Riabilitazione Penale: La Cassazione Sottolinea l’Importanza del Risarcimento del Danno
Ottenere la riabilitazione penale rappresenta un passo fondamentale per chi, dopo una condanna, desidera cancellarne gli effetti e reinserirsi pienamente nel tessuto sociale. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è automatico, ma subordinato al rispetto di precisi requisiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza un principio cardine: senza la prova del risarcimento del danno alla vittima, la domanda di riabilitazione è destinata a fallire. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva respinto la sua istanza di riabilitazione. Il Tribunale aveva basato il diniego su due motivi principali:
1. Il mancato pagamento integrale delle spese processuali relative a due precedenti sentenze di condanna.
2. L’assenza totale di documentazione che attestasse un’offerta risarcitoria per i danni derivanti da uno dei reati commessi.
Nonostante l’opposizione, il Tribunale aveva confermato la propria decisione, spingendo il condannato a rivolgersi alla Corte di Cassazione.
L’Inammissibilità del Ricorso e la Riabilitazione Penale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la linea del giudice di merito. La decisione si fonda su argomentazioni chiare e rigorose, che offrono importanti spunti di riflessione per chiunque si approcci a un’istanza di riabilitazione penale.
Secondo i giudici, il ricorso era meramente riproduttivo delle stesse censure già esaminate e correttamente respinte dal Tribunale di Sorveglianza. Non vi era, infatti, alcuna critica puntuale e specifica alle motivazioni della decisione impugnata. Inoltre, il ricorso è stato giudicato “non autosufficiente”, in quanto non forniva elementi concreti per smentire quanto accertato dal primo giudice, in particolare riguardo al mancato adempimento degli obblighi economici.
Le Motivazioni della Cassazione
Il punto centrale della motivazione della Corte risiede nell’assoluta importanza dell’attività riparativa. I giudici hanno ribadito che il risarcimento del danno alla vittima del reato non è un elemento accessorio, ma costituisce un “elemento imprescindibile del beneficio richiesto”. L’ordinamento, infatti, subordina la concessione della riabilitazione alla prova che il condannato abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.
Nel caso specifico, non solo non era stato provato il pagamento delle spese di giustizia, ma soprattutto mancava qualsiasi dimostrazione di aver risarcito, o almeno tentato di risarcire, la persona offesa. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e aspecifico, incapace di scalfire la logica e corretta argomentazione del Tribunale di Sorveglianza. Di conseguenza, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione.
Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito chiaro: la riabilitazione penale è un percorso che richiede un adempimento scrupoloso di tutti i presupposti di legge. Non è sufficiente il mero decorso del tempo o una condotta formalmente corretta. È necessario dimostrare concretamente di aver saldato i propri debiti con la giustizia, pagando le spese processuali, e soprattutto con la società, riparando, per quanto possibile, il danno arrecato alla vittima. Un ricorso che ignori questi aspetti fondamentali e si limiti a riproporre doglianze generiche è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Perché è stata negata la riabilitazione penale nel caso specifico?
La riabilitazione è stata negata perché il richiedente non ha dimostrato di aver adempiuto a due condizioni essenziali: il pagamento integrale delle spese processuali relative alle sue condanne e, soprattutto, il risarcimento del danno causato alla vittima del reato.
Cosa significa che il ricorso in Cassazione era ‘non autosufficiente’ e ‘generico’?
Significa che il ricorso non conteneva tutti gli elementi necessari per essere valutato (non autosufficiente) e si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dal giudice precedente, senza criticare in modo specifico e costruttivo le motivazioni di quella decisione (generico).
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, un fondo statale destinato al miglioramento del sistema penitenziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – e ribadite in seno a memoria difensiva successivamente depositata- , relative alla violazione di legge ed al vizio di motivazione circa il mancato accoglimento della domanda di riabilitazione, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria con il provvedimento impugnato. Invero, in detto provvedimento, emesso a seguito dell’opposizione a quello di rigetto della domanda di riabilitazione, si osserva che: – non risultavano integralmente pagate le spese processuali relativamente ad entrambe le sentenze oggetto dell’istanza; – nessuno spunto documentale risultava fornito circa un’eventuale offerta risarcitoria per i danni derivanti dal reato di cui alla prima sentenza oggetto dell’istanza;
osservato che, quanto alle doglianze difensive inerenti l’avvenuto assolvimento da parte del COGNOME relativamente a tutti gli obblighi derivanti dalle sentenze di condanna e relative alle spese di giustizia, il ricorso si appalesa non autosufficiente;
ritenuto, per il resto, che il ricorso risulta generico ed aspecifico, oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente valutati dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica di tutte le argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato: il Tribunale ha infatti rilevato l’assenza di dimostrazione dell’intervenuto risarcimento dei danni in relazione alla prima delle sentenze oggetto dell’istanza, correttamente osservando che l’attività riparativa costituisce elemento imprescindibile del beneficio richiesto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna de.1.1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lì ricorrente al pagamento delle , spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024
r
Il Consigliere estensori
DEPOSITATA