Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15418 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno data 7/7/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7/7/2023, la Corte di appello di Salerno, su impugnazione del Pubblico Ministero, ha riformato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore con la quale l’odierno ricorrente era stato assolto dai delitti tentata rapina e tentata estorsione, aggravate dal metodo mafioso,
condannandolo per detti delitti.
2.Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione COGNOME NOME per mezzo del difensore di fiducia, il quale deduce, con il primo motivo, nullità della sentenza per non avere la Corte di appello, in presenza di sentenza assolutoria impugnata dal P.M., fondata su prova orale, proceduto alla rinnovazione istruttoria mediante audizione delle persone offese; nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata; nullità della sentenza per violazione dell’art. 213, co. 3, cod. proc. pen.; nullità della sentenza per violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 512, 546 cod. proc. pen.
In sintesi, il ricorrente si duole del fatto c:he, in presenza di un ribaltament dell’esito decisorio di primo grado, in senso sfavorevole all’imputato, il giudice di appello pur avendo disposto, con ordinanza, la rinnovazione istruttoria non ha poi proceduto all’audizione delle persone offese e del maresciallo COGNOME, ritenute decisive, così violando l’art. 603, co. 3 bis, cod. proc.pen.
Tale conclusione sarebbe stata determinata dalla irreperibilità delle testimoni, condizione, secondo la difesa, erroneamente valutata dal giudice posto che gli accertamenti relativi alla presenza delle persone offese sul territorio italiano risultavano incomplete. Pertanto, l’acquisizione ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. sarebbe stata effettuata senza che ne ricossero i presupposti.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione cii legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, non configurabile al cospetto della spendita della qualità di ” capo di Nocera Superiore”, non essendo provato che COGNOME controllasse quel territorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è proposto per motivi infondati e va rigettato.
1.1. L’art. 603,comma 3 bis, cod.proc. pen. prevede che in caso di appello del Pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Nel caso in esame, il primo giudice era pervenuto all’assoluzione del ricorrente dai delitti di tentata estorsione e rapina, entrambe aggravate dal metodo mafioso, basandosi sulle dichiarazioni delle persone offese, acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. ritenute inattenchbili per la mancanza di elementi di riscontro.
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Il Procuratore Generale impugnava la sentenza con riguardo alla pronunzia assolutoria e, in particolare, contestava il giudizio di inattendibilità de dichiarazioni delle persone offese.
1.2. La Corte di appello, come il primo giudice, acquisite mediante lettura le dichiarazioni precedentemente rese delle due donne, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., ne vagliava positivamente l’attendibilità ponendole a fondamento dell’affermazione di responsabilità del COGNOME.
Tale modus procedendi è corretto.
La difesa rinviene una violazione dell’art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. laddove, in presenza di una prova dichiarativa resa da un soggetto irreperibile, vale il principio affermato dalle Sez. Unite (sentenza n. 11586 del 30/09/2021 Rv. 282808), secondo cui “La riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la /innovazione della prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante e tuttavia la relativa decisione deve presentare una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la possibilità di lettura delle dichiarazion predibattimentali già rese dal suddetto deceduto”.
A tale principio, espressamente esteso dalle Sezioni Unite anche ai casi di irreperibilità o infermità del dichiarante, la Corte di appello di Salerno si conformata assolvendo compiutamente anche all’onere di motivazione rafforzata, cioè all’onere di «dimostrare, con una rigorosa analisi, l’incompletezza o l’incoerenza della decisione impugnata», così conferendo alla propria decisione una «forza persuasiva superiore» (Sez. 6, n. 51898 dell:L/07/2019, P., Rv. 278056).
In primo luogo la Corte di merito ha precisato che le dichiarazioni precedentemente rese dalle testimoni, erano state acquisite mediante lettura per la sopravvenuta, imprevedibile, irreperibilità delle stesse, condizione che rendeva impossibile la loro audizione.
Al riguardo va richiamato l’insegnamento delle Sez. Unite Torcasio ( sent. n. 36747 del 28/05/2003, Rv. 225470), secondo cui ” ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, difensore di una parte privata o dal giudice nel corso dell’udienza preliminare, a norma dell’art. 512 cod. proc. pen., l’irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali – alla quale non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all’esame da
parte dell’imputato o del suo difensore – integra, se accertata con rigore, un’ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell’atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili”.
Nella specie, entrambi di giudici di merito hanno dato conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria (e solo in questi termini la Corte di legittimità è chiamata a svolgere il proprio sindacato), dell apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche delle dichiaranti posto che la valutazione circa la non ripetibilit ed imprevedibilità dell’evento che rende impossibile la ripetizione, legittimando la lettura dell’atto precedentemente assunto, è rimessa al giudice di merito, il quale deve formulare in proposito un giudizio di cosiddetta “prognosi postuma” ossia mediante l’ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all’acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti.( Se. 5, n. 4945 del 20/01/2021, Rv. 280669).
1.3. In particolare, il giudice di primo grado aveva dato atto che le due donne risultavano avere residenza in Mantova e Pordenone luoghi rei quali durante le indagini erano state reperite, rilevando pertanto che il loro repentino allontanamento era risultati imprevedibile; né le stesse avrebbero potuto essere rintracciate altrove essendo risultati infruttuosi i tentativi esperiti ai fini notifica volta ad ottenere la presenza delle persone offese in udienza, non poteva procedersi, poi , al rintraccio delle due donne all’estero non essendo nota la residenza estera ( cfr. pag. 2 e 3 della sentenza del Tribunale ). Al riguardo questa Corte ha affermato che ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, dell dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un’attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, Rv. 283129).
Il giudice di appello ha ribadito tale valutazione per cui alla luce di ta complesso ordito motivazionale non si ravvisano le dedotte carenze o illogicità manifeste .
1.4.Quanto al rilievo probatorio da attribuire alle dichiarazioni delle persone
offese, la Corte di appello ha dato applicazione al principio da ultimo affermato da Sez. 2 n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148, secondo cui “Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, COGNOME c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i qua possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata”.
1.5. A tale principio si è rifatta la sentenza di appello che ha evidenziato che le ragazze descrissero in modo conforme i soggetti che avevano preso parte ai fatti delittuosi; che entrambe le donne cui venne sottoposto un album fotografico con le fattezze di soggetti corrispondenti a quelle descritte, riconobbero in COGNOME colui che si era recato presso l’appartamento in entrambi i giorni in cui erano state avanzate le richieste estorsive ed aveva pronunciato le frasi minacciose.
Pertanto, in presenza di significativi elementi di contorno la Corte di appello ha logicamente concluso per la piena attendibilità del racconto delle persone offese per nulla inciso dalla deposizione del teste della difesa COGNOME e dai dati relativi ai tabulati del telefono cellulare di COGNOME (pagg. 12 e 14 della sentenza impugnata).
Il giudice di secondo grado ha verificato la coerenza delle dichiarazioni rese, rilevando come la circostanza che le stesse avessero denunciato i fatti dopo l’ingresso dei carabinieri nel loro appartamento, non incideva sulla spontaneità e veridicità del loro racconto. Tanto premesso devono ritenersi destituite di fondamento tutte le censure difensive articolate con il primo motivo di ricorso.
2. Il secondo motivo di ricorso oltre che manifestamente infondato, è generico. Il ricorrente non si confronta con la motivazione del giudice di appello che a pag. 15 ha precisato che ai fini della configurabilità dell’aggravante de quo, non è necessario che l’agente appartenga effettivamente ad un’associazione mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o minaccia assumano veste mafiosa nel senso che evochino un’intimidazione più penetrante, tipica del sodalizio criminale.
A tal riguardo questo Corte ha affermato che “Ricorre la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416 – bis. 1 cod. pen., quando
l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune” (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222; Sez.5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 27/2/2024