Ricettazione Arma: La Cassazione Sottolinea il Valore della Prova e la Genericità del Ricorso
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, ha affrontato un caso di ricettazione arma, offrendo spunti cruciali sulla valutazione della prova e sui requisiti di ammissibilità del ricorso. La Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un imputato, condannato in appello a tre anni di reclusione e novecento euro di multa, per aver ricevuto e occultato una pistola calibro 9. Questa decisione ribadisce l’importanza di argomentazioni specifiche e non generiche nei motivi di ricorso e chiarisce come la consapevolezza del reato possa essere desunta da elementi logici.
I Fatti del Caso e le Decisioni di Merito
La vicenda giudiziaria ha origine dalla sentenza del Tribunale di Palmi, che aveva riconosciuto un individuo colpevole del reato di ricettazione di una pistola. La Corte d’appello di Reggio Calabria, successivamente, confermava l’affermazione di responsabilità. Nel dettaglio, la Corte territoriale aveva qualificato la recidiva come specifica e infraquinquennale, escludendo la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La pena inflitta era stata di tre anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa.
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi volti a smontare l’impianto accusatorio e la congruità della pena.
I Motivi del Ricorso e la tesi difensiva sulla ricettazione arma
La difesa ha articolato il ricorso su due fronti principali:
1. Natura congetturale della prova: Il ricorrente sosteneva che la sua condanna si basasse su una ricostruzione puramente ipotetica. In particolare, si contestava la prova della sua ‘consapevolezza’ della presenza dell’arma all’interno di un fienile, elemento psicologico necessario per integrare il reato di ricettazione.
2. Mancanza di motivazione sulla pena: Si lamentava sia la mancanza di motivazione riguardo allo scostamento della pena dal minimo edittale, sia la sinteticità con cui era stato negato il beneficio delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), a fronte degli elementi favorevoli indicati nell’atto di appello.
Inoltre, la difesa accennava alla violazione del principio del favor rei, sostenendo che il regime transitorio applicato avrebbe creato una disparità di trattamento ingiustificata, violando anche il principio di retroattività della norma penale più favorevole.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure difensive infondate e generiche. Sotto il primo profilo, i giudici hanno stabilito che il ricorso non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte d’appello. Quest’ultima, infatti, era stata giudicata ‘puntuale, scevra da fratture razionali e coerente’ con le prove acquisite. La Corte territoriale aveva logicamente confermato la riconducibilità dell’arma all’imputato, anche in sua assenza al momento della perquisizione. Pertanto, il motivo di ricorso è stato considerato un tentativo di rivalutare il merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Per quanto riguarda la pena, la sentenza sottolinea come il delitto di ricettazione arma preveda una pena massima di otto anni, che nel caso specifico doveva essere aumentata di metà per la recidiva pluriaggravata (ai sensi dell’art. 99, terzo comma, c.p.), portando la pena massima teorica a dodici anni. Questa considerazione implicita rafforza la legittimità della pena inflitta, ben al di sotto di tale limite massimo. Di conseguenza, anche le lamentele sulla determinazione della pena sono state respinte come generiche.
Le Conclusioni
La pronuncia della Cassazione offre due importanti insegnamenti. In primo luogo, ribadisce che per ottenere una revisione in sede di legittimità, il ricorso non può limitarsi a una generica contestazione delle conclusioni dei giudici di merito, ma deve individuare specifiche illogicità o contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata. In secondo luogo, conferma che la prova della responsabilità penale, anche in un reato grave come la ricettazione arma, può basarsi su un quadro indiziario solido e coerente, dal quale il giudice può logicamente desumere la consapevolezza e la volontà del reo. La decisione, infine, funge da monito sulla necessità di formulare impugnazioni precise e tecnicamente fondate per evitare una declaratoria di inammissibilità.
La condanna per ricettazione di un’arma può basarsi solo su prove indiziarie?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che una motivazione logica e coerente basata su prove, come il collegamento tra l’imputato e il luogo dove l’arma è stata trovata, è sufficiente a dimostrare la sua responsabilità, anche se non era presente durante la scoperta.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa valutazione dei fatti, che non è compito della Corte di Cassazione.
Come incide la recidiva sulla pena per il reato di ricettazione?
La recidiva, specialmente se pluriaggravata, può comportare un aumento significativo della pena. Nel caso di specie, ha aumentato la pena massima potenziale da otto a dodici anni di reclusione, giustificando così una condanna superiore al minimo edittale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26877 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26877 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1561/2025
CC – 06/05/2025
R.G.N. 8204/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
Con la sentenza in preambolo la Corte d’appello di Reggio Calabria, per quanto qui d’interesse, ha confermato l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME di cui alla sentenza del Tribunale di Palmi in data 25 gennaio 2018 per il reato di ricettazione di una pistola calibro 9; qualificata la recidiva come specifica infraquinquennale ed escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il Giudice di appello ha condannato COGNOME alla pena di tre anni di reclusione e novecento euro di multa.
2.1. Il primo motivo si appunta sulla natura congetturale della ricostruzione alla stregua della quale Ł stata ritenuta in capo al ricorrente la consapevolezza della presenza dell’arma all’interno del fienile.
Si lamenta l’assenza di motivazione sullo scostamento della pena dal minimo edittale e la sinteticità del ragionamento con cui Ł stato negato il beneficio di cui all’art. 62bis cod. pen., soprattutto considerati gli elementi dettagliatamente indicati nell’atto di appello a sostegno della meritevolezza dello stesso da parte del ricorrente.
Giusta la tesi difensiva,tale regime transitorio violerebbe il principio del favor rei e determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra imputati che si trovano sostanzialmente nella medesima condizione processuale, con l’unica differenza riconducibile alla tempistica della commissione del fatto criminoso. In questo modo sarebbe disatteso anche il principio di retroattività della norma penale favorevole al reo, di cui all’art. 2 cod.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sotto il primo profilo, il ricorso non si confronta con la motivazione puntuale, scevra da fratture razionali e coerente con le risultanze di prova che si Ł riportata in premessa del presente provvedimento, alla stregua della quale il Giudice di appello ha ritenuto di confermare il giudizio sulla riconducibilità dell’arma al ricorrente, anche se questi non era presente al momento della perquisizione.
La ricettazione prevede una pena massima di otto anni di reclusione che, nel caso che ci occupa, devono essere vanno aumentati di 1/2 per la ritenuta recidiva pluriaggravata (ai sensi dell’art. art 99 terzo comma cod. pen.) e, così, la pena massima nel caso di specie Ł quella di dodici anni di reclusione.
6.Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.
Il Consigliere estensore
EVA TOSCANI