Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14473 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14473 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d’APPELLO di BARI nel procedimento a carico di: COGNOME COGNOME nato a MELFI il 23/05/1975 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE d’APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME che ha richiesto l’inammissibilità o, in via subordinata, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Bari, in riforma del sentenza pronunciata il 31 ottobre 2022 dal Giudice per l’udienza preliminare Tribunale di Foggia, ha mandato assolto NOME COGNOME dal reato ascrittogli rapina aggravata impropria per non aver commesso il fatto.
Nella motivazione si legge che la condotta ascritta all’imputato è s successiva e non collegata alla commissione del reato da parte dell’aut materiale della sottrazione della res furtiva, tal NOME COGNOME in assenza della prova di un previo accordo.
Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bari, deducendo violazione legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pe mancanza di motivazione (art. 125 cod. proc. pen.), erronea valutazione del prova (art. 192 cod. proc. pen.) e comunque insufficienza, contraddittoriet manifesta illogicità della prova in relazione alla condotta ascritta all’imputa
La motivazione, si sostiene nel ricorso, si pone in contrasto co emergenze probatorie che attestano dell’appostamento dell’imputato, del attesa dell’uscita del correo dal magazzino in cui si era introdotto e coordinazione tra l’azione dell’uno e quella dell’altro dei due correi, che allu sussistenza di un preventivo accordo, quanto meno in termini generali.
La versione assolutoria, di una condotta fortuita e casuale dello Spartaco frangente costituisce un’ipotesi fantasiosa e priva di qualsivoglia addente con la realtà dei fatti e con l’ id quod plerumque accidit.
Con memoria inviata per PEC il difensore dell’imputato ha chiesto la conferma della sentenza impugnata previo rigetto o inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivi considerarsi, complessivamente, manifestamente infondati e non consentiti.
Occorre immediatamente sottolineare che la formulazione del ricorso in Cassazione richiede il rigoroso rispetto dei criteri di selezione dei motivi i dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., per come interpretati progressivame dalla giurisprudenza di legittimità.
Bisogna allora ricordare che non è consentita né la generica e promisc deduzione del motivo cumulativo, che evochi tutti i vizi motivazionali -mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione-, né l’introduzio motivi fondati sull’art. 192 cod. proc. pen..
In relazione al primo aspetto, infatti, si è osservato che la t redazionale cumulativa o alternativa, che evochi tutti o più tra i profili di motivazionale indicati nella lettera e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, ‘segn natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tent agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01; Sez. U, 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027, non massimata sul punto).
Quanto alla dedotta violazione del parametro di valutazione delle prove e art. 192 cod. proc. pen., si è autorevolmente affermato, dal più elevato cons di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, 280027 – 04), ch inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. p pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di pro acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze co alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e) proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lette (o addirittura della lettera b), come dedotto nel ricorso) della mede disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle n processuali stabilite a pena di nullità.
Tali regole di elaborazione giurisprudenziale, in sostanza, servono a ribadir limiti della critica ai provvedimenti giudiziari che possono essere formulat questa sede, posto il divieto, di origine strutturale (ordinamenta procedimentale, di ingerenza della Corte di cassazione nel giudizio di merito.
Ed in definitiva, lamentando la erronea valutazione delle prove indicate n ricorso, è proprio questo che il Procuratore vuole, una rinnovata (la te valutazione del merito cioè del fatto, ciò che è prerogativa dei giudici di pr di secondo grado. Come ripetutamente avvertito, non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile. L’equili sistema giurisdizionale ordinario italiano si caratterizza infatti, co efficacemente osservato acuta dottrina, radicata in specifica ed autorev esperienza giudiziaria, nel senso che « a tale Istituzione è affidato il privil dire l’ultima e definitiva parola sulla controversia, ma tale privilegio nell’ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell’accertamento di fatt quale è riservato al giudice del merito; onde la soluzione legale e giusta controversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei tipi di giudicanti ».
A ciò si aggiunge che l’illogicità della motivazione, censurabile a nor dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifest di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisiz processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074) e di gra tale da costituire, per la assoluta maggioranza, se non per la totali consociati, un incontrovertibile ed evidente salto nella consequenzialità ca effetto o comunque nella formulazione del sillogismo nella interpretazione d fatto. In assenza di un tale ‘abuso della logica comune’, incongrue argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorre
ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non sia inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono irrileva posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativ che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esam complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, c consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medes oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impia argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 d 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). Ed a rivelare l’insufficienza concettuale che caratterizza il ricorso nell’elaborazi una critica di legittimità alla sentenza impugnata è quel passaggio (pg. 3) ch equipara la (asserita) grave illogicità alla incompletezza ed alla insuffic categorie, queste ultime, utili ed evocabili in un giudizio di merito, ma disto in un giudizio che ponga al centro la legittimità della decisione.
Ed allora, sulla base di tale premesse concettuali, diventa chiaro quanto preteso dal Procuratore, non può in questa sede essere riconosciuto, no ravvisandosi carenze motivazionali o illogicità manifeste né in relazione materiale probatorio né, soprattutto in relazione alla motivazione della sente di primo grado, sulla quale occorre peraltro aggiungere quanto segue.
Il giudice che proceda ad un overturning non è gravato da identico onere motivazionale nel caso in cui proceda ad una condanna (rispetto ad u precedente assoluzione) e nel caso in cui proceda alla assoluzione (rispetto una precedente condanna). Nel primo caso, infatti, dovendo superare uno standard di prova elevato (dell’oltre il ragionevole dubbio) dovrà impegnars redigere una motivazione ‘rafforzata’, cercando di ‘uccidere’ il dubbio che av condotto il primo giudice all’assoluzione, confutando in radice la sussiste degli elementi posti a base della assoluzione. Nel secondo caso, analogo a quel di cui oggi si discute, v’è solo da ‘incrinare’ una certezza, ‘insinuare’ un du
La diversità tra le due situazioni, derivante dalla convergenza di principi q la presunzione di innocenza e la citata regola B.A.R.D. (beyond any reasonable doubt) viene evidenziato dalla sentenza Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 dep 2018, Troise, Rv. 272430 – 01. !vi si afferma che in caso di totale riform grado di appello, l’onere motivazionale si atteggia diversamente a seconda che verta nell’ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in qu della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infat al giudice d’appello si impone l’obbligo di argomentare circa la plausibilità diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevo
I
dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbi inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento sentenza di condanna, al contrario, il giudice d’appello può limitarsi a giusti la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla un’operazione di tipo essenzialmente demolitivo. Deve trattarsi, peraltro ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze proc assunte nella loro oggettiva consistenza.
La citata sentenza poi precisa che non è possibile far confluire all’int dell’indistinta locuzione “motivazione rafforzata”, ogni ipotesi di ribaltam della prima decisione (cioè sia in caso di esito di condanna che assoluto perché ciò significherebbe parificare ‘contro natura’ obblighi dimostrativi hanno origine e finalità sostanzialmente differenti, in quanto derivanti da insuperabile asimmetria di statuti probatori necessariamente imposti da interazione della presunzione di innocenza e del canone del ragionevole dubbi con la peculiare tipologia di esito decisorio della pronuncia riformata: in un (condanna) è necessaria la certezza della colpevolezza, nell’altro (assoluzion sufficiente il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di ricostruzione alternativa del fatto. Conseguentemente, in tali casi, il gi d’appello dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisi impugnata, giustificandone l’integrale riforma senza limitarsi ad inserire n struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazio critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale proba vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offr una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciat in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragio addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l’integrale rifor senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronu delle generiche notazioni critiche di dissenso, per offrire una nuova e compi struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusio assunte.
Ebbene, nelle due pagine di motivazione, la Corte d’appello, dopo un adeguato résumé della sentenza di primo grado, ha proceduto ad articolare con sufficiente motivazione le ragioni di dubbio in ordine alla sussistenza del pr concerto criminale, evidenziando quegli elementi di fatto che, potendo prestar ad una interpretazione ambivalente, davano luogo ad un ‘invincibile dubbio’ (p
5) che inevitabilmente apriva la strada alla assoluzione. La ricostruz cronologica degli eventi e la conclusione che ne viene tratta si pongono qui
nel solco della soluzione dubeativa e si sottraggono radicalmente alla critic manifesta illogicità motivazionale.
3. Per talí il ricorso è inammissibile, siccome fondato su un mot manifestamente infondato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 19 febbraio 2025
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Il Consi Here rel tore
La Presidente