Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31811 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31811 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME
CC – 09/07/2025
NOME COGNOME – Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 05/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Roma con provvedimento del 5 marzo 2025 rigettava l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso il rigetto dell’istanza di riabilitazione.
Il condannato, oltretutto, non poteva essere neppure considerato in stato di indigenza poichØ svolge regolare attività lavorativa.
Rileva il ricorrente come l’affermazione contenuta nell’impugnato provvedimento, circa le condizioni economiche dell’istante sia errata, poichØ l’attività lavorativa svolta dal condannato Ł a malapena sufficiente a consentirgli di mantenere il proprio nucleo familiare.
Conseguentemente, il risarcimento del danno non Ł esigibile da NOME COGNOME; nonostante ciò, l’istante ha ritenuto di inviare delle lettere ai parenti delle vittime, proponendo un risarcimento simbolico eventualmente da destinare ad associazioni di beneficenza.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
In tema di riabilitazione, l’offerta di una somma manifestamente inadeguata rispetto al danno subito dalla parte lesa, anche se non costituita in giudizio, non può essere ritenuta idonea a configurare una volontà di ristoro e di eliminazione delle conseguenze derivate dal reato, soprattutto quando le condizioni economiche del condannato possano consentirgli di provvedere al risarcimento in maniera maggiormente adeguata anche se non necessariamente integrale. (Sez. 1, n. 17636 del 19/02/2019, D., Rv. 275382 – 01).
Il Tribunale di sorveglianza premette che l’istante Ł stato condannato per due omicidi aggravati e una rapina aggravata, tutti fatti commessi nel 1996; il medesimo ha, poi, ottenuto – quanto alle spese di mantenimento in carcere – la remissione del debito nel 2004 e ha pagato la somma dovuta alla cassa delle ammende nel 2024, pertanto ciò che difetta Ł proprio il risarcimento del danno.
La motivazione posta dal Tribunale a fondamento della propria decisione si appalesa corretta e rispettosa dei principi espressi da questa Corte e sopra richiamati: se, infatti, da un lato, non vi Ł mai stata una determinazione precisa del danno da risarcire, che dunque non Ł espresso in termini liquidi ed esigibili, d’altro canto, come ritenuto nel provvedimento, a fronte della gravità dei delitti commessi, la somma offerta si pone come assolutamente modesta, certamente inadeguata.
Ai fini della concessione del beneficio della riabilitazione, l’adoperarsi del condannato per l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutato solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere impostogli in
Lo stesso svolgimento regolare di attività lavorativa retribuita esclude, come ritenuto nel provvedimento impugnato, la sussistenza di quella condizione di indigenza che potrebbe rilevare al fine di rendere inesigibile, non per colpa, l’avvenuto risarcimento del danno.
Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente