difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità dell motivazione, risultante dal testo della sentenza e dagli atti del processo, nonché per inosservanza di norme processuali e penali in ordine all’ipotesi di porto d’arma (art. 606, lettere b ed e, cod. proc. pen.).
La Corte di appello non aveva tenuto conto che non vi era alcuna prova che l’arma fosse stata portata dagli imputati nel luogo dove era stata rinvenuta, ben potendo essere stata ricettata presso quello stesso immobile.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorso sono infondati e vanno pertanto respinti.
Il primo motivo del ricorso proposto da COGNOME è infondato. La data di deposito della sentenza è la stessa data in cui è stata assunta la decisione e non vi può essere alcun equivoco, tantomeno l’eccepito vizio che renderebbe nulla la sentenza.
Il secondo motivo del ricorso proposto da COGNOME e quelli proposti nel ricorso di COGNOME sono strettamente connessi e possono essere congiuntamente esaminati.
Entrambi gli imputati si dolgono del fatto che i giudici di merito abbiano ritenuto attendibili le dichiarazioni di NOME COGNOME a loro carico in ordine al ricettazione e alla detenzione dell’arma provento di furto e segnalano in particolare sia la contraddizione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello (che pure sembra non avergli dato credito riguardo all’episodio delle minacce
lacuna motivazionale sui danni provocati dal COGNOME e sui suoi obblighi nei confronti dello COGNOME per il contratto rescisso, ai quali voleva sottrarsi (aspetto di cui il provvedimento impugNOME non farebbe alcun cenno).
Occorre ricordare che «in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerunnque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 4, n. 10153 dell’11/02/2020, Rv. 278609-01).
Orbene la motivazione della sentenza impugnata contiene un’accurata disamina di tutti i profili critici della testimonianza di COGNOME, a cominciare comportamento da lui tenuto, quando aveva scoperto l’arma nell’appartamento promessogli in locazione e la aveva in un primo momento occultata nell’appartamento di fronte, segnalandone la presenza alle forze dell’ordine solo successivamente.
La Corte di appello ha ritenuto plausibili le ragioni di tale suo primo atteggiamento, ha considerato del tutto inverosimile che il COGNOME si fosse procurato l’arma e l’avesse egli lasciata nell’appartamento del quale non aveva ancora preso possesso o in quello accanto, ha vagliato negativamente la prospettazione di un suo interesse economico ad accusare gli imputati.
Ha formulato un complessivo giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del COGNOME in ragione del fatto che non sono emersi elementi davvero significativi di un suo interesse a calunniare gli imputati e che la sua ricostruzione, peraltro offerta in seguito ad un intervento dei RAGIONE_SOCIALE in servizio di perlustrazione, aveva subito ricevuto riscontri e risultava specifica e dettagliata.
Ha inoltre valutato plausibilmente come decisivo il dato della materiale disponibilità delle chiavi dell’immobile, dove si trovava l’arma, nelle mani di COGNOME.
La motivazione, pertanto, appare assai attenta e completa proprio in ragione della peculiarità della situazione riferita dal COGNOME e di cui i giudici di merito s consapevoli.
A ciò si aggiunga che le contrarie prospettazioni degli imputati, ivi compresa quella che sostiene che il COGNOME avrebbe provocato loro dei danni che era tenuto a risarcire, non hanno ricevuto alcun riscontro e anche il procedimento per calunnia a carico del COGNOME, scaturito dalle loro accuse, si è concluso con l’archiviazione, come attesta la sentenza del giudice di primo grado.
Non vi è pertanto nessuna illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, né alcuna contraddittorietà, perché anche le statuizioni assolutorie non si basano sulla smentita delle dichiarazioni di NOME, ma derivano dalla valutazione fattuale delle circostanze da egli riferite.
Nemmeno fondati sono i motivi inerenti la configurabilità del reato di incauto acquisto, poiché in relazione all’acquisto di un’arma, possibile in forma lecita osservando prudenze e presidi ben noti, non può dirsi ravvisabile una semplice mancanza di diligenza ma quantomeno l’accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta sia di provenienza illecita (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Rv. 270179-01).
Inammissibile per genericità è infine la doglianza di COGNOME che ritiene non dimostrato che alla ricettazione sia seguita la condotta di detenzione, visto che l’arma si trovava conservata, al momento in cui NOME l’ha rinvenuta, in un immobile del quale gli imputati avevano avuto la piena disponibilità.
La reiezione delle impugnazioni importa, a norma dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 5 settembre 2024 i GLYPH re estensore GLYPH