Ricalcolo della pena: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Quando un giudice d’appello esclude un’aggravante, come deve essere effettuato il ricalcolo della pena? È sufficiente eliminare l’aumento specifico o è necessario rivedere anche la pena base? Con l’ordinanza n. 41075 del 2024, la Corte di Cassazione fornisce un’importante precisazione sui limiti del ricorso avverso la quantificazione della sanzione, dichiarandolo inammissibile se non viene indicata una specifica violazione di legge.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per reati gravi, tra cui lesioni personali e porto d’armi, aggravati da metodi mafiosi. In primo grado, era stata riconosciuta anche l’aggravante della premeditazione.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, ha escluso proprio l’aggravante della premeditazione. Di conseguenza, i giudici di secondo grado hanno provveduto a rideterminare la sanzione, sottraendo l’aumento di pena che era stato applicato per tale circostanza. L’imputato, non soddisfatto della riduzione, ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che la quantificazione della pena fosse ancora errata.
Il motivo del ricorso e il ricalcolo della pena
L’unico motivo di ricorso si concentrava sul trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, l’esclusione di un’aggravante così significativa come la premeditazione avrebbe dovuto comportare non solo la rimozione del relativo aumento, ma anche un’ulteriore diminuzione della pena base. In sostanza, si contestava che il ricalcolo della pena fosse stato meramente ‘matematico’, senza una riconsiderazione complessiva della gravità del fatto alla luce della nuova qualificazione giuridica.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
I giudici hanno chiarito due punti fondamentali:
1. Corretta Sottrazione: La Corte d’Appello ha agito correttamente riducendo la pena in misura esattamente corrispondente al ‘quantum’ che era stato aggiunto in primo grado per l’aggravante poi esclusa. Il suo operato è stato, quindi, logicamente e giuridicamente coerente.
2. Mancata Indicazione della Norma Violata: L’imputato non ha saputo indicare quale specifica disposizione di legge sarebbe stata violata. Il ricorso era generico, limitandosi a lamentare un’errata quantificazione senza dimostrare perché l’esclusione dell’aggravante avrebbe dovuto imporre per legge una diminuzione anche della pena base. La determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la sua revisione può essere richiesta solo in presenza di vizi logici o violazioni di legge, non per una semplice aspettativa di una pena più mite.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nel processo penale: un ricorso per Cassazione non può limitarsi a contestare genericamente l’entità della pena. È necessario indicare con precisione la norma di legge che si presume violata o il vizio logico nella motivazione del giudice. L’esclusione di un’aggravante in appello comporta l’obbligo per il giudice di eliminare il corrispondente aumento di pena, ma non genera un automatico diritto a una rivalutazione della pena base. Quest’ultima rimane ancorata alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che può essere censurata in sede di legittimità solo a fronte di errori specifici e dimostrati, non per una mera divergenza di valutazione.
Se in appello viene esclusa un’aggravante, la pena deve essere sempre ricalcolata?
Sì, la Corte d’Appello deve procedere alla rideterminazione della pena, eliminando l’aumento che era stato applicato in primo grado per quella specifica aggravante.
L’esclusione di un’aggravante comporta automaticamente una riduzione della pena base?
No. Secondo la Corte, l’esclusione di un’aggravante comporta la rimozione del relativo aumento di pena, ma non obbliga il giudice a ridurre anche la pena base, a meno che non venga dimostrata la violazione di una specifica norma di legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché l’appellante si è limitato a lamentare una non corretta quantificazione della pena senza indicare quale disposizione di legge sarebbe stata violata dal giudice d’appello nel non ridurre ulteriormente la pena base dopo aver escluso l’aggravante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41075 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41075 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582-585, 416 bis.1 cod. pen. (capo 1) e artt. 2, 4 e 7 della L. 895 del 1967 (capo 2), ma ha escluso l’aggravante della premeditazione, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., la non corretta quantificazione del trattamento sanzioNOMErio stante l’intervenuta esclusione dell’aggravante della premeditazione- è manifestamente infondato in quanto:
il giudice di secondo grado ha ridotto la pena in misura corrispondente al quantum di pena applicata in primo grado quale aumento per l’aggravante esclusa;
non è dato comprendere in virtù di quale disposizione, in tesi violata, l’esclusione dell’aggravante avrebbe dovuto comportare anche una ulteriore diminuzione della pena base;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2024