Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10013 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10013 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 19/02/1974 avverso l’ordinanza del 18/08/2024 della Corte d’appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Cagliari – decidendo sull’opposizione avverso il provvedimento della stessa Corte di appello di rigetto dell’istanza presentata da NOME COGNOME per ottenere la riabilitazione speciale di cui all’art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, rispetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per due anni applicata con decreto del Tribunale di Cagliari in data 11 settembre 2015 (misura la cui esecuzione Ł cessata il 22 luglio 2017) – ha confermato il diniego del beneficio.
Nel provvedimento impugnato, per quanto qui d’interesse, si dà atto che: i) l’istante era stato condannato con sentenza irrevocabile per vari reati di furto e truffa; ii) in seguito alla cessazione della prima misura di prevenzione era stato nuovamente sottoposto a detta misura (per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno) che, tuttavia, era rimasta sospesa fino alla data del 31 marzo 2022, a causa della sottoposizione a custodia cautelare e, in seguito, per l’espiazione di pene definitive derivanti da due provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti; iii) affidato in prova al servizio sociale dal 1° aprile 2022, detta misura alternativa era stata sospesa per il ripristino della detenzione in carcere, salvo a riprendere fino al 6 aprile 2023; iv) il 3 novembre 2022 il Tribunale di Cagliari aveva revocato la misura di prevenzione per cessata pericolosità sociale; v) con provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 5 marzo 2024 era stato ammesso, in via provvisoria, all’affidamento in prova al servizio soci
La Corte di appello ha dunque ritenuto che, nØ il periodo trascorso in affidamento in prova, nØ quello in stato di detenzione potessero essere considerati rilevanti ai fini della valutazione della sua
condotta in un’ottica riabilitativa ed ha escluso la fondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art.70 d.lgs. n. 159 del 2011 che la difesa aveva chiesto di sollevare per contrasto di tale disposizione con gli artt. 3 e 27 Cost.
Avverso il detto provvedimento propone ricorso COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME e deduce quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo s’insiste sulla fondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
2.1.1. In punto di non manifesta infondatezza della questione, si assume che l’affermazione secondo cui il decorso periodo di prova legale della buona condotta dovrebbe computarsi dal momento della cessazione dello stato detentivo non consentirebbe di operare alcuna, invece rilevante, distinzione tra il soggetto che abbia serbato un’ineccepibile condotta carceraria e colui invece che tale condotta non abbia tenuto.
Inoltre, si osserva, che tale approccio ermeneutico non consentirebbe di distinguere tra le differenti ipotesi di detenzione carceraria ed espiazione della pena in misura alternativa.
Ancora, rileva il ricorrente, che la contrastata opzione ermeneutica si sarebbe formata con riferimento allo specifico caso di soggetto che aveva realizzato gravi fatti di criminalità organizzata, mentre sarebbe del tutto irragionevole per i casi di pericolosità cd. generica, poichØ in tal modo si verrebbero a trattare in maniera identica condotte totalmente differenti, in evidente violazione degli articoli 3 e 27 Cost.
Detta interpretazione dell’art. 70 violerebbe altresì l’art. 117 Cost., in relazione agli articoli 2 Protocollo addizionale n. 4 della Cedu sulla libertà di movimento, nonchØ gli artt. 15 e 16, in relazione all’articolo 52 n. 1 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in merito al diritto di lavorare e a quello di impresa; ciò perchØ solo la concessione della riabilitazione consentirebbe di caducare i numerosissimi divieti che l’articolo 67 d. lgs. n. 159 del 2011 impone al destinatario della misura di prevenzione.
2.1.2.Con riferimento alla rilevanza della questione di legittimità, deduce che la Corte di appello, sulla scorta di tale opzione interpretativa, non avrebbe preso in adeguata considerazione la documentazione prodotta dalla difesa sull’attività lavorativa svolta dal ricorrente e la sua frequentazione del Serd.
2.2. Con il secondo motivo denuncia l’omessa motivazione in punto di mancata risposta alle doglianze svolte in sede di opposizione.
La Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le censure mosse dalla difesa sul fatto che la sospensione dell’applicazione della misura di prevenzione in corso di espiazione della pena Ł espressamente prevista dall’articolo 14, comma 2ter , d.lgs. n. 159 del 2011, previsione che Ł del tutto assente per la riabilitazione; ciò che consentirebbe di ritenere che il tempo trascorso in espiazione di pena non sia privo di rilevanza.
Si lamenta altresì l’erroneità dell’affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe smesso di lavorare e che non vi sarebbe prova dell’effettiva e costante frequentazione al Serd; ove la Corte avesse avuto dubbi sulle deduzioni della difesa, avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori.
2.3. Con il terzo motivo denuncia l’errata interpretazione e applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, riguardo alla ritenuta insussistenza del requisito della buona condotta.
L’ordinanza impugnata – nell’affermare che il periodo di tre anni richiesto quale presupposto per la riabilitazione non sarebbe decorso, non rilevando il periodo trascorso in esecuzione della pena ›- ha finito con il subordinare l’applicazione del beneficio alla sussistenza di presupposti che la norma non prevede, giungendo a un’interpretazione creativa della disposizione che si tradurrebbe nel vizio di violazione di legge.
2.4. Con l’ultimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 666, comma 5, e 683 cod. proc. pen. in punto di mancata attivazione dei poteri istruttori.
Il provvedimento impugnato, nel valutare il requisito di sussistenza di atti e comportamenti denotanti la costanza ed effettività del mutamento di stile di vita del ricorrente, ne ha ritenuto l’insussistenza sulla scorta d’informazioni errate e che avrebbero dovuto costituire oggetto di approfondimento.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con requisitoria depositata in data 13 novembre 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il 22 novembre 2024 l’avv. COGNOME ha depositato memoria e motivi nuovi, con i quali ha ulteriormente articolato le questioni inerenti all’incidenza – sul tema – della sentenza n. 162 del 2024 della Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2ter , del Dlgs 159/2011 (‘Codice Antimafia’), nella parte in cui prevede che il Giudice non debba rivalutare la persistenza della pericolosità sociale del proposto, ove l’esecuzione della misura di prevenzione personale sia rimasta sospesa in ragione di un periodo detentivo non superiore a due anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e, come tale, va rigettato.
Il primo e il terzo motivo, anche nella maggiore articolazione sviluppata nella memoria e nei motivi nuovi, possono essere trattati congiuntamente stante la connessione logica delle questioni prospettate e sono privi di pregio.
Com’Ł noto, l’art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, ai fini della concessione della riabilitazione, richiede la sussistenza di due requisiti, il primo di carattere temporale (il decorso di tre anni nei casi di pericolosità c.d. generica ovvero di cinque anni nel caso di pericolosità c.d. qualificata dalla cessazione della misura di prevenzione) e il secondo, di natura sostanziale, secondo cui il sottoposto deve aver dato prova costante ed effettiva di buona condotta durante l’intero periodo sopra indicato.
La giurisprudenza di legittimità Ł ferma nel ritenere che la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implichi una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell’interessato a un corretto modello di vita (Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, COGNOMENOME, Rv. 27491401 Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv. 258572).
Si Ł, in particolare, precisato che la “buona condotta” vada posta in relazione diretta con le caratteristiche assunte in concreto dalla pericolosità sociale che aveva giustificato l’applicazione della misura di prevenzione, nel senso che la prima sottende l’eliminazione effettiva di quei fattori da cui aveva origine la pericolosità del soggetto. Ciò che riverbera sulla prova che l’istante deve fornire, assumendo contenuti e gradazioni differenti in rapporto alla natura della precedente pericolosità, dovendosi distinguere la pericolosità cd. generica da quella cd. qualificata e, all’interno di quest’ultima, il diverso livello in cui il soggetto si collocava nella struttura organizzativa criminale.
In questa cornice ermeneutica, la stessa giurisprudenza di legittimità ha già precisato il principio secondo il quale «In tema di misure di prevenzione, ai fini della concessione della riabilitazione speciale ex art. 70, d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159, il periodo di tempo trascorso in esecuzione di pena detentiva o di misura alternativa non rileva ai fini del cosiddetto periodo legale di
prova, in quanto il ravvedimento da porre a base del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente costante e, pertanto, non postula soltanto la mancata commissione di reati, ma presuppone necessariamente, oltre alla doverosa astensione da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, l’esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà» (Sez. 2, n. 6744 del 08/01/2020, COGNOME, Rv. 278431).
La condivisa ratio di tale assunto – conseguente alla richiamata nozione di “buona condotta” Ł nella constatazione che il semplice trascorrere del tempo non comporta, di per sØ, la concessione del beneficio e che il ravvedimento necessario per la riabilitazione presuppone, oltre alla doverosa astensione da comportamenti moralmente riprovevoli e da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, la positiva prova di costante comportamento corretto che, intanto può valutarsi, giacchØ egli sia al di fuori del condizionamento conseguente al regime di detenzione, anche ove in espiazione di misura alternativa e, dunque, una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà.
Si tratta – diversamente da quanto assume assertivamente il ricorrente nel primo motivo di ricorso e nei motivi nuovi – di ratio da cui non discende alcuna delle denunciate violazioni di norme costituzionali, non essendosi alcuna irragionevole disparità di trattamento tra situazioni soggettive analoghe.
2. Il secondo motivo Ł, del pari, infondato.
La Corte di appello – con motivazione scevra da fratture razionali e con argomentazioni aderenti alle risultanze in atti – ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto assente il requisito della buona condotta, valorizzando la duplice circostanza che: i) il condannato, dopo la cessazione della prima misura di prevenzione, aveva continuato a delinquere perpetuando le stesse condotte di truffa on line che avevano determinato l’applicazione dell’originaria misura di prevenzione, con valutazione della pericolosità sociale in occasione dell’applicazione della misura cautelare dal 21 marzo 2018; ii) nel triennio successivo alla cessazione della prima misura e anche dopo l’applicazione della seconda misura di prevenzione, allorquando si trovava sottoposto a misura cautelare e in regime di detenzione domiciliare, commise diverse condotte integranti il reato di evasione.
Alla stregua di tali elementi, Ł corretta la conclusione cui Ł pervenuta la Corte territoriale, in punto d’irrilevanza dell’intervenuta revoca della misura di prevenzione nel novembre 2022 per comportamenti positivi incompatibili con la pericolosità, perchØ – come già chiarito – per accedere alla riabilitazione Ł necessario e sufficiente un comportamento che denoti l’adozione di un sistema di vita improntata al rispetto della legge e delle regole comuni di convivenza, non contraddetta da comportamenti contrastanti con l’impegno collaborativo o dalla commissione di reati in epoca successiva; ciò perchØ nel caso in esame, dopo la cessazione della prima misura di prevenzione, COGNOME ha continuato a delinquere.
Così come – in assenza di situazioni dubbie ovvero necessitanti di approfondimento, non a caso neppure indicate dal ricorrente – Ł del tutto infondata la censura che addebita alla Corte territoriale la mancata attivazione dei poteri istruttori.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, come preannunciato, il ricorso dev’essere rigettato.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME