Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1364 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1364 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Montelepre il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte di appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza del 6 marzo 2025, con cui la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 19 dicembre 2022, dichiarati estinti per prescrizione, previa esclusione della contestata recidiva, i reati di ricettazione e detenzione di arma comune da sparo ascritti al NOME ai capi A e B della rubrica, ha rideterminato in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, ritenute le già concesse attenuanti generiche, la pena in relazione al restante delitto di ricettazione al capo C, avente ad oggetto una carabina ad aria compressa, alterata nella potenza in modo da erogare un ‘ energia cinetica pari a circa 15 joule, fatto commesso in data anteriore e prossima al 5 novembre 2015;
rilevato che il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per omessa esplicitazione del criterio di calcolo della pena irrogata, dolendosi che la Corte di appello abbia integrato sul punto il difetto di motivazione, piuttosto che annullare la pronuncia con rinvio al primo giudice;
rilevato che il ricorrente lamenta ulteriormente l ‘ erronea conferma della responsabilità dell ‘ imputato per la ricettazione al capo C, nonostante questi avesse confessato di aver proceduto personalmente alla modifica dell ‘ arma, nonché il mancato riconoscimento dell ‘ attenuante della particolare tenuità del fatto;
rilevato che i motivi di ricorso, ripetitivi delle censure esposte nell ‘ atto di appello, sono manifestamente infondati, in quanto la Corte territoriale ha già dato ad essi una risposta adeguata, coerente alle risultanze processuali e ai principi enunciati da questa Corte, evidenziando che
-il difetto di motivazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall ‘ art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l ‘ imputato di un grado del giudizio (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, NOME, Rv 271735 – 01; conforme, in tempi più recenti, Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Rv. 287505 -01),
-le dichiarazioni dell ‘ imputato in ordine all ‘ alterazione dell ‘ arma sono generiche e inidonee a dimostrare che questi avesse le competenze tecniche per apportare le accertate modifiche sulla carabina,
-il riconoscimento della circostanza attenuante è inconciliabile con il valore economico e con la notevole potenzialità dell ‘ arma;
constatato che i giudici di merito correttamente hanno negato l ‘ invocata derubricazione del delitto di ricettazione, con motivazione conforme al principio di diritto in forza del quale «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l ‘ imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 – 01): l ‘ affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione richiede la prova dell ‘ estraneità dell ‘ imputato al reato presupposto, allorquando questi deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277594 – 01; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098 – 01);
ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei dati processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01);
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO Estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME