Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27891 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Stringini NOME, nata a Pontecorvo il 06/02/1964
COGNOME NOMECOGNOME nato a Teramo, il 22/09/1961
avverso la sentenza del 25 novembre 2024 della Corte d’appello dell’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria conclusiva, corredata da nota delle spese, dell’ Avvocato NOME COGNOME difensore della parte civile NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La vicenda processuale trae origine dalla denuncia sporta dagli imputati nei confronti dei due agenti della Polizia stradale, che redassero il verbale relativo all’incidente stradale riguardante i veicoli condotti da NOME COGNOME e NOME COGNOME il 14 luglio 2013, ascrivendo loro una mendace rappresentazione della dinamica dell’incidente e del le condizioni metereologiche che lo accompagnarono.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello dell’Aquila ─ parzialmente riformando, su appello della parte civile, la sentenza con cui il Tribunale di Pescara aveva assolto, con la formula «perché il fatto non sussiste» ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato ex art. 368 cod. pen. descritto nella imputazione (aver falsamente accusato, con denuncia-querela,
gli agenti di Pubblica sicurezza COGNOME e COGNOME di avere redatto un verbale di rilievo di incidente stradale ideologicamente falso) ─ ha ─ rilevando la avvenuta prescrizione del reato ─ dichiarato gli imputati responsabili ai fini civili e li ha condannati al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita e a rifondere le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Nei ricorsi congiunti presentati dal loro difensore di fiducia NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedono l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione assumendo che la Corte di appello ha basato il suo giudizio esclusivamente su una deposizione testimoniale e sulla ricostruzione dell’ incidente fornita dal perito nominato dalla Corte, ma ha trascurato gli elementi favorevoli agli imputati : l’incertezza della ricostruzione del sinistro alla luce della mancata individuazione del punto d’urto; il mancato reperimento di parti di auto danneggiate sulla carreggiata; la deposizione di COGNOME incapace di spiegare le ragioni della sua ricostruzione; le condizioni metereologiche riferite dall’aeronautica militare; l’effettivo contenuto della perizia; le conclusioni del giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, comminata a COGNOME, svoltasi innanzi al Giudice di P ace e i relativi atti processuali; l’avvenuto risarcimento dell’intero danno, ricevuto da COGNOME; la circostanza che gli agenti intervennero dopo mezz ‘ora dal sinistro e non nell’immediatezza.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione circa il disconoscimento della scriminante ex art. 51 cod. pen. trascurando che i ricorrenti ipotizzarono false dichiarazioni dei verbalizzanti al fine di tutelare il loro diritto a ottenere il risarcimento del danno e a opporsi alla sanzione amministrativa loro comminata, diritto riconosciuto dal Giudice di Pace, che ha annullato la sanzione amministrativa, e dalla controparte, che ha risarcito il danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il principio secondo cui il giudizio di condanna è legittimo « se l’imputato risulta colpevole … al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) implica che, a meno che non siano sopravvenuti elementi probatori nuovi, la rivalutazione in pejus della sentenza di assoluzione in primo grado debba possedere una forza persuasiva superiore che elida il dubbio che potrebbe essere evocato dal contrasto fra le due sentenze. Questo perché la condanna richiede la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione presuppone soltanto
la mera non certezza della colpevolezza Sez. 6, n. 40159/2011, Rv. 251066; Sez. 6, n. 4996/2012, Rv. 251782). Allora, occorre che il giudice di appello argomenti in modo specifico e completo circa i vizi logici o le inadeguatezze probatorie che minano la motivazione della sentenza di primo grado e sviluppi un ragionamento che dimostri la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Rv. 254113).
In altri termini, non è sufficiente che la sentenza di condanna emessa in appello risulti in astratto correttamente motivata in sé, ma è necessario anche che si confronti con le diverse ragioni della sentenza riformata e che le confuti per la sua incompletezza e/o incoerenza e/o presenza di altro vizio logico e/o per la inconciliabilità con i nuovi dati acquisiti. È la supremazia dialettica che le deriva dalla confutazione della sentenza assolutoria di primo grado che conferisce alla sentenza di condanna in secondo grado la forza persuasiva superiore che far venir meno ogni ragionevole dubbio: ne deriva che la sentenza di appello che ribalta il giudizio assolutorio di primo grado deve sviluppare una duplice argomentazione idonea, al contempo, a confutare quella che regge la sentenza di primo grado e a fondare un giudizio di responsabilità .
In vari modi la giurisprudenza ha indicato come questo risultato può conseguirsi: dimostrando che gli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e della difesa sono insostenibili e giustificando adeguatamente il maggior rilievo dato a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226093; Sez. 6, n. 6221/2006, Rv. 233083); confutando specificamente le ragioni favorevoli all’assoluzione; delineando le linee portanti del proprio alternativo r agionamento con una motivazione che, sovrapponendosi a quella della decisione riformata, giustifichi la maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Rv. 262907; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Rv. 261589; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rv. 254638); riesaminando gli elementi di prova vagliati dal primo giudice e considerando sia quelli eventualmente sfuggiti alla sua valutazione sia quelli ulteriormente acquisiti (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258005).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata non si confronta con le argomentazioni della sentenza di primo grado e neanche tematizza compiutamente le questioni controverse, mentre il ricorso degli imputati non ha mancato di evidenziare alcuni aspetti problematici nella ricostruzione della vicenda.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio nel rispetto del principio di diritto prima richiamato.
Questo esito rende non attualmente rilevante il secondo motivo di ricorso, che è comunque infondato, purchè la difesa attuata non limitandosi a una generica negazione della fondatezza degli addebiti o della veridicità degli elementi di accusa, ma accusando specificamente terzi, che si sanno innocenti, di aver commesso reati, non esclude l’antigiuridicità della condotta (Sez. 6, n. 48749 del 15/11/2023, Rv. 285637; Sez. 5, n. 38729 del 01/06/2023, Rv. 285447; Sez. 2, n. 17705 del 31/01/2022, De, Rv. 283336).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così è deciso, 25/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME