Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18104 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18104 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSUOLO il 21/11/1983
avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d’appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del ricorso.
L’avv. NOME COGNOME per la parte civile “RAGIONE_SOCIALE, dopo una breve esposizi si è riportato alle conclusioni scritte ed ha prodotto nota spese.
L’Avv. COGNOME COGNOME in difesa del ricorrente NOME COGNOME ha insistit l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano riformava integralmente la sentenza di assoluzi pronunciata dal tribunale e condannava NOME COGNOME per il tentativo di truff ascritto.
Al ricorrente si contestava di avere fatto credere ad NOME COGNOME di a raggiunto un accordo economico con la società “RAGIONE_SOCIALE” per una campagna promozionale
che prevedeva la partecipazione dell’artista “Fedez” per una somma di 250.000 eu invece che di 350.000 e di avere tentato di fare incassare la ulteriore somma d 100.000 alla società “RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduce
2.1. violazione di legge (art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero state rinnovate le testimonianze decisive assunte in p grado e rivalutate diversamente in grado di appello;
2.2. violazione di legge (art. 56, 640 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sar stati identificati gli elementi costitutivi del reato e, segnatamente la su dell’elemento soggettivo e del danno economico.
Nel dettaglio si deduceva che dall’istruttoria era emerso che (a) il ricorrente sempre informato tutti delle trattative in corso, come sarebbe stato dimostrat comunicazioni via e-mail e dalle testimonianze, (b) lo COGNOME, amministratore delegat della società “RAGIONE_SOCIALE” a specifica domanda sulla sua conoscenza delle trattative contrat intervenute tra “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” avrebbe riferito di conoscerne tutti i passagg essere a conoscenza dello schema contrattuale da adottare, (c) lo COGNOME avr anche affermato di condividere la necessità di scindere i contratti delle società infr con la società “RAGIONE_SOCIALE“, (d) sia lo COGNOME che COGNOME avrebbero affermato l’erogazione di servizi di digital marketing da parte di “RAGIONE_SOCIALE” sarebbe ontologicamente legata al tipo di contratto che “RAGIONE_SOCIALE” avrebbe stipulato con la “Do In sintesi, si deduceva che, se COGNOME aveva proposto tale supporto digital sarebbe stato per trarne vantaggio a discapito della “Doom”, quanto invece per prop al cliente un rapporto contrattuale “completo” comprensivo sia delle attività svolt “Doom” che di quelle di supporto digitale svolte da “RAGIONE_SOCIALE“.
Si allegava, inoltre, che la somma di euro 100.000 destinata a “RAGIONE_SOCIALE rientrerebbe nel bilancio consolidato del gruppo e non causava alcun danno alla “Doom”
Si ribadiva, infine, che al momento delle trattative il ricorrente era dipen “RAGIONE_SOCIALE” e non di “RAGIONE_SOCIALE“, e che egli non avrebbe tratto alcun vantaggio d conclusione del contratto.
In conclusione si deduceva che NOME COGNOME non avrebbe avuto l’intenzione ingannare né la “Doom”, né la “Seven” (che non aveva presentato querela) e che tutt azioni contestate erano finalizzate a concludono un accordo vantaggioso per tutte le
2.3. violazione di legge (artt. 56, 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in re alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato: la motivazione sul sarebbe carente e si limiterebbe a riportare quanto contenuto nell’atto di appello
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I1 primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Gli ulteriori risultano invece assorbiti.
1.1. In materia di ribaltamento della sentenza assolutoria il collegio ribad incombe sul giudice di appello l’onere di offrire una motivazione “rafforzata” che si c con gli argomenti posti a sostegno della sentenza di assoluzione. Tale onere è gene riguarda anche i casi in cui il compendio probatorio non abbia una struttura dichia ma si fondi su prove di altra natura (prova scientifica, intercettazioni, perq sequestri etc).
Sul punto la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che ” sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado devono e confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione asso primo grado, “dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico argomenti più rilevanti ivi contenuti”, questo perché la motivazione, sovrapponend quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valut (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, COGNOME, Rv. 242330, Sez. U. n del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231674).
Si tratta di un percorso ermeneutico che trova significative conferme giurisprudenza della Corte Edu, che con giurisprudenza consolidata, ha ritenut rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribal dell’assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta “dep rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto carente dell’audizione di testimoni “già” uditi, dei quali si pretende di rivalutare la attendibilità in credibilità dei contenuti accusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta d dichiarativo (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; Manolachi v. Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; Hanu v. Romania, ric. 10890/04; più recentemente Moinescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015, COGNOME v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017).
Invero il diritto convenzionale valorizza non tanto il diritto dell’imputato a in contatto con la fonte delle accuse (comunque esercitato nel primo grado di giu quanto il suo il diritto ad una decisione basata su di un percorso valutativo a che presuppone che il giudice della condanna valuti gli “stessi elementi” a disposizi giudice dell’assoluzione e, dunque, con specifico riguardo alle prove dichiarative, a elementi di valutazione provenienti dalla comunicazione extraverbale.
1.2. Tale panorama giurisprudenziale è stato arricchito da alcuni decisivi arresti Sezioni Unite, ma soprattutto dall’intervento legislativo di modifica dell’art. 603 cod pen., che ha introdotto l -obbligo” della rinnovazione dibattimentale nel caso in cui il giudizio di appello sia promosso dal pubblico ministero ed il proscioglimento deciso in p grado sia fondato su «motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa».
Sul versante giurisprudenziale le Sezioni unite hanno anticipato la riforma afferma che l’onere di fornire una motivazione rafforzata implica la necessità di effettuare il della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimon decisive (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486), estendendo tal obbligo, prima della riforma c.d. “Cartabia” (che, in relazione all’abbreviato c.d. “sec ha abolito) anche ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato ( n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786) ed ai casi relativi all’esame del pe si è infatti affermato che e dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico ne del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verb costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzio l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l’esame del pe del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del per del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la dichiarativa della prova. (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, COGNOME, Rv. 275112 – 01)
Il Collegio rileva, inoltre, che le Sezioni unite hanno offerto una interpret “restrittiva” del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. attraverso l’individuazione d precisi limiti all’obbligo di rinnovazione. E’ stato infatti affermato che «l’esp utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell’ipotesi considerata, alla rinnovazione dell’istr dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione int dell’attività istruttoria – che risulterebbe palesemente in contrasto con l’esigenza d un’automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente a previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giu d’appello “decisive” ai fini dell’accertamento della responsabilità, secondo i presuppos indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata d legislatore nel comma 3-bis («il Giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale») con quelle – del tutto identiche sul piano lessicale – già utiliz primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che Giudice d’appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarati ma solo quelle che – secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospetta nell’atto di impugnazione del pubblico ministero – siano state oggetto di er valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini
scioglimento dell’alternativa “proscioglimento-condanna”» (Sez. U, n. 14800 d 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431, § 7.2).
A tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla condivisa giurispru che limita l’obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della att intrinseca delle testimonianze “decisive”, senza estenderlo alle prove dichiarative contenuti siano incontestati, sebbene l’appellante invochi una diversa valutazione de di contesto. Si è infatti affermato che non sussiste l’obbligo di procedere alla rinno della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell’assoluzione, q l’attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal g appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compend probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incrimin (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 21/06/2017, Terry, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271503
1.3. In conclusione, può essere affermato che l -obbligo” di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali la “atten intrinseca” dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del ministero, su cui grava l’onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle pres contenute nel novellato art. 581 cod. proc. pen., (b) siano “decisive” per la valut della responsabilità. L’obbligo non si estende, invece, alle testimonianze i cui co siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione elementi di conferma; in relazione a tali testimonianze la rinnovazione è rimessa discrezionalità del giudice, che potrà esercitarla nel rispetto delle regole previste tre commi dell’art. 603 cod. proc. pen.
Deve essere precisato che l’onere di rinnovazione GLYPH incombe sul giudice dell’impugnazione anche quando – come nel caso in esame – debbano essere valutat contenuti dichiarativi non presi in considerazione dal primo giudice, dato che in ta non si effettua una rivalutazione di elementi di prova ulteriori rispetto a co dichiarativi “incontestati”, ma si effettua una “inedita” valutazione di con dichiarativi mai valutati. La analisi dei contenuti mai valutati impone la rinnova dato che la analisi su base cartolare effettuata in appello non rispetta pil pri immediatezza e viola il diritto al contraddittorio nella dimensione convenzionalme orientata tutelata dalla giurisprudenza della Cassazione
1.4. Nel caso in esame la Corte di appello di Milano rivalutava integralmente i contenuti provenienti dalle testimonianze raccolte in primo grado ritenendo non necss la rinnovazione in quanto il tribunale avrebbe effettuato «una lettura parziale e dis delle deposizioni testimoniali che non generava in capo al giudice dell’appello alcun di rinnovazione (pag. 5 della sentenza impugnata).
Si tratta di una valutazione illegittima.
si basa su una integrale rivalutazione del compendio dichiarativo
Invero rovertuming
(segnatamente, delle testimonianze di COGNOME
COGNOME e dello stesso COGNOME) che non si fonda sulla acquisizione di cont dichiarativi incontestati, ma si basa, invece sulla rivalutazione integra
testimonianze, anche della parti non considerate dal primo giudice. Tale struttura motivazione impone, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, di adempie
l’onere di rinnovazione.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezio della Corte di appello di Milano che rivaluterà il compendio probatorio rispettando l’ob
di rinnovazione previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Gli altri motivi risultano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del
Corte di appello di Milano. Così deciso, il giorno 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore
La Presidente