Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9817 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9817 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
QUINTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 33298/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MODENA il 12/07/1969
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta semplice, e di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; udite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 9 dicembre 2019, resa all’esito di rito abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Modena aveva assolto COGNOME NOME dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE, fallita il 27 maggio 2015.
Con sentenza emessa il 1° luglio 2024, la Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato il COGNOME per entrambi i reati a lui contestati.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dalla Corte di appello, l’imputato – in qualità di amministratore di fatto della società – avrebbe distratto parte dei beni della società, per un importo complessivo di euro 378.685,90, erogando finanziamenti a favore della controllante, RAGIONE_SOCIALE, nonostante già versasse in uno stato di difficoltà. Avrebbe, inoltre, aggravato il dissesto della società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, nonostante, già nel corso del 2013, la società versasse in uno stato di insolvenza.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a
mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Rappresenta che: il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato dai reati a lui ascritti, ritenendo insussistente l’elemento soggettivo dei reati a lui contestati; aveva, in particolare, ritenuto determinante la consulenza tecnica di parte, dalla quale era emerso che la finalità dell’imputato era quella di sviluppare l’iniziativa imprenditoriale e non quella di depauperare il patrimonio sociale in danno dei creditori.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe ribaltato la pronuncia di assoluzione, senza fare «nemmeno un accenno al tema del dolo», la cui mancanza era stata posta a base della sentenza di proscioglimento in primo grado. Palese, pertanto, sarebbe il vizio della sentenza impugnata, che, ribaltando una pronuncia di assoluzione, avrebbe dovuto essere corredata da una motivazione rafforzata, idonea a superare completamente le argomentazioni del giudice di primo grado.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 219 legge fall.
Contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa all’applicazione dell’aggravante dell’avere cagionato un danno patrimoniale di particolare gravità.
Con riferimento alla bancarotta fraudolenta, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe fatto riferimento al solo valore economico della presunta distrazione, senza valutare il correlativo danno patrimoniale cagionato ai creditori.
Con riferimento alla bancarotta semplice, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe fatto riferimento solo all’incremento delle perdite tra l’anno 2013 e l’anno 2014 nonchØ all’ammontare del passivo fallimentare. Avrebbe, invece, «del tutto omesso il necessario giudizio, teso a stabilire quale sarebbe stata la massa attiva disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti». Il ricorrente sostiene che, esclusa l’aggravante, il reato di bancarotta semplice risulterebbe estinto per prescrizione, ancora prima dell’emissione della sentenza di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. Il primo motivo di ricorso Ł fondato.
Va premesso che il giudice di primo grado aveva dato rilievo alla tesi della difesa, basata sulla consulenza tecnica di parte, secondo la quale i finanziamenti a favore della controllante erano finalizzati a sovvenzionare un cantiere per la costruzione di unità immobiliari e avrebbero portato, a seguito della successiva vendita degli appartamenti, a vantaggi economici di rilevante entità, ai quali avrebbe partecipato anche la stessa fallita, che, peraltro, avrebbe beneficiato già dei lavori legati a tale cantiere, per il fatto che una parte di essi erano stati appaltati in suo favore.
Il Tribunale aveva ritenuto che, considerata la possibile finalità di questi finanziamenti, non si poteva ritenere dimostrata con certezza la sussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta.
Ebbene, a fronte di tale motivazione, la Corte di appello ha ribaltato la pronuncia di assoluzione senza fare il minimo accenno al tema del dolo, la cui mancanza era stata posta a base della sentenza di proscioglimento in primo grado.
Al riguardo, deve essere ricordato che «il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piø rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perchØ preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262907; Sez.
3, n. 6880 del 26/10/2016, D. L., Rv. 269523; Sez. 5, Sentenza n. 8361 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 254638).
1.2. Il secondo motivo, essendo relativo all’aggravante dell’avere cagionato un danno patrimoniale di particolare gravità, risulta assorbito.
1.3. Va rilevato che il reato di bancarotta semplice, in ogni caso, risulta estinto per prescrizione prima della sentenza di appello, atteso che, anche se si volesse considerare l’aggravante (che comporta un aumento di pena fino alla metà), il massimo edittale passerebbe da due a tre anni. Il termine di prescrizione rimane, dunque, in ogni caso, sette anni e sei mesi, che risulta decorso il 27 novembre 2022, prima dell’emissione della sentenza di secondo grado.
1.4. Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all’art. 217 legge fall., perchØ estinto per prescrizione, e, relativamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 217 legge fallimentare perchŁ estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza relativamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME