Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23867 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23867 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE di APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 13/10/2023, in riforma della sentenza di condanna ad anni uno di arresto pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 25/5/2023, ha qualificato il fatto originariamente contestato ex art. 699 cod. pen. nel reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975 e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di COGNOME NOME.
NOME COGNOME è stato rinviato a giudizio, per quanto interessa ai fini del presente ricorso, per il reato di cui all’art. 699 cod. pen.
All’esito del giudizio di primo grado l’imputato, riconosciute le circostanze attenuant generiche, è stato condannato alla pena di un anno di arresto e il giudice, pronunciandosi
all’esito dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di applicare la pena pecuniaria sostitutiva.
Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa chiedendo che il fatto venisse qualificato ai sensi dell’art. 4 L. 110 del 1975 e che la pena venisse poi sostituita con pena pecuniaria corrispondente.
La Corte territoriale ha accolto il primo motivo di appello 9ma ha ritenuto di mantenere comunque ferma la medesima pena e, formulata una prognosi negativa quanto alla possibilità di adempiere e in merito alla personalità del condannato, ha rigettato la richiest di applicare la pena sostitutiva.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 597, commi 3 4, cod. proc. pen. e quanto al trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata riduzione della pena per effetto delle già concesse attenuanti generiche. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale in ordine alla quantificazione d pena, mantenuta ferma a fronte dell’accoglimento del motivo di appello, sarebbe errata in quanto i limiti edittali previsti dalle norme sono diversi e considerato che il primo giud era partito dal minimo mentre ora la pena base è stata fissata oltre il medio. Sotto altr profilo, poi, il secondo giudice non avrebbe applicato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche che erano già state riconosciute, in ciò violando il principio del divie di reformatio in peius.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 59 L. 689 del 198 quanto alla mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale sarebbe incorsa nell’errore di considerare ostativ la presenza di precedenti condanne, condizione ora esclusa a seguito della modifica apportata dall’art. 71 D.Lgs 150 del 2022 all’art. 59, comma 1, della L. 689 del 1981.
In data 8 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 9 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l’AVV_NOTAIO, anche richiamando il principio di cui alle Sezioni Unite Morales, insist per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato neri termini che seguono.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e quanto al trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata riduzione della pena per effetto delle già concesse attenuanti generiche.
La doglianza è fondata.
Il secondo giudice, come evidenziato nell’atto di ricorso, ha omesso di fornire un’adeguata e coerente motivazione in ordine alla determinazione della pena.
A fronte dell’accoglimento dell’appello e della conseguente applicazione della meno grave ipotesi di reato di cui all’art. 4 L 110 del 1975 rispetto a quella ex art. 699 cod. contestata, infatti, la Corte territoriale, non ha dato conto di avere considerato la dive cornice edittale prevista per i due reati per cui era tenuta a esporre i criteri utilizza la determinazione della nuova pena base e, conseguentemente, della riduzione da applicare a questa per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Nello specifico.
Il primo giudice aveva preso le mosse dalla pena di diciotto mesi che era la pena minima per i fatti di cui al secondo comma dell’art. 699 cod. pen. (pena da diciotto mesi a tre anni).
La pena così determinata era stata ridotta di un terzo per le generiche e, quindi, quantificata in anni uno.
Il secondo giudice, riconosciuta la meno grave ipotesi di cui all’art. 4 L. 110 del 1975 che prevede una pena da sei mesi a due anni, ha mantenuto la stessa pena senza dare alcuna giustificazione, né sulla determinazione della pena base né, tanto meno, in ordine alla riduzione per le attenuanti generiche.
Sotto tale profilo, d’altro canto, l’affermazione secondo la quale “lo scollamento da minimo edittale è esiguo” risulta incomprensibile:
-se la pena applicata è stata calcolata al netto della riduzione per le generiche vuol dire che la pena base è stata quantificata in anni 1 e mesi 6, ben lontana dal minimo, anzi prossima al massimo edittale, e il giudice, quindi, avrebbe dovuto motivare espressamente sul punto e ciò anche tenendo conto che il primo giudice invece si era attestato sul minimo edittale;
-se la pena base è invece è stata individuata in anni uno, in qualche modo prossima al minimo, rectius al medio, allora a questa il giudice avrebbe dovuto applicare la riduzione per le attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen.
In assenza di qualsivoglia spiegazione sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte di appello di Salerno, senza vincoli nel merito proceda a un nuovo giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, punto della decisione logicamente dipendente da quello oggetto di annullamento, è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Salerno. Così deciso a Roma il 1° marzo 2024.
Il Consigliere estensore
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