Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36055 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36055 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
Presidente Ð
Relatore –
Sent. n. sez. 1064/2025
UP Ð 30/09/2025
R.G.N. 12718//2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Venafro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte di appello di Campobasso
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per lÕannullamento con rinvio. lette le conclusioni scritte AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile NOME COGNOME, che ha concluso per lÕinammissibilitˆ o rigetto del ricorso e
condanna alle spese.
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Campobasso, in accoglimento AVV_NOTAIO della parte civile, NOME COGNOME, ha riformato la sentenza di assoluzione emessa in data 22 marzo 2023 dal Tribunale di Isernia, condannando il ricorrente NOME COGNOME al risarcimento dei danni in
favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede civile, oltre spese e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
Nel corso del giudizio di primo grado, lÕimputato COGNOME, allÕesito di giudizio ordinario, era stato assolto per insussistenza del fatto, essendo stata ritenuta non provata la sua responsabilitˆ per il reato ascrittogli di cui agli artt. 56, 317 cod. pen. relativamente allÕaccusa, nella qualitˆ di AVV_NOTAIO del Comune di Colli al Volturno, di avere posto in essere atti idonei diretti a costringere NOME COGNOME a desistere dalla prosecuzione dei procedimenti penali e amministrativi attivati su sua iniziativa e dei suoi familiari nei confronti di NOME COGNOME delle cui istanze si era fatto promotore lÕimputato attraverso la richiesta pressante formulata a NOME COGNOME, progettista e direttore dei lavori relativi alla SCIA per i lavori di realizzazione di un muro di confine da parte della COGNOME, con la minaccia di emettere una ordinanza di sospensione dei lavori stessi, che poi veniva effettivamente emessa in data 21 ottobre 2016, seguita dalla denuncia alla Stazione dei Carabinieri di Colli al Volturno per inottemperanza alla detta ordinanza (dal 20 ottobre 2016 al 24 ottobre 2016).
La Corte di appello, adita dalla sola parte civile soccombente, ha ribaltato la decisione del primo giudice, ravvisando la condotta di tentata concussione e ritenendo perci˜ integrata la fattispecie di reato prevista dagli artt. 56, 317 cod. pen. ai soli effetti civili.
Secondo il Giudice AVV_NOTAIO le risultanze istruttorie dimostravano con certezza che lÕimputato aveva operato con abuso dei propri poteri per tutelare gli interessi dellÕamico NOME COGNOME, attraverso lÕemissione di una ordinanza di sospensione dei lavori illegittima ed illecita, perchŽ emessa in aperta violazione delle normative vigenti in tema di autorizzazione paesaggistica.
Secondo la Corte di appello la reticenza della testimonianza di NOME COGNOME, di cui è stata disposta la rinnovazione in appello, avvalorava lÔattendibilitˆ della versione dei fatti descritta dalla parte civile NOME COGNOME e dei suoi familiari, in particolare della figlia NOME COGNOME.
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando il motivo unico di seguito sintetizzato.
2.1. Vizio di motivazione per violazione del canone di giudizio dellÕoltre ogni ragionevole dubbio per lÕassenza di una motivazione rafforzata richiesta nellÕipotesi di in applicazione dellÕart. 603, comma
3cod. proc. pen.
In estrema sintesi, le accuse rivolte allÕCOGNOME sono relative alle modalitˆ dellÕincontro avvenuto nei locali del Comune di Colli al Volturno tra lÕimputato ed il geometra COGNOME nel corso del quale sarebbero state profferite frasi da
intendersi come dirette ad intimidire NOME COGNOME per dissuaderla dal proseguire le sue azioni giudiziarie giˆ intraprese contro il confinante COGNOME, modalitˆ che il Tribunale non ha ritenuto intimidatorie, dando rilievo alle testimonianze rese dallo stesso COGNOME e dai tecnici comunali COGNOME e COGNOME, avendo questi ultimi confermato la correttezza dellÕiter amministrativo che ha portato allÕordinanza di sospensione dei lavori oggetto della Scia presentata dal predetto COGNOME per conto della parte civile.
Si censura a tale proposito lÕequiparazione del parere favorevole della Sovraintendenza al rilascio dellÕautorizzazione di competenza della Regione o dellÕente comunale subdelegato, che mancava e che ha giustificato lÕordinanza di sospensione dei lavori.
1. Il ricorso è fondato ed impone lÕannullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Deve premettersi, innanzitutto, che trattandosi di costituzione di parte civile intervenuta nel corso del giudizio di primo grado allÕudienza del 15 gennaio 2020, non trova applicazione nel caso in esame l’art. 573, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036).
Ci˜ premesso, trovando applicazione la disciplina antecedente alla riforma introdotta con il citato d.lgs n.150/2022, si deve osservare che secondo lÕorientamento consolidato di legittimitˆ, espresso innanzitutto dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489), il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilitˆ di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, ed ha inoltre l’onere di fornire una motivazione che si sovrapponga a quella della sentenza riformata, confutandone specificamente e logicamente gli argomenti rilevanti dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 COGNOME, Rv. 231679).
Lo stesso principio vale anche nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili e su impugnazione della parte civile, imponendosi anche in questo caso lÕobbligo di rinnovare lÕistruttoria quando la riforma della decisione sia basata sul diverso apprezzamento dell’attendibilitˆ di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, come ribadito anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228, con riferimento al disposto dell’art. 603, comma 3 , cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che nel disciplinare il caso di riforma della decisione di primo grado su appello del pubblico ministero, non esclude l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili e su impugnazione della parte civile e, quindi, non si pone in antitesi rispetto al principio sancito dalle Sezioni Unite sul punto, e, pertanto, non giustifica lÕapplicazione di una regola diversa nel caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado a esclusivi fini civili.
2. Effettivamente, nel caso in esame, come dedotto dal ricorrente, la sentenza di assoluzione è stata riformata dalla Corte di appello sulla base della diversa valutazione dellÕattendibilitˆ delle dichiarazioni rese dal teste NOME COGNOME, progettista e direttore dei lavori in relazione alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivitˆ) predisposta su incarico di NOME COGNOME (parte civile), che, nuovamente escusso in appello, ha sostanzialmente confermato la versione resa davanti al giudice di primo grado che escludeva ogni ipotesi di concussione a carico del AVV_NOTAIO.
La Corte di appello per giustificare il ribaltamento della sentenza di assoluzione ha incentrato la propria difforme valutazione nella ravvisata illegittimitˆ dellÕordinanza di sospensione dei lavori, facendo proprie le valutazioni tecnico-giuridiche sostenute dalla parte civile.
In particolare, è stato affermato che il muro di recinzione oggetto della SCIA potesse essere realizzato anche sul terreno altrui, dato che tale irregolaritˆ non rendeva illegittima sotto il profilo urbanistico la prosecuzione dei lavori.
Sulla base di tale premessa è stato affermato che il parere paesaggistico espresso in termini positivi dalla Soprintendenza non era stato seguito dallÕautorizzazione paesaggistica di competenza della Regione, che ne aveva delegato lÕesercizio al Comune, per un mero abuso di potere da parte del AVV_NOTAIO COGNOME, diretto a favorire gli interessi dellÕamico COGNOME.
Una tale conclusione è per˜ sorretta da una motivazione lacunosa che non si confronta adeguatamente con quella di primo grado.
In primo luogo, perchŽ presume la falsitˆ della testimonianza del teste diretto, COGNOME, il quale ha ribadito che da parte del AVV_NOTAIO COGNOME, che lo aveva convocato nel suo ufficio, non gli siono state rivolte minacce, e tanto meno non gli è stata prospettata la necessitˆ che le parti civili rinunciassero alle proprie iniziative intraprese sul piano penale e civile nei confronti del COGNOME quale condizione per ottenere lÕautorizzazione alla prosecuzione dei lavori, nonostante la violazione dei confini.
Nella sentenza di appello è stata attribuita irragionevolmente una maggiore attendibilitˆ alle dichiarazioni delle parti civili, rese quali testi , rispetto alla contrapposta testimonianza resa dal teste a diretta conoscenza del fatto, il geometra COGNOME.
AllÕopposto, il Tribunale, dopo aver preso atto che i riferimenti alle richieste intimidatorie di rinunciare alle azioni penali e civili intraprese dalla famiglia COGNOME nei confronti della famiglia COGNOME – cui avevano fatto riferimento soltanto le deposizioni rese dalla parte civile e dalla di lei figlia (i testi NOME COGNOME e NOME COGNOME) -non avevano trovato conferma nella testimonianza diretta resa dal teste di riferimento (NOME COGNOME), aveva prudentemente escluso che tali testimonianze potessero essere poste a fondamento del giudizio di responsabilitˆ, evidenziando le ragioni di interesse personale che ne minavano lÕattendibilitˆ.
La diversa prospettiva seguita dalla sentenza di condanna appare condizionata da una lacuna probatoria non superabile, essendo evidente il salto logico che sussiste nellÕevincere dallÕaddotta illegittimitˆ dellÕordinanza di sospensione dei lavori adottata dal AVV_NOTAIO la prova indiretta della illiceitˆ penale delle condotte che avrebbero dovuto supportare la integrazione della fattispecie di concussione tentata, posta a fondamento delle statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno.
A tale riguardo si deve osservare che anche ove la tesi della illegittimitˆ del mancato rilascio dellÕautorizzazione paesaggistica fosse fondata e quindi errata lÕopposta tesi seguita dallÕUfficio Tecnico del Comune del preliminare controllo della sussistenza di un valido titolo di proprietˆ per dare seguito alla Scia e alla conseguente autorizzazione paesaggistica, risulterebbe comunque carente la prova della consapevolezza di tale errore, essendo stato accertato che la decisione del AVV_NOTAIO di dare seguito allÕordinanza di sospensione è stata supportata dal parere conforme dellÕUfficio Tecnico del Comune, come confermato dai testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente il primo quale presidente della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Colli al Volturno ed il secondo quale responsabile dellÕUfficio Tecnico di detto Comune.
Pertanto, non vi è margine per ritenere suscettibile di approfondimenti istruttori lÕaccertamento di una ipotesi di reato di abuso di ufficio, perchŽ oramai depenalizzata, mancando la prova certa della dolosa condotta ostruzionistica posta in essere dal AVV_NOTAIO per favorire intenzionalmente un amico (COGNOME NOMENOME.
Mentre, con riferimento allÕaccertamento del tentativo di concussione, risulta del tutto carente la prova della sussistenza della condotta coercitiva intimidatoria diretta a condizionare la decisione della parte civile di rinunciare a coltivare le proprie azioni penali e civili intraprese contro la famiglia COGNOME, in cambio dellÕautorizzazione paesaggistica richiesta.
A fronte del quadro probatorio delineato sia dalla sentenza della Corte di appello e da quella del Tribunale, appare superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio essendo risultata priva di adeguato supporto probatorio la tesi accusatoria della illiceitˆ penale delle condotte ascritte allÕimputato, desunta sostanzialmente dalla illegittimitˆ dellÕordinanza di sospensione dei lavori.
L’assenza di ulteriori elementi di prova da valutare, desumibile dall’analisi delle due decisioni di merito, rende perci˜ superflua la restituzione del giudizio nella sede di merito, ed impone, pertanto, al giudice di legittimitˆ, l’adozione di una pronuncia liberatoria a norma dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Cos’ deciso, il 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME