Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38169 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38169 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte di appello di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta depositata e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con le statuizioni consequenziali;
udito il difensore, AVV_NOTAIO , per l’imputato COGNOME NOME NOME, che ha concluso riportandosi al ricorso ed insistendo per l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 25/02/2025, confermava la sentenza emessa in data 18/07/2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale d i Catanzaro in esito a giudizio abbreviato, con cui NOME COGNOME veniva dichiarato colpevole del reato di cui a ll’ art. 648 cod. pen. aggravato, ex art. 416bis. 1 cod. pen., dall’aver commesso il fatto al fine di agevolare il RAGIONE_SOCIALE, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito, condannato alla pena di anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione ed euro 306,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, disponendo la non menzione della condanna e la sospensione condizionale della pena. Trovava conferma altresì la confisca del denaro in sequestro, disposta dal primo giudice.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro propone ricorso il difensore di fiduc ia dell’imputato , AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce ‘mancanza e/o m anifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) e b), in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione contestato’.
Al ri guardo, rileva il ricorrente l’ erroneità del percorso argomentativo, seguito dai giudici di appello, che fa discendere la prova della illecita provenienza della somma dalla asserita sperequazione tra i redditi percepiti e riferibili a NOME COGNOME ed al suo nucleo familiare e le correlative uscite, nonché lo ‘stravolgimento logico’ di quei passaggi argomentativi che individuano nell’asserito rapporto di sperequazione il riscontro al propalato del collaboratore di giustizia, NOME COGNOME.
Deduce poi il ricorrente come non sia emersa in termini fattuali la condotta delittuosa, posto che, dal contenuto della intercettazione ambientale del 18/10/2018 e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia , l’imputato sarebbe stato a conoscenza esclusivamente del luogo di ubicazione della cassaforte, ove era custodito il danaro, ignorandone tuttavia il contenuto ed essendo il solo NOME COGNOME nella disponibilità della chiave: a parere del ricorrente, dunque, la conoscenza , da parte dell’imputato, del luogo di ubicazione della cassaforte (presso l ‘ abitazione della sorella), peraltro non rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare, costituirebbe elemento neRAGIONE_SOCIALE e difetterebbe un qualche contributo nella custodia del danaro (vds. pagg. 17 e 18 ricorso).
Censura poi il ricorrente la sentenza nella parte in cui, a differenza che per i coimputati COGNOME e COGNOME – mandati assolti dal reato loro contestato, negando in parte qua attendibilità alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, in ragione della dimostrazione data circa l’origine lecita del danaro rinvenuto nella loro disponibilità – ha fondato la affermazione di penale responsabilità di NOME COGNOME sulla ‘natura sospetta’ del danaro
rinvenuto presso l’imputato , operando un’ inammissibile contaminazione tra procedimento penale e procedimento di prevenzione.
Rileva ancora il ricorrente come lo spostamento del luogo di custodia del danaro, ipotizzato dalla Corte di appello in ragione della diffusione della notizia del ‘pentimento’ di NOME COGNOME, avrebbe dovuto giustificare e comportare l’individuazione di un luogo per la custodia del danaro diverso dall’abitazione di NOME COGNOME, già indicato (con il soprannome ‘lo svizzero’) sin dalla conversazione captata il 18 ottobre 2021, quale custode del danaro e che quindi ben avrebbe potuto essere oggetto di controlli e perquisizioni.
La motivazione si pone dunque, a parere del ricorrente, sul punto come ‘altamente contraddittoria’ , anche avuto riguardo al fatto che somma di danaro ben più cospicua non veniva spostata e veniva invece rinvenuta presso la abitazione di NOME COGNOME, parimenti indicato dal collaboratore come uno dei custodi del danaro della cosca.
Viene poi censurato come ‘manifestamente erroneo’ il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello per ritenere come elemento neRAGIONE_SOCIALE la mancata coincidenza tra la somma indicata dal collaboratore di giustizia come custodita presso la cassaforte dell ‘ abitazione di NOME COGNOME (somma compresa tra 100.000 e 150.000 euro) e quella concretamente rinvenuta (pari ad euro 31.280) nella disponibilità dell’imputato, al riguardo evidenziandosi come la perquisizione sia avvenuta a soli pochi giorni di distanza dalle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME ed in un momento in cui gli appartenenti alla consorteria erano stati attinti da misure cautelari, circostanza che aveva precluso la possibilità di utilizzazione del danaro (vds. pag. 22 ricorso).
2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce ‘violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) ed b), in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 416 -bis. 1 c.p. Erroneità e contraddittorietà della motivazione’.
Al riguardo, rileva il ricorrente la carenza della motivazione della sentenza della Corte di appello , laddove ha ritenuto sussistente l’aggravante contestata sulla base del dichiarato del collaboratore di giustizia, con riscontro individualizzante negli esiti della perquisizione: invero, le dichiarazioni del collaboratore non consentirebbero di individuare neppure la condotta ascrivibile all’imputato e men che meno potrebbero pertanto rilevare al fine di ritenere che l’imputato possa ‘avere avuto conoscenza dell’intento agevolativo’ ; di contro, proprio dalle dichiarazioni del collaboratore, emergerebbe che NOME COGNOME non aveva neppure la disponibilità della chiave della cassaforte ove era custodito il danaro.
2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce ‘Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) e b), in relazione alla confisca, ai sensi dell’art. 240 -bis c.p.’.
In particolare, il ricorrente censura la motivazione nella parte in cui la sperequazione, esistente tra la capacità reddituale dell’imputato e gli esborsi finanziari nonchè le spese necessarie per il sostentamento della famiglia, è stata valutata facendo esclusivo riferimento agli indici RAGIONE_SOCIALE, anziché agli indici di povertà sulla base degli elementi indicati in appello. Sul
punto, si deduce come il ricorso agli indici RAGIONE_SOCIALE sia incongruo ed altamente penalizzante se rapportato alla vita in un piccolo centro quale quello, sito nella provincia di Crotone, ove vive l’imputato, alla luce delle indicazioni anche fornite dalla giur isprudenza di legittimità richiamata (vds. pag. 24 ricorso).
Lamenta, infine, il ricorrente l’omessa considerazione dell’elaborato della Guardia di RAGIONE_SOCIALE nel più circoscritto periodo tra l’anno 2017, in cui si registra va un ‘ entrata di euro 22.000 per vincita a lotto, e l’anno 2020, in cui si evidenziava una capacità di risparmio per euro 16.135,33.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Quanto alle censure portate nel primo motivo, esse sono prive della necessaria specificità, e comunque manifestamente infondate.
Questa Corte ha chiarito che la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c) , cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 -01; Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870 – 01).
In tal senso, è stato anche precisato che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263541 – 01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 264535 – 01).
Ciò premesso, nella specie, risulta una promiscua e generica deduzione cumulativa dei motivi di ricorso, rubricati indistintamente con richiamo all’art. 606, comma 1, lett. e) e b) , cod. proc. pen. e con deduzione congiunta o alternativa di mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
L’ aspecificità dei motivi di impugnazione si coglie, oltre che nella rubricazione degli stessi, anche sotto il profilo logico-concettuale, atteso che i motivi aventi ad oggetto i denunciati vizi della motivazione si pongono già logicamente, e per espressa previsione di legge, in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, ed in quanto tali non sono suscettibili di
sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento dello sviluppo argomentativo, posto che la motivazione che il ricorrente assume mancante non può essere anche manifestamente illogica. Inoltre, nella parte illustrativa degli elementi che sorreggono il motivo, si coglie, in modo confuso e perplesso, una censura che pare evocare, invece, contraddittorietà della motivazione (laddove il ricorrente assume come ‘altamente contraddittoria’ la motivazione con riguardo al mancato spostamento del luogo di custodia di somme di danaro più cospicue, all’indomani dell’inizio della collaborazione) o finisce per lamentare meramente l ”erroneità’ della motivazione .
1.2. A prescindere da tali rilievi, le censure riguardanti il percorso argomentativo posto dalla Corte di appello a fondamento della conclusiva affermazione di responsabilità sono comunque prive della specificità necessaria, poiché risultano meramente ripetitive delle doglianze portate nell’atto di appello e non si confrontano in modo critico con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata.
L ‘a specificità del motivo si coglie, infatti, nello stesso sviluppo dell ‘ argomentazione con cui il ricorrente , per l’appunto, finisce per lamentare l’ erroneità del percorso argomentativo dei giudici di appello in punto di prova dell ‘ illecita provenienza della somma sequestrata o della considerazione, quale elemento neRAGIONE_SOCIALE, della mancata coincidenza tra la somma indicata dal collaboratore di giustizia come custodita presso la cassaforte dell ‘ abitazione di NOME COGNOME e quella minore concretamente rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, ovvero lo ‘stravolgimento logico’ di quei passaggi motivazionali ch e individuano nell’asserito rapporto di sperequazione il riscontro al propalato del collaboratore di giustizia.
La Corte di appello ha, di contro, incensurabilmente valorizzato, a fondamento della affermazione di responsabilità, il complesso degli elementi acquisiti, valutando le dichiarazioni etero-accusatorie di NOME COGNOME – motivatamente ritenute attendibili – con il supporto, a riscontro, di quanto emergente dall’esito della perquisizione domiciliare, dal contenuto delle conversazioni captate, antecedenti l’inizio della collaborazione e dal l’incapacità dell’imputato di fornire giustificazione alternativa lecita a quel possesso (vds. pagg. 4-7 sentenza appello).
Ed anche laddove il ricorrente deduce non essere emersa ‘ in termini fattuali ‘ la condotta delittuosa, il motivo omette di confrontarsi con la condotta contestata ed in concreto ritenuta accertata, consistente nella detenzione (diretta – e non mediata) della minore somma di euro 31.280, rinvenuta nella disponibilità dell’imputato all’ atto della perquisizione.
1.3. Quanto alla censura con cui il ricorrente si duole della mancata considerazione, nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, della ritenuta inattendibilità delle stesse con riguardo alle posizioni dei coimputati COGNOME e COGNOME, si tratta di questione non previamente dedotta innanzi al giudice di appello e non scrutinabile pertanto in questa sede, stante la frattura nella catena devolutiva del motivo.
Per il resto, la censura secondo cui l ‘ affermazione di penale responsabilità di NOME COGNOME sarebbe stata fondata sulla ‘natura sospetta’ del danaro rinvenuto presso l’imputato risulta ancora una volta sganciata da un confronto critico con la motivazione della sentenza (che
argomenta invece, in modo compiuto e logico, sia circa la valutazione del composto quadro probatorio, sia in punto di accertata provenienza delittuosa del danaro, siccome risultante dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia: vds. pag. 6 sentenza).
1.4. Anche con riguardo alle deduzioni difensive relative allo spostamento del luogo di custodia del danaro, poi, la Corte di appello ha motivato con motivazione compiuta, congruamente e logicamente argomentata, mentre il ricorrente si limita ad opporre ad essa una diversa ricostruzione di ordine logico. Si rammenta al riguardo che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui il giudice di merito, nel compiere l’esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell’esplicitare, in sentenza, l’iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale, esibendo la motivazione una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (cfr., ex multis , Sez. 5 , n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 – 01). Nella specie, il ricorrente si limita a portare la propria diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, senza rapportarsi con la motivazione della sentenza e senza neppure dedurre eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. Peraltro, al cospetto di una doppia conforme motivazione dei giudici del merito, del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicit à , come tale insuscettibile di essere sottoposta al controllo di legittimit à , i motivi di ricorso solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado, limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto sollecitano una (inammissibile, in questa sede) rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell’impugnata decisione di merito .
Quanto al secondo motivo, formulato con riguardo alla aggravante di cui all’art. 416 -bis. 1 cod. pen., vengono enunciati, attraverso il richiamo della lett. b) dell’art. 606 cod. pro c. pen., violazione di legge, e quanto alla motivazione, ‘erroneità e contraddittorietà’ della stessa.
Ferme restando, e richiamate, le superiori considerazioni, anche con riferimento a detto motivo, deve rilevarsi come nella parte esplicativa si deduca, in modo contraddittorio e perplesso, carenza della motivazione (vds. ricorso pag. 23).
Di contro, la motivazione della sentenza risulta al riguardo compiuta, coerente e non contraddittoria ed ha portato la Corte di appello a ritenere, con motivazione anche sul punto conforme a quella del primo giudice, provata, sulla base di un ragionamento di tipo inferenziale, la consapevolezza della finalità di agevolazione degli interessi del RAGIONE_SOCIALE (vds. sentenza pag. 7). Si tratta di motivazione non meramente apparente, che non presenta elementi di contraddittorietà né intrinseca né con riferimento ad altri atti (peraltro neppure indicati nel motivo di gravame).
Risulta poi generica la censura di violazione di legge, a cui non segue alcuna indicazione o illustrazione delle ragioni a sostegno, a norma dell’art. 581, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti di qualsiasi ulteriore argomentazione difensiva.
Con terzo motivo si sono dedotti cumulativamente, in relazione al punto della sentenza relativo alla confisca, vizi di violazione di legge e di motivazione con richiamo all’art. 606, comma 1, lett. e) e b) , cod. proc. pen. – e congiuntamente o alternativamente mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il motivo risulta aspecifico e generico e tende a sollecitare, in questa sede, una inammissibile rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Si rammenta, al riguardo, come ecceda dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (cfr., ex multis , Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).
Nella specie, quanto ai vizi di motivazione, non solo non si rileva, come detto, alcuna motivazione mancante o meramente apparente, ma – al contrario – la motivazione sul punto risulta compiuta e logica, saldandosi quella della sentenza della Corte di appello con la motivazione del giudice di prime cure e dando atto della sussistenza dei presupposti di legge di cui all’art. 240 -bis cod. pen.: con detto apparato motivazionale il ricorrente non si confronta in modo critico, meramente opponendo ad esso le medesime doglianze portate con l’appello e motivatamente disattese.
Invero, i giudici di merito, facendo corretta applicazione della interpretazione delle norme fornita dalla giurisprudenza di legittimità, hanno legittimamente fatto ricorso agli indici RAGIONE_SOCIALE come ad elementi da cui trarre un risultato probatorio di tipo indiziario, da valutare in modo critico unitamente agli ulteriori elementi (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282361 – 01; Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996 – 01, in motivazione pagg. 13 e 14, che ha precisato come il ricorso agli indicatori tratti dalle pubblicazioni statistiche dell’RAGIONE_SOCIALE, al fine di determinazione presuntiva delle spese di mantenimento nella zona interessata, è procedura valutativa che non risulta fondata su ipotesi
arbitrarie ma su osservazioni affidabili dei comportamenti collettivi, tale essendo l’ordinario compito dell’Ente in questione). Inoltre, l’indagine dei giudici di merito non ha mancato di estendere l’accertamento, in termini di sperequazione finanziaria, alla documentazione difensiva ed alla posizione di altri soggetti del nucleo familiare formalmente fuoriusciti da esso, convalidando le conclusioni in esito a dette verifiche (vds. pagg 7 sentenza di appello e pag. 9 sentenza di primo grado).
N ell’analisi della Guardia RAGIONE_SOCIALE, le cui conclusioni sono state inserite nell’art icolato motivazionale dei giudici di merito, sono stati poi valutati – contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente – anche gli elementi dedotti in ricorso, ovvero la vincita registrata nel 2017, pervenendosi quindi a confermare, anche per gli anni successivi alla vincita ed ancora alla data del sequestro, l ‘ assenza di alternativa provenienza lecita delle somme sequestrate (vds. ancora pag. 9 sentenza di primo grado cit.).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME