Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7649 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7649 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il 18/07/1965 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreV ( NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore, l’avvocato NOME COGNOME in difesa di NOMECOGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice per l’udienza preliminare Tribunale di Napoli il 5 novembre 2020, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME veniva riconosciuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 629 commi 1 e 2 co relazione agiartc.628 comma 3 n. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. perché, avvalendosi della f intimidazione derivante dalla loro appartenenza all’associazione camorristica denominata dei casalesi, con ruolo apicale del predetto NOME COGNOME e del conseguente s assoggettamento del territorio della provincia di Caserta, avevano costretto i responsab società che si era aggiudicata l’appalto per la gestione del servizio di pulizia dell’ Caserta a versare periodiche somme dì denaro (15.000 euro in occasione delle festività di e Pasqua).
Nella prospettazione accusatoria, NOME COGNOME, direttore sanitario del nosocomio e c del predetto NOME COGNOME, tramite l’odierno ricorrente NOME COGNOME, aveva comunic quest’ultimo l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto in favore della società RAGIONE_SOCIALE chiesto per conto dello stesso ai responsabili della società il versamento di 50. successivamente ridotti a 30.000 annui da versare in due rate. Infine, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano provveduto a concordare in prossimità delle festività di NOME e NOME appuntamenti per il versamento delle tangenti, che venivano periodicamente ritirate dal o dal Lanza.
Il Giudice per l’udienza preliminare riteneva credibili e convergenti le dichia autoaccusatorie ed eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME in quanto riferite sia al ruolo da loro stessi svolto nella vicenda, sia in ordine al ru Verde. Assolveva, invece, il COGNOME dal reato ascrittogli, rilevando che il ruolo di int gli era stato attribuito dal solo COGNOME, mentre il COGNOME si era espresso in termini facendo riferimento a “COGNOME o COGNOME NOME“, così venendo meno la necessaria convergen tra le dichiarazioni eteroaccusatorie del COGNOME e dello COGNOME in relazione alla posi COGNOME.
2. Accogliendo l’appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Na la Corte dì appello partenopea ha parzialmente ribaltato la sentenza di primo grado riconos la penale responsabilità del COGNOME in ordine al delitto ascrittogli, con conseguente cond pena ritenuta di giustizia, mentre ha confermato il giudizio di condanna nei confro coimputati, che avevano anch’essi proposto appello.
La Corte territoriale ha fondato il ribaltamento della sentenza assolutoria nei confr COGNOME sul rilievo che a carico del predetto erano presenti gli stessi elementi di prova carico dei coimputati e che le dichiarazioni dello COGNOME erano state puntualmente riscon quelle del COGNOME. Lo COGNOME, infatti, aveva indicato nel COGNOME la persona che lo coadiuva estorsioni, facendo da portavoce nei rapporti con il direttore sanitario dell’ospedale d NOME COGNOME e con l’impresa tenuta al pagamento: secondo tale narrazione, era il Cer
contattare NOME COGNOME per concordare con l’impresa la consegna del denaro e, all stabilita, un rappresentante della società incontrava presso una piazzola autostradale l ruolo che, per conto del clan, era stato svolto in un primo momento dal Verde, e poi dal fino all’arresto di questo, in entrambi i casi sulla base delle indicazioni ricevute dal lo COGNOME ipotizzava avesse provveduto anche personalmente al ritiro della tangente, l’arresto del COGNOME.
Si tratta di dichiarazioni che la Corte territoriale ha ritenuto essere puntualmente r da quelle del COGNOME, che ha riferito di essersi recato più volte ad appuntamenti fiss consegna del denaro, su incarico di “persone vicine a Iovine, se non ricordo male COGNOME A e, qualche volta, COGNOME NOME“: la Corte ha ritenuto potersi riconoscere in termini di il tenore di tale dichiarazione, perché risultante “dal verbale stenotipico e verificata in camera di consiglio, tramite audizione della fonoregistrazione (allegata ai motivi di ed inequivocabile nell’indicare l’identità dei mandanti COGNOME e COGNOME e non già l’uno come ritenuto in primo grado sulla base di un’erronea indicazione del verbale sintet pubblico ministero.
Da qui il riconoscimento della penale responsabilità del COGNOME in ordine al reato asc
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME a mezzo de difensore, affidandolo a sei motivi di impugnazione:
3.1. GLYPH Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 603 commi 3 cod. proc. pen. per aver ritenuto la Corte territoriale il mero ascolto della fonore delle dichiarazioni del COGNOME idoneo ad identificare in modo cumulativo, e non già altern “mandanti” dei diversi incontri, senza riconoscere la necessità dì una consulenza tecnica argomentare con motivazione rafforzata idonea a superare l’assunto del giudice di primo g Ad avviso del ricorrente, inoltre, già agli atti del Giudice per l’udienza preliminar trascrizione dell’interrogatorio del COGNOME che riportava, a fl. 6, appunto l’espression vicine a COGNOME, se non ricordo male COGNOME NOME e, qualche volta, COGNOME NOME“, da esaminato dal GUP senza che ne venisse scalfita la valutazione in termini assolutori.
Assume inoltre il ricorrente che, trattandosi di prova decisiva, non poteva ribal sentenza assolutoria senza procedere alla rinnovazione del dibattimento, sicché la se impugnata annullata per violazione dell’art. 603 commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen.
Deduce, inoltre, il ricorrente che anche il giudice di primo grado aveva provvedu ascoltare la fonoregistrazione delle dichiarazioni del COGNOME giungendo, però a concl differenti, sicché la Corte doveva fornire una motivazione rafforzata per giustificare l’ove di condanna.
3.2. GLYPH Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscime del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra il reato oggetto di cond reati di cui alle precedenti condanne riportate dal COGNOME con sentenze della Corte di a Napoli n. 10224/2015 e n. 6943/2017, entrambe relative ad estorsioni aggravate ex art bis.1. cod. pen.
3.3. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscime dell’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 cod. pen., sulla base dell’apodittico assunt cui il COGNOME sarebbe partecipe del clan dei casalesi, pur in assenza di prove sul p essendosi il predetto mai qualificato come partecipe del sodalizio.
3.4. GLYPH Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 628 comita pen. nonché ex art. 416 bis.1 cod. pen., non essendo mai stata prospettata alcuna minacc persona offesa, neppure nella cd. “forma silente”
3.5. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazi dell’elemento soggettivo del reato, essendosi fatta discendere la finalità di agevola sodalizio camorrista dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia che hanno att COGNOME il ruolo di uomo di fiducia di NOME COGNOME, pur senza aver mai prospettato il ri alcuna pretesa estorsiva, limitandosi a creare un contatto tra NOME COGNOME, la ditta i ai lavori di pulizia ed NOME COGNOME.
3.6. COGNOME Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circos attenuanti generiche, fondato unicamente sulla gravità della condotta, pretermett sottovalutando tutti gli altri parametri normativi dell’art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai p dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manife infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
1.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in l’assunto del ricorrente secondo cui anche il giudice di primo grado aveva provvedu ascoltare la fonoregistrazione delle dichiarazioni del COGNOME giungendo, però a concl differenti da quelle della Corte territoriale, non si confronta con il tenore della senten grado: questa, alla pag. 25, nel riferire che il COGNOME aveva evocato il COGNOME come pers lo aveva investito dell’incarico di esattore e, poi, come colui al quale aveva consegnato contenente la tangente pagata dalla ditta, in entrambi i casi associando, però, il su quello del COGNOME «con l’impiego della congiunzione disgiuntiva “o”», indicava dicitura così come testualmente verbalizzata», in tal modo fondando il suo giudizio n sull’ascolto della fonoregistrazione, bensì sulla verbalizzazione delle dichiara collaboratore. Na consegue che la Corte territoriale, riferendo di aver riconosciuto nell del Lanza l’indicazione dei mandanti nelle persone del COGNOME e del COGNOME (e non già d o dell’altro) sulla base dell’univoco tenore delle dichiarazioni del collaborante des verbale stenotipico e verificata dalla Corte in camera di consiglio, tramite l’asc fonoregistrazione (allegata ai motivi di appello)” ha ampiamente soddisfatto l’oner motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello che riformi totalmente la decis primo grado, avendo dato adeguatamente conto delle linee portanti del proprio, altern ragionamento probatorio in modo da confutare specificamente i più rilevanti argomenti d
motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incomplet incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 337 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679 – 01), né occorreva perizia per superare l’erronea indicaz della sentenza di primo grado, già superato sulla base anche dell’ascolto della fonoregist
La mancata effettuazione di un accertamento peritale, peraltro, non può costituire di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., i perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giud l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod.proc.pen., esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisìvità (Sez. U, n. 39 23/03/2017 – dep. 31/08/2017, A. , Rv. 27093601)
Nessuna violazione del disposto dell’art. 603 cod. proc. pen., infine, può ravvis percorso argomentativo della sentenza impugnata, laddove questa ha ribaltato la sent assolutoria valorizzando il verbale stenotipico delle dichiarazioni del COGNOME e l’audizi relativa fonoregistrazione senza procedere alla rinnovazione del dibattimento, trattan prove dichiarative che non sono state assunte in udienza, come invece richiesto dal co bis dello stesso articolo 603 cod. proc. pen. perché sia necessaria la rinnovazione della
1.2. Manifestamente infondati sono anche i motivi dì ricorso con i quali il ricorrente c il riconoscimento delle diverse aggravanti.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 628, comma3 / cod. pen., deve riconoscersi la manifesta infondatezza della censura secondo cui difetterebbe l’indicazione di qualsiasi prov partecipazione del COGNOME all’organizzazione camorristica cd. dei Casalesi, atteso che risulta commesso in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME e, in tema di estorsione circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all’associazi tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estend concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene al personale del colpevole (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, Rv. 269365 – 01; Sez. 6, n. del 25/09/2012, Rv. 253807 – 01).
Anche l’aggravante di cui all’ art. 416-bis.1 cod. pen. risulta correttamente giustifi sentenza impugnata, attesa la notorietà e la forza dì intimidazione propria del cd. Casalesi, pur non essendo stata mai prospettata una minaccia esplicita ai responsabil società RAGIONE_SOCIALE, che si era aggiudicata l’appalto per la gestione del servizio d dell’ospedale di Caserta: secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte dì legitt tema di estorsione, alla quale occorre dare seguito, è infatti configurabile l’aggr metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio “silente”, in quanto pri un’esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimid da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a s comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rv. 285669 – 01;
2, n. 15429 del 08/03/2024, Rv. 286280 – 01; Sez. 2, n. 21616 del 18/04/2024, Rv. 2864 01).
Allo stesso modo, deve ritenersi immune da vizi logici o giuridici il percorso argomen della sentenza impugnata, laddove questo ha fondato sul ruolo di uomo di fiducia di NOME COGNOME, attribuito al ricorrente dai due collaboratori di giustizia, anche il riconosci finalità di agevolazione del sodalizio camorrista, allorché il COGNOME si faceva port sodalizio nei rapporti con il direttore sanitario dell’ospedale di Caserta NOME COGNOME l’impresa tenuta al pagamento della tangente richiesta.
1.3. E’ inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa del r deduce la violazione dì legge ed difetto di motivazione in relazione al mancato riconosci del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra il reato oggetto di cond reati di cui alle precedenti condanne riportate dal COGNOME con sentenze della Corte di a Napoli n. 10224/2015 e n. 6943/2017, entrambe relative ad estorsioni aggravate ex art bis.1. cod. pen., in quanto l’applicazione della continuazione era stata richiesta sol grado ma, a fronte di una pronuncia di assoluzione nei confronti del COGNOME, la posiz ricorrente è stata riesaminata dalla Corte territoriale soltanto in virtù dell’appello p pubblico ministero, e i in sede di precisazione delle conclusioni, la difesa del ricorrente si è l a chiedere la conferma della sentenza impugnata, senza invocare il riconoscimento del vin della continuazione con i reati di cui alle predette sentenze nemmeno in via subordinata, fatto rinunciando alla richiesta, comunque riformulabile dinanzi al giudice dell’esecuzione
Deve ritenersi, infatti, che soltanto qualora il giudice di appello abbia omesso di pro sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo dì impugnazione o, comunq nel corso del giudizio di appello promosso a seguito dell’appello del pubblico ministero, i della cognizione sia tenuto a valutare la richiesta (cfr. Sez. U, n. 1 del 19 Rv. 216238 – 01; conf. anche Sez. 2 n. 990 del 13/12/2019, Rv. 278678 – 0).
1.4. Inammissibile, infine, è anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si c motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti gene fondato unicamente sulla gravità della condotta. Si tratta, infatti, di motivazione manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle a generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti da o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 co pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparen evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilità per colpa
cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila in favore della Cassa Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2024
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L’estensore
Il Presidente